Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo giudice civile – Penalità  di mora ex art. 114, comma 4°, lett. e) c.p.a. – Applicazione

Ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e) c.p.a., non sussistendo ragioni ostative incombe nei confronti dell’Amministrazione resistente l’onere di provvedere al pagamento di € 30,00 in favore del ricorrente, da corrispondersi per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare alla parte non ancora eseguita di un decreto ingiuntivo del Giudice civile divenuto inoppugnabile; tale statuizione costituisce titolo esecutivo, al quale andranno sommate le spese accessorie sostenute dalla ricorrente in relazione al decreto ingiuntivo.

N. 00887/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01367/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1367 del 2013, proposto da: 
Tennis Tecnica S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Sylos Labini, con domicilio eletto presso Andrea Sylos Labini in Bari, via Andrea Da Bari, n. 55/A; 

contro
Provincia di Foggia, in persona del Presidente pro tempore; 

per l’ottemperanza
del giudicato formatosi a seguito del decreto ingiuntivo n. 2426/12 emesso il 21.10.2012 dal Presidente della Seconda Sezione Civile di Bari depositato il successivo giorno 23/10, munito di formula esecutiva il 26.10.2012 e così notificato in data 7.11.2012, non opposto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Roberto Filograno, su delega dell’avv. Andrea Sylos Labini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Il Presidente della Seconda Sezione Civile di Bari ha emesso il 21.10.2012 il decreto ingiuntivo n. 2426/12 (depositato in cancelleria in data 23.10.2012). Il decreto è stato munito di formula esecutiva il 26.10.2012, è stato ritualmente notificato alla Provincia di Foggia in data 7.11.2012 e non è stato opposto (come da certificazione della Cancelleria Centrale Civile del Tribunale di Bari allegata al ricorso).
Il Presidente della Seconda Sezione Civile di Bari, con tale decreto ha ingiunto alla Provincia di Foggia di pagare in favore della ricorrente, senza dilazione, la somma di € 322.990,07 per la causale in ricorso, oltre gli interessi legali dalla domanda-costituzione in mora ex D.Lgs. 231/02 e le spese della procedura liquidate in 2.436,00 di cui 536,00 per spese borsuali, oltre Cap (CPA) e IVA.
La ricorrente afferma che in data 14.4.2013 la Provincia di Foggia ha provveduto a versare alla stessa la somma di € 320.338, 73 €, ottemperando solo in parte al decreto ingiuntivo n. 2426/12 (fatto non contestato dall’Amministrazione).
La ricorrente evidenzia di aver rivolto all’Amministrazione diversi solleciti di pagamento, l’ultimo dei quali effettuato dal suo difensore con raccomandata del 19.3.2013 e di aver atteso, prima di presentare il ricorso per l’ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di 120 (centoventi) giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/96.
Ora, a fronte del parziale inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di: a) ordinare alla Provincia di Foggia, in persona del Presidente pro tempore, l’adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in oggetto affinchè, in particolare, provveda al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 9.128, 20 oltre gli interessi maturandi sino al soddisfo; b) la fissazione del termine di 30 (trenta) giorni per provvedere; c) per il caso di infruttuosa scadenza del predetto termine o di quello ritenuto opportuno da questo Collegio, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del Cod. proc. amm., la condanna della Provincia di Foggia, al pagamento della somma forfettariamente quantificata in € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell’adempimento o di quella ritenuta di giustizia; d) ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d) del Cod.proc.amm., la nomina di un Commissario ad acta.
La Provincia di Foggia non si è costituita in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2014, il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. – Con il presente giudizio in sede di ottemperanza, parte ricorrente chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2426/2012 indicato in epigrafe, emesso in data 21.10.2012, depositato in cancelleria in data 23.10.2012, munito di formula esecutiva il 26.10.2012, ritualmente notificato alla Provincia di Foggia in data 7.11.2012 e non opposto (come da certificazione della Cancelleria Centrale Civile del Tribunale di Bari allegata al ricorso).
In merito, in via preliminare, si osserva che il decreto ingiuntivo è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato ai fini dell’ammissibilità  del giudizio di ottemperanza: tale rimedio, infatti, è esperibile per la esecuzione di una condanna al pagamento di somme di danaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione dinanzi al giudice civile, con il solo limite della impossibilità  di conseguire due volte la medesima somma (ex plurimis: TAR Calabria, Sez. II, 18 gennaio 2013, n. 58; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007 n.6318).
Nel caso di specie, non sussistono dubbi in relazione al passaggio in giudicato del decreto posto come titolo del credito, nè risultano contestazioni al riguardo.
Invero, risulta che la ricorrente abbia regolarmente notificato all’Amministrazione intimata il decreto ingiuntivo e che l’Amministrazione non abbia fatto opposizione (come da certificazione della Cancelleria Centrale Civile del Tribunale di Bari allegata al ricorso). Conseguentemente, sussiste, in capo all’intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi integralmente al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione, il cui contenuto, in questa sede, non è più sindacabile.
2. – Il Collegio, premessa la ritualità  del ricorso proposto, rileva che lo stesso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento.
Dal ricorso emerge che la Provincia di Foggia in data 14.4.2013 ha provveduto a versare in favore della ricorrente € 320.338,73.
Risulta, pertanto, che la Provincia di Foggia, in esecuzione di quanto indicato nel decreto ingiuntivo, deve ancora corrispondere alla ricorrente:
– € 2.651,34 “per la causale in ricorso” relativa al decreto ingiuntivo;
– € 2.436, 00 per le spese della procedura (di cui 536,00 per spese borsuali) oltre CPA e IVA;
– più “gli interessi legali dalla domanda – costituzione in mora ex D.Lgs. 231/02”.
Per quanto riguarda il calcolo degli interessi il ricorrente allega il seguente prospetto di calcolo:
– interessi legali su 322.990,07 dal 23.10.2012 al 14.3.2013 per € 3.141,41;
– interessi legali su 8.998,49 dal 14.3.2013 al 14.10.2013 per € 129,71.
In merito, il Collegio ritiene di non poter accogliere integralmente la prospettazione di calcolo degli interessi proposta dal ricorrente. Più nello specifico, mentre risulta conforme al contenuto del decreto ingiuntivo condannare l’Amministrazione al pagamento degli interessi sull’intera somma (di € 322.990,07) a debito sino alla data del pagamento parziale da parte della stessa, il Collegio non considera altrettanto corretto il calcolo di ulteriori interessi legali sulla somma di € 8.998,49 (comprensiva, tra l’altro, degli interessi già  maturati in precedenza sull’integrale somma capitale, nonchè delle spese di giudizio liquidate nel decreto ingiuntivo e di alcune spese accessorie), ritenendo, invece, che tali ulteriori interessi vadano calcolati dalla data del pagamento parziale solo sulla somma residua da pagare (€ 2651,34).
2. – Il ricorrente chiede, oltre al pagamento di tali somme, la condanna dell’Amministrazione, al pagamento delle:
– spese e competenze registrazione d.i. per € 168,00 + 24,00;
– spese per copie d.i. per € 21,24;
– spese di notifica d.i. per € 13,00;
– spesa certificato di non opposizione per € 32,78.
Il Collegio ritiene di poter accogliere tale domanda dato che si tratta di spese relative ad atti accessori che hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (sul punto TAR Calabria – Catanzaro, 11 maggio 2010, n. 699; TAR Lazio – Latina, 22 dicembre 2009, n. 1348). Il Collegio ritiene, viceversa, che gli interessi possano essere riconosciuti solo ed esclusivamente sul capitale ancora dovuto a saldo.
Deve, pertanto, ordinarsi alla Provincia di Foggia di provvedere al pagamento di:
– € 2.651,34 “per la causale in ricorso” relativa al decreto ingiuntivo;
– € 2.436, 00 per le spese della procedura (di cui 536,00 per spese borsuali) oltre CPA e IVA;
– degli interessi sull’intera somma (di € 322.990,07) a debito sino alla data del pagamento parziale da parte della stessa;
– di ulteriori interessi calcolati dalla data del pagamento parziale solo sulla somma residua da pagare (€ 2651,34) sino al soddisfo.
In relazione alle domande nuove proposte per la prima volta con il ricorso per l’ottemperanza di cui in epigrafe la Provincia di Foggia dovrà  provvedere al pagamento:
– delle spese e competenze registrazione d.i. per € 168,00 + 24,00;
– delle spese per copie d.i. per € 21,24;
– delle spese di notifica d.i. per € 13,00;
– della spesa relativa al certificato di non opposizione per € 32,78.
3. – Fondata risulta altresì la richiesta di applicazione congiunta delle misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera d), cod. proc. amm. (che prevede la nomina, ove occorra, di un commissario ad acta), e delle misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. (secondo il quale “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”).
Quanto alla misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., il Collegio ritiene di doversi uniformare all’orientamento giurisprudenziale prevalente (Cons. Stato sez. V, 15 luglio 2013, n. 3781; Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2013, n. 2933; Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2012, n. 2744; T.A.R. Lazio, Sez. I, 24 ottobre 2012, n. 8476; idem, 12 novembre 2012, n. 9265) – confermato recentemente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, n. 15 (la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la comminatoria delle penalità  di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi per oggetto prestazioni di natura pecuniaria”) -, secondo il quale la richiesta di fissazione di una somma a titolo di penalità  di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c. proc. amm. è rimedio esperibile anche in caso di condanna pecuniaria, “giacchè assolve ad una finalità  sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all’adempimento” (Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2013, n. 2933; Cons. Stato sez. V, 15 luglio 2013, n. 3781). Tale misura ha una portata applicativa più ampia che nel processo civile e può trovare applicazione anche nel caso di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. A conferma di tale assunto, l’art. 114, comma 4, lett. e) non ha riprodotto il limite, stabilito dell’art. 614-bis cod. proc. civ., della riferibilità  del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile.
Per quanto riguarda la questione della compatibilità  di tale misura con la nomina del Commissario ad acta, questo Tribunale ha già  avuto modo di evidenziare che “non vi è incompatibilità  tra irrogazione di astreintes e richiesta di nomina di un commissario ad acta, pure avanzata dalla parte ricorrente (T.A.R. Lazio, Roma, 29 dicembre 2011 n. 1035; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2011 n. 2162; Sez. VIII, 23 febbraio 2012, n. 959). Si tratta infatti di mezzi di tutela diversi perchè l’astreinte è un mezzo di coercizione indiretta (modello “compulsorio”), mentre la nomina del commissario ad acta, il quale provvede in luogo dell’amministrazione, comporta una misura attuativa del giudicato ispirata ad una logica del tutto differente, siccome volta non già  ad esercitare pressioni sull’amministrazione affinchè provveda, ma a nominare un diverso soggetto, tenuto a provvedere al posto della stessa (secondo un modello di “esecuzione surrogatoria”). àˆ evidente che l’opzione per l’uno o per l’altro modello rientra nella disponibilità  della parte e, in mancanza di specifiche preclusioni normative, deve ritenersi ammissibile la richiesta al giudice amministrativo, tanto della nomina del commissario ad acta quanto dell’applicazione dell’astreinte, trattandosi di strumenti di tutela cumulabili e non incompatibili tra loro” (ex multis TAR Puglia, Bari, Sez. III, 9 gennaio 2013, n. 6).
L’unico limite espressamente contemplato dall’art. 114 del codice processo amministrativo è rappresentato dal fatto che l’uso dell’astreinte non risulti “manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative”.
Nel caso in esame, si ritiene ammissibile la richiesta di astreintes, sussistendo l’imprescindibile presupposto della richiesta di parte ricorrente, non ravvisandosi ragioni ostative e neppure profili di manifesta iniquità . In ogni caso non si ritiene di dover applicare le astreintes al periodo di tempo di trenta giorni fissato con la presente sentenza per l’esecuzione. Tuttavia, in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione, tali astreintes prenderanno a decorrere dallo spirare del termine di trenta giorni fissato ancora una volta per l’ottemperanza e, quindi, dal trentunesimo giorno dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza fino alla completa ottemperanza della parte non ancora eseguita del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Venendo al quantum, in applicazione dei parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile, si deve reputare congrua, in ragione della gravità  dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità  del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura pari ad € 30,00 (trenta/00) in favore del ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’ ottemperanza della parte non ancora eseguita del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Deve essere altresì accolta l’istanza per la nomina del commissario ad acta, individuato nella persona del Prefetto di Foggia o suo delegato, affinchè provveda, in sostituzione dell’amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni già  assegnato alla Provincia di Foggia per dare completa ottemperanza alla parte non ancora eseguita del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe. Il Collegio liquida fin d’ora in favore del predetto commissario ad acta e per il caso di suo intervento, l’importo di € 500,00 (cinquecento) lordi, a titolo di competenze per l’attività  svolta, importo che viene posto a carico della Provincia di Foggia e fatte salve le valutazioni relative alla sussistenza dei presupposti di danno erariale in relazione a tale ulteriore esborso.
3. – La parziale soccombenza, connessa all’erronea quantificazione del dovuto, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto:
– ordina alla Provincia di Foggia di dare esecuzione alla parte non ancora ottemperata del decreto ingiuntivo n. 2426/12 emesso il 21.10.2012 dal Presidente della Seconda Sezione Civile di Bari, nei termini indicati in motivazione, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme suindicate, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
– dispone fin d’ora che, in difetto, a tanto provveda, entro l’ulteriore termine di giorni trenta, il Prefetto di Foggia o suo delegato, nominato con la presente commissario ad acta;
-liquida fin d’ora in favore del predetto commissario ad acta e per il caso di suo intervento, l’importo di € 500,00 (cinquecento) lordi, a titolo di competenze per l’attività  svolta, importo che viene posto a carico della Provincia di Foggia;
-condanna inoltre, ai sensi dell’articolo 114, quarto comma, lettera e), del codice del processo amministrativo, la Provincia di Foggia al pagamento di € 30,00 (trenta/00) in favore del ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare alla parte non ancora eseguita del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe (a partire dal trentunesimo giorno dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, come specificato in motivazione);
– condanna altresì la Provincia di Foggia a pagare a favore della ricorrente una somma corrispondente alle spese accessorie sostenute dallo stesso in relazione al decreto ingiuntivo;
-dichiara compensate le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 e nella camera di consiglio del 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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