1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Comunicazione I.N.P.S. verifica versamento contributi – Lesività  – Non sussiste – Ragioni


2. Procedimento amministrativo – Atto non provvedimentale – Definizione

1. La nota con cui la p.A. comunica l’avvenuta verifica d’ufficio presso l’I.N.P.S. del versamento dei contributi ex art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 109/2012, a seguito di istanza del permesso di soggiorno non può essere impugnata perchè costituisce atto non avente valore provvedimentale.


2. àˆ atto non provvedimentale, in linea di principio, quello che costituisce un mero passaggio del procedimento per l’emanazione del provvedimento conclusivo a contenuto decisionale: soltanto quest’ultimo può essere produttivo di effetti e dunque impugnabile.

N. 00859/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2014, proposto da: 
M. K., rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Corso Mazzini, 83; 

contro
Prefettura di Bari – S. U. I., Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di Bari – UTG – Sportello Unico per Immigrazione, notificato a mani all’avv. Uljana Gazidede in data 8.01.2014, con cui implicitamente vi è il diniego del rilascio del permesso di soggiorno in sanatoria per attesa occupazione;
nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con i provvedimenti di cui innanzi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Bari – S.U.I., del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Paola Patatini;
Udito per la parte ricorrente il difensore avv. Uljana Gazidede;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Col presente ricorso, il sig. K. M. ha impugnato la nota indicata in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari ha dato atto dell’avvenuto deposito da parte del ricorrente della documentazione comprovante la sua presenza sul territorio nazionale, comunicando altresì che si sarebbe proceduto alla verifica d’ufficio presso l’INPS locale del versamento dei contributi, ex art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 109/2012.
Parte ricorrente asserisce che tale nota rappresenti in realtà  un implicito diniego alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; pertanto, ne chiede l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per violazione di legge, in quanto carente degli elementi essenziali del provvedimento.
Le Amministrazioni, ritualmente costituitesi, hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità  del ricorso – essendo stato impugnato un atto non provvedimentale – e chiesto, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
Alla Camera di Consiglio del 10.04.2014, avvertite le stesse parti ai sensi dell’art.60 c.p.a., parte ricorrente, in considerazione della prossima adozione, così come dalla stessa asserito, di un nuovo provvedimento da parte dell’Amministrazione, ha chiesto un rinvio per la proposizione di motivi aggiunti.
Il Presidente del Collegio ha accolto l’istanza ed ha pertanto rinviato la Camera di Consiglio alla data del 29.05.2014.
Alla Camera di Consiglio così fissata, il difensore del ricorrente ha dato atto della mancata proposizione dei motivi aggiunti, avendo lo stesso preferito proporre ricorso autonomo.
La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Come ben rilevato dalla difesa delle Amministrazione intimate, l’atto impugnato non ha natura provvedimentale, non essendo il procedimento per il rilascio del permesso per attesa occupazione ancora concluso alla data dell’ “adozione” della nota qui gravata.
Tale nota, invero, si limitava ad attestare l’avvenuta comparizione del ricorrente presso lo Sportello Unico, nonchè il deposito della documentazione da parte dello stesso, comunicando inoltre che si sarebbe proceduto a verificare d’ufficio il versamento delle somme richieste dall’art.5, comma 5, D. Lgs. n.109/12.
E’ evidente quindi l’assoluta carenza della natura provvedimentale – nonchè di un qualunque contenuto lesivo – dell’atto qui gravato, rappresentando quest’ultimo un mero passaggio del procedimento per il rilascio del permesso per attesa occupazione, e non già  il suo atto conclusivo.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali in favore delle Amministrazioni intimate, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre ad accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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