Processo amministrativo – Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Fattispecie

Va rigettata la richiesta di concessione delle misure cautelari, laddove l’emissione di un nuovo parere in ordine alla VIA, non determini l’immediato conseguimento del bene della vita di tipo autorizzativo ambito dal ricorrente e qualora il danno grave e irreparabile sia costituito dalla mera chance di un eventuale utile d’impresa, comunque risarcibile per equivalente.

N. 00395/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00747/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2014, proposto da:
Ecoenergia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso Marilena Stefania Mele, in Bari, via Natale Loiacono, n. 5;
contro
Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Delvino e Nicola Martino, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;
Comune di Cerignola; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina dirigenziale n. 2014/0021562 del 28.3.2014 successivamente comunicata, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, sentito il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A., ha espresso parere non favorevole per il progetto proposto dalla società  ricorrente, riguardante la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Cerignola (FG), località  “Tre Titoli – Santa Maria La Scala – Tre Perazzi – Forcone del Grillo”;
di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Maria Annunziata e Nicola Martino;
 
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sussistere il periculum in mora necessario per la concessione della misura cautelare così come richiesta;
Rilevato, infatti, che, ove pure in astratto si giunga alla, in tesi, auspicata emanazione di un parere difforme da quello in concreto rilasciato, esso non determinerebbe l’immediato conseguimento del bene della vita di tipo autorizzativo cui il ricorrente aspira;
Rilevato, peraltro, che, in base alla prospettazione dei fatti così come allegata da parte ricorrente, vi sia, in particolare, l’assenza dichiarata di un danno grave e irreparabile, in quanto il pregiudizio lamentato in sede cautelare risulta concentrato sull’interesse economico al buon esito dell’iniziativa imprenditoriale in corso di realizzazione da parte della società  ricorrente stessa;
Considerato che tale interesse economico costituisce una mera “chance” di un utile di impresa futuro ed eventuale, la cui consistenza patrimoniale appare di per sè comunque risarcibile per equivalente all’esito delle complesse valutazioni del caso di specie che potranno essere svolte nella competente sede di merito;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)