Commercio, industria, turismo – Normativa doganale comunitaria – Fattispecie 

Non ricorrono i presupposti per l’adeguamento dell’autorizzazione alla procedura semplificata di domiciliazione e di speditore/destinatario autorizzato per il transito comunitario/comune ai nuovi criteri previsti dal Reg. n. 1192/2008 nei confronti dell’istante il quale, rendendo una dichiarazione non veritiera, abbia impedito all’Amministrazione di valutare la rilevanza dei procedimenti penali in corso ai fini dell’adeguamento dell’autorizzazione, incorrendo, in tal modo nella sanzione prevista dall’art. 75 comma 1 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (mancato conseguimento del beneficio evirante dal provvedimento manato o emanando sulla scorta della sdutta dichiarazione non veritiera).

N. 00393/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00489/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pietro Balena, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Eugenio Lorusso e Giampiero Balena, con domicilio eletto in Bari, via Amendola, 166/5;

contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale Puglia, Molise e Basilicata, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. 2014-RU 2318 del 23 gennaio 2014, notificata in data 28 gennaio 2014, a firma del Direttore Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, con cui è stato negato al ricorrente l’adeguamento dell’autorizzazione alla procedura semplificata di domiciliazione e di speditore/destinatario autorizzato per il transito comunitario/comune ai nuovi criteri previsti dal Reg. n. 1192/2008;
di ogni altro atto alla stessa connesso, ancorchè non conosciuto, ivi espressamente compresi gli atti relativi alla fase istruttoria del procedimento di esame all’istanza presentata dal sig. Balena ed in particolare della nota prot. 2013-22971/RU a firma del Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Bari.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Direzione Interregionale Puglia, Molise e Basilicata e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Dogane;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 per le parti i difensori avv.ti Felice Eugenio Lorusso; Walter Campanile;
 

Rilevato che, ad una prima delibazione propria della presente fase, non pare sussistere il presupposto del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Rilevato, in particolare, che il ricorrente ha reso una dichiarazione non veritiera e non meramente incompleta, con ciò impedendo all’Amministrazione di valutare la rilevanza dei procedimenti penali in corso ai fini dell’istanza di adeguamento dell’autorizzazione in questione e comportando l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 75, comma 1, DPR 445/2000 (tra l’altro richiamato dall’art. 13 della Determina del Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 14 dicembre 2010, prot. 158326/RU);
Rilevato, comunque, che il ricorso richiede un più approfondito esame nella fase di merito;
Considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)