1. Procedimento amministrativo – Provvedimento  – Atto confermativo – Contenuto – Non impugnabilità 


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Atto confermativo – Non impugnabilità  – Ragioni 

1. Gli atti confermativi non sono impugnabili, perchè in nulla innovano le situazioni giuridiche soggettive, limitandosi a ribadire e mantenere ferma una precedente determinazione già  adottata.


2. L’atto confermativo in quanto tale non è impugnabile, da un lato perchè contemplando la sua impugnazione si consentirebbe al ricorrente di eludere i termini che egli avrebbe invece dovuto rispettare con l’atto confermato, dall’altro per carenza assoluta di interesse al ricorso, perchè questo, anche in caso di suo accoglimento, non è in grado di rimuovere la lesione già  prodotta dall’atto precedente divenuto inoppugnabile.

N. 00869/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2014, proposto da: 
Pasquale Gelsi e Enermea S.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Aldo Argenio, con domicilio eletto presso Roberta De Siati, in Bari, via Sparano, n. 149; 

contro
Comune di Celenza Valfortore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Bruno, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;
Provincia di Foggia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione
della determina del Comune di Celenza Valfortore a firma del responsabile del servizio prot. n. 872 del 11.3.2014, trasmessa e comunicata a mezzo fax del 14.3.2014 ad Enermea S.r.l. ed con posta ordinaria del 16-17.3.2014 a Gelsi Pasquale, recante “diniego all’accoglimento dell’istanza per l’installazione di un impianto fotovoltaico in zona A (centro storico) del vigente P.R.G.”;
di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato presupposto e/o conseguente, anche infra procedimentale, comunque connesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Celenza Valfortore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte resistente il difensore avv. Giovanni Bruno;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 15.5.2014, Pasquale Gelsi e Enermea S.r.l. impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponevano in fatto di aver maturato l’intendimento di realizzare un impianto fotovoltaico costituito da n. 12 pannelli da porsi sul tetto dell’abitazione del Gelsi, quest’ultima collocata nel centro storico del Comune di Celenza Valfortore, in tesi risultando detto impianto non visibile dalla pubblica via e privo di qualunque effetto visivo impattante con il contesto, trovandosi il relativo spazio di collocazione, sempre in tesi, ad una altezza superiore a quella degli edifici vicini.
A fronte del provvedimento di diniego impugnato, i ricorrenti spiegavano plurimi argomenti di illegittimità , attinenti alla violazione di legge, all’incompetenza, alla manifesta illogicità  ed irragionevolezza; all’eccesso di potere per difetto di istruttoria; all’eccesso di potere per difetto di motivazione su presupposto erroneo; alla violazione dei principi in materia di giusto procedimento e partecipazione, con particolare riguardo alla mancata convocazione di una richiesta conferenza di servizi.
In via sussidiaria, i ricorrenti instavano, altresì, per la condanna del Comune di Celenza Valfortore al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo.
Con memoria di costituzione pervenuta in Segreteria in data 24.6.2014, si costituiva il Comune di Celenza Valfortore, confutando in fatto ed in diritto la prospettazione dell’episodio di vita amministrativa fatto oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti ed instando per la declaratoria di inammissibilità , improcedibilità  ed infondatezza del ricorso introduttivo, vinte le spese di lite.
Il ricorso è inammissibile.
Come attestato documentalmente in atti, con istanza prot. n. 605 del 24.2.2012, Gelsi Pasquale presentava al Comune di Celenza Valfortore la “Comunicazione relativa all’esecuzione di opere senza titolo abilitativo” per l’istallazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3 KW, da collocarsi sul tetto di un edificio di sua proprietà  posto nel centro storico del detto Comune.
Dichiarava, in particolare, che a decorrere dal 27.2.2012 avrebbe dato inizio all’esecuzione dei lavori e che tale intervento rientrava fra quelli sussumibili sotto la categoria della attività  edilizia libera, ex D.M. Sviluppo economico 10 settembre 2010.
Con provvedimento di diniego prot. n. 699, in data 2.3.2012, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Celenza Valfortore comunicava l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del Gelsi, sintetizzabili 1) nel ricadere l’edificio interessato dall’intervento in zona A, centro storico, classificata come di particolare pregio ambientale ed interessata da un apposito piano di recupero, 2) nel non costituire la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in parola attività  libera, ma necessitante di apposito titolo abilitativo, oltre che 3) nell’aver omesso la valutazione dell’impatto visivo che l’intervento a realizzarsi avrebbe potuto determinarsi nell’area finitima, caratterizzata dalla presenza di diversi immobili di valore storico-culturale, ambientale e paesaggistico.
Per tali motivi, l’Amministrazione resistente diffidava il Gelsi dall’intraprendere i lavori.
Il Gelsi non impugnava tale diniego dinanzi al Tribunale in epigrafe.
Successivamente, dopo un anno e dieci mesi dalla prima istanza, in data 20.1.2014 Gelsi Pasquale presentava una ulteriore “Comunicazione di attività  di edilizia libera”, prot. n. 205, per la realizzazione, senza titolo abilitativo, dello stesso impianto fotovoltaico.
Con provvedimento di diniego prot. n. 323 in data 28.1.2014, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Celenza Valfortore rigettava l’istanza del Gelsi, riproponendo i medesimi motivi ostativi già  rilevati nel pregresso procedimento, altresì eccependo la carenza di idonea documentazione.
Il Gelsi non impugnava neanche tale diniego dinanzi al Tribunale in epigrafe.
Successivamente, dopo un mese e mezzo circa, in data 14.2.2014 Gelsi Pasquale presentava una ulteriore istanza, avente ad oggetto “installazione impianto fotovoltaico centro storico”, prot. n. 608, munita di diversi allegati.
Con ulteriore provvedimento di diniego, il responsabile del servizio rigettava l’istanza del Gelsi volta all’installazione dell’impianto fotovoltaico in parola, con provvedimento prot. n. 872 del 11.3.2014, richiamando espressamente la nota – diniego del 28.1.2014, prot. n. 323.
Solo avverso detto provvedimento da ultimo indicato è stato proposto il presente ricorso al T.A.R..
Osserva il Collegio che, dalla scansione procedimentale sopra esaminata, non può che emergere – oggettiva – l’inammissibilità  del ricorso avverso atto meramente confermativo di precedente determinazione, per omessa impugnativa di provvedimenti pregressi e presupposti, allo stato inoppugnabili.
Gli atti confermativi non sono impugnabili, perchè in nulla innovano le situazioni giuridiche soggettive, limitandosi a ribadire e mantenere ferma, come detto, una precedente determinazione già  adottata.
L’atto confermativo in quanto tale, dunque, non è impugnabile, da un lato perchè consentendo la sua impugnazione si consentirebbe al ricorrente di eludere i termini che egli avrebbe invece dovuto rispettare con l’atto confermato, dall’altro per carenza assoluta di interesse al ricorso, perchè questo, anche in caso di suo accoglimento, non è in grado di rimuovere la lesione già  prodotta dall’atto precedente divenuto inoppugnabile (cfr. Cons. St., Sez. V, 22 marzo 1995 n. 454).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità  del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna Pasquale Gelsi e Enermea S.r.l., in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Celenza Valfortore, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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