Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Sopravvenuto difetto d’interesse e cessazione della materia del contendere – Distinzione

In linea di diritto, la distinzione fra le due figure processuali del sopravvenuto difetto d’interesse e della cessazione della materia del contendere è da ravvisare nella diversa soddisfazione dell’interesse del ricorrente all’esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso: il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica Amministrazione e l’amministrato, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.

N. 00880/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2014, proposto da: 
Associazione “Earth”, in persona del legale rappresentante Valentina Coppola, e O.i.p.a. Italia O.n.l.u.s., rappresentate e difese dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Tiziana Carella, in Bari, via Putignani, n. 185; 

contro
Comune di Molfetta; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza prot. n. 23886 del 4.4.2014, emessa dal Sindaco del Comune di Molfetta (BA), nella parte in cui vieta ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, di poter accedere a tutti i parchi e alle aree verdi del territorio comunale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista la documentazione depositata all’udienza del 9 luglio 2014, con la quale parte ricorrente rappresenta di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udita per le parti i difensori avv. Tiziana Carella, per delega dell’avv. Massimo Rizzato;
 

Rilevato che, nel caso di specie, la nuova ordinanza n. 25308 del 9 aprile 2014, in atti, pur riconoscendo l’importanza sociale degli animali da compagnia, ha mantenuto il divieto di accesso dei cani “nelle aree attrezzate a gioco per i bambini, nelle aiuole ove è vietato il calpestio, negli spazi pubblici che, per le caratteristiche del suolo o della pavimentazione,” possano non essere compiutamente idonee all’utilizzo per il passeggio con animali da compagnia;
Considerato che, nel caso in esame, si sia verificata una ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione piuttosto che di cessazione della materia del contendere, in senso stretto intesa;
Considerato che, in linea di diritto, la distinzione fra le due figure processuali è da ravvisare nella diversa soddisfazione dell’interesse del ricorrente all’esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso: il sopravvenuto difetto di interesse opera, infatti, quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 marzo 2013 n. 1477; id., 31 dicembre 2009 n. 9292).
Considerato, infine, che, a fronte della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente, debba dichiararsi l’irripetibilità  delle spese di lite in cui le ricorrenti siano incorse;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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