Commercio, industria, turismo – Autorizzazione somministrazione alimenti con prescrizioni – Danno grave e irreparabile – Fattispecie
àˆ prima facie legittima l’autorizzazione concernente l’utilizzo di un atrio per la somministrazione di alimenti, con l’indicazione di una serie di prescrizioni il cui rispetto non comporta la configurazione di alcun periculum in mora.
N. 00399/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00766/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2014, proposto da:
Giuseppe Cuoccio e Livia Fallacara, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Coletti, Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;
contro
Comune di Bitonto;
nei confronti di
Luigi D’Onghia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Cozzi e Pietro Nicola Urbano, con domicilio eletto in Bari, corso Cavour, 31; Maria Saracino;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 12282/2014 del 18.03.2014 del Dirigente del 5° Settore di autorizzazione all’utilizzo dell’atrio annesso all’esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande, tip. B, sito in Bitonto al Viale Giovanni XXIII, 21 (denominato “Bar Jolly”);
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato Luigi D’Onghia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 e uditi per le parti i difensori avv.ti Carlo Tangari, per delega dell’avv. Gennaro Rocco Notarnicola; Giuseppe Cozzi e Pietro Nicola Urbano;
Rilevato che il provvedimento impugnato autorizza l’utilizzo dell’atrio annesso all’esercizio in questione, per una fascia oraria limitata (dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00), ponendo altresì le seguenti prescrizioni speciali di cui all’art. 9 T.U.P.S.: “E’ vietato fare uso di diffusori sonori (radio, televisore, altoparlanti) nelle ore di funzionamento dell’atrio”;
Rilevato, pertanto, che nel rispetto delle su indicate prescrizioni non pare sussistere il periculum paventato dai ricorrenti, per cui non risultano allo stato i presupposti per la concessone dell’invocata misura cautelare;
Ritenuto, infine, che in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)