Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Avverso mero verbale – Conseguenze

Non è accoglibile l’istanza di misura cautelare rivolta avverso un “mero verbale” (attestante l’avvenuto ritiro precauzionale  delle armi del ricorrente regolarmente detenute), atteso che risulta dubbia l’ammissibilità  stessa del ricorso.  

N. 00405/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00643/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2014, proposto da:

M. D., rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Piccinni, 150;

contro
Questura di Foggia, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale in data 6 marzo 2014 della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione – Squadra di Polizia Giudiziaria presso la Questura di Foggia, nel quale si attesta l’avvenuto ritiro precauzionale delle armi regolarmente detenute dal ricorrente;
– della comunicazione dell’Ufficio D.I.G.O.S. richiamata nel verbale;
– di ogni altro atto ai predetti comunque presupposto, prodromico, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per la parte ricorrente il difensore avv. Gennaro Rocco Notarnicola;
 

Rilevato che sussistono dubbi sull’ammissibilità  del ricorso, in considerazione della natura di mero verbale dell’atto impugnato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)