1. Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Discrezionalità   della p.A. – Elevata – Ragioni 


2. Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Servizi di trasporto valori –  Abuso titolo – Sospensione autorizzazione – Art. 10 T.U.L.P.S. – Legittimità 

1. In tema di pubblica sicurezza, l’Amministrazione preposta alla sua tutela gode di ampia discrezionalità  stante l’esigenza di dover approntare le dovute cautele, nell’ottica di un’efficace repressione e prevenzione di episodi criminosi nel settore dei servizi di trasporto valori.


2. àˆ legittima la sospensione dell’autorizzazione relativa all’esecuzione dei servizi di trasporto valori, in seguito a un abuso del titolo autorizzativo, nella fattispecie concretizzatosi nella tardiva e generica comunicazione effettuata alla Prefettura. 

N. 00858/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2014, proposto da: 
N. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e M. V., quale titolare della licenza di esercizio dell’attività  di vigilanza, rappresentati e difesi dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, P.za Luigi di Savoia, 41/A; 
contro
Prefetto di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Foggia, in persona del Questore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Bari, via Melo, 97; 
per l’annullamento
– del decreto prot. n. 8146/2014/Area I-bis, del 17.03.2014, notificato in data 29.03.2014, con il quale è stata sospesa, per la durata di mesi due, l’autorizzazione ad espletare l’attività  di trasporto e scorta-valori mediante guardie particolari giurate nel territorio dell’intera Provincia di Foggia;
– di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, tra cui in particolare la comunicazione di avvio del procedimento del 10.12.2013 e la nota istruttoria a firma del Dirigente Divisione PASI della Questura di Foggia del 25.02.2014;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Foggia e della Questura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 15 maggio 2014 la dott.ssa Paola Patatini;
Uditi per le parti i difensori, avv. Sergio De Giorgi, su delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani e avv. dello Stato Donatella Testini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
L’istituto ricorrente, svolgente attività  di trasporto e scorta valori mediante guardie particolari giurate, ha impugnato, unitamente al sig. V., titolare della licenza, il provvedimento prefettizio di sospensione, per un periodo di due mesi, dell’autorizzazione all’espletamento dell’attività  sopradetta.
Premettono in fatto i ricorrenti che il provvedimento è intervenuto a seguito di una rapina perpetrata in danno ad un furgone porta valori della N. s.r.l., evento per il quale la Questura di Foggia ha contestato ai ricorrenti il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni connesse all’effettuazione del servizio di trasposto valori, come indicate nel Regolamento di Servizio del 4.8.2012, avendo l’istituto segnalato il servizio solo nella mattinata del giorno stesso di effettuazione e non già  entro le 14.00 del giorno precedente, come invece prescritto, e avvenendo l’attività  di trasporto al di fuori dell’area territoriale autorizzata e prevista nella licenza.
Secondo l’ Amministrazione, tale condotta, che fa seguito ad un precedente provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti dell’istituto, denoterebbe – proprio in ragione della reiterazione della violazione – una totale incuranza delle norme poste a tutela della sicurezza pubblica.
Pertanto, all’esito del procedimento di revoca del titolo di polizia, avviato sulla base delle premesse di cui sopra ai sensi degli artt.134 TULP e 257-quater del Regolamento di esecuzione, e comunicato ex art. 7, l. n.241/90 ai ricorrenti – i quali hanno così potuto produrre le loro osservazioni – il Prefetto di Foggia ha adottato il decreto qui gravato, del quale si chiede l’annullamento, previa sospensione degli effetti.
I ricorrenti lamentano infatti eccesso di potere sotto diversi profili – erronea presupposizione, difetto di istruttoria, falsa applicazione di legge, vizio di motivazione, violazione del principio di proporzionalità  e ragionevolezza – avendo l’istituto provveduto, immediatamente dopo la richiesta di esecuzione del servizio, a comunicare all’Autorità  le informazioni relative allo stesso, come previste del Regolamento questorile del 4.8.2012, e non essendo inoltre la sospensione della licenza la sanzione espressamente prevista dall’art. 17 TULPS, come richiamato dal Regolamento suddetto per le ipotesi di sua inosservanza.
Con riferimento poi alla recidiva contestata, i ricorrenti rilevano come essa atterrebbe ad un episodio risalente al maggio 2009, tale da non poter essere determinante e la cui sanzione, incameramento della cauzione, è stata oggetto di gravame innanzi al Tribunale di Foggia, tuttora pendente.
Con Decreto n. 197 del 9.04.2014, il Presidente di codesta Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, presentata in via d’urgenza col ricorso, in considerazione della decorrenza dell’efficacia del provvedimento sanzionatorio impugnato che, essendo antecedente alla prima camera di consiglio utile per la trattazione dell’istanza cautelare, avrebbe inciso sull’interesse fatto valere in giudizio.
Conseguentemente, la Camera di Consiglio è stata fissata al 15.5.2014.
Costituitesi le Amministrazioni intimate, queste hanno chiesto il rigetto dell’istanza cautelare, per insussistenza del periculum e del fumus boni iuris, nonchè, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla Camera di Consiglio del 15.05.2014, dato avviso alle parti ai sensi dell’art.60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio rileva infatti come il decreto impugnato sia stato legittimamente adottato in virtù del generale potere di revoca e sospensione spettante all’Autorità  P.S. in virtù dell’art.10 TULPS.
Le autorizzazioni di polizia possono essere infatti sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Nel caso di specie, ferma restando l’ampia discrezionalità  di cui gode l’Amministrazione preposta alla tutela della sicurezza pubblica nel rilascio e/o revoca dei titoli di polizia, non è dato ravvisare alcuna irragionevolezza o sproporzionalità  nell’agire della Prefettura.
àˆ chiara infatti la ratio sottesa alle prescrizioni del Regolamento di Servizio – peraltro non impugnato – ossia quella di mettere a conoscenza preventivamente l’Autorità  di P.S. dei servizi di trasporto valori che avvengono nell’ambito territoriale di competenza, al fine di poter approntare eventuali cautele e dispositivi di sicurezza ulteriori rispetto a quelli esistenti, nell’ottica di una più efficace attività  di prevenzione e repressione degli episodi criminosi nel settore del servizio trasposto valori.
Non può pertanto ritenersi sufficiente la comunicazione, seppure avvenuta immediatamente dopo il ricevimento della richiesta di effettuazione del servizio, fatta dall’istituto a poche ore di distanza dallo svolgimento dello stesso e comunque del tutto generica, essendo carente di informazioni determinanti quali l’ora di inizio del servizio, l’ubicazione e la denominazione degli utenti, l’ordine cronologico delle operazioni da effettuare ed il numero di cellulare del responsabile dell’equipaggio (come si evince dalle comunicazioni allegate al ricorso).
Nè può condividersi l’argomentazione dei ricorrenti sulle caratteristiche dinamiche e imprevedibili del servizio di trasporto effettuato dall’azienda che esula, a volte, da una previsione pianificata di movimentazione dei valori, come nel caso di specie, dovendo rispondere a richieste di trasporto valori provenienti da istituti di credito con scarso margine di tempo.
Fermo restando infatti che le particolari e private esigenze dell’azienda non possono prevalere sul più generale e superiore interesse pubblico alla sicurezza, ben avrebbe dovuto l’istituto far presente ed evidenziare prima queste peculiari esigenze all’Amministrazione.
A ciò si aggiunga invero che i contratti stipulati con Banca Apulia e Poste Italiane per il servizio di trasposto e custodia valori, prodotti dalla parte, sono successivi al Regolamento di Servizio, già  efficace e vincolante per l’istituto, che essendo quindi a conoscenza delle prescrizioni inderogabili per lo svolgimento di tali attività  avrebbe quanto meno dovuto segnalare tali questioni sia alle controparti contrattuali sia alla Questura.
Tale condotta, cui si aggiunge l’evento, sia pure verificatosi qualche anno prima, che ha determinato l’incameramento della cauzione per l’inosservanza delle condizioni poste dalla licenza di polizia, ha configurato un abuso del titolo rilasciato e, conseguentemente, ha giustificato il Prefetto all’esercizio del più ampio potere di sospendere tale titolo, come previsto dall’art.10 TULPS, senza che parte ricorrente possa contestare la mancata adozione della più specifica sanzione prevista dall’art. 17 per il caso di inosservanza del Regolamento di Servizio, essendo nella specie contestata alla parte una condotta abusiva nell’uso dell’autorizzazione rilasciata.
Alla luce delle considerazioni sopradette, il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento in favore delle Amministrazioni resistenti della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di spese processuali oltre ad accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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