Procedimento amministrativo – Provvedimento – Sanzione del “richiamo scritto” – Mutamento tra contestazione addebito e sanzione – Violazione principio immutabilità  contestazione disciplinare – Dimidiazione diritto di difesa – Illegittimità 

àˆ illegittimo il provvedimento disciplinare del “richiamo scritto” fondato su una descrizione del fatto e su una qualificazione giuridica differente rispetto a quelle indicate in sede di contestazione dell’addebito; tali circostanze, infatti, configurano una violazione del principio di immutabilità  della contestazione e, pertanto, una deminutio del diritto di difesa.

N. 00877/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Ministero dell’Interno e Questura di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa emanazione di idonea misura cautelare,
– dell’atto del 18.3.2013, n. 1132/2.8/Disc., notificato il 19.3.2013, con il quale il Questore della Provincia di Foggia ha inflitto all’Assistente Capo della P.S. -OMISSIS- la sanzione disciplinare del “richiamo scritto” per la seguente motivazione: “di iniziativa effettuava, in due diverse circostanze, accertamenti S.D.I. (Sistema di indagine) su autovetture in uso ad un Isp.re Capo in servizio presso il Commisariato di P.S. di Manfredonia, accertamenti risultati peraltro oggetto di segnalazioni anonime, riferendone comunque l’esito solo successivamente ai propri superiori”;
– e, per quanto possa occorrere, del parere della Commissione consultiva reso nella seduta del 16.3.2013 nella parte in cui il Questore, discostandosi dall’orientamento dei tre componenti, concludeva ritenendo sanzionabile con il richiamo scritto il ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52, commi 1 e 2 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 per la parte ricorrente il difensore avv. Ilde Follieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente -OMISSIS- (assistente capo della Polizia di Stato presso il Commissariato di Manfredonia) riceveva in data 13.2.2013 la notifica di una contestazione di addebiti del 4.2.2013 a firma del Questore della Provincia di Foggia.
A tali addebiti il ricorrente rispondeva, presentando ai sensi dell’art. 14 d.p.r. n. 737/1981 giustificazioni scritte in data 28.2.2013.
Veniva, quindi, convocata la Commissione consultiva di cui all’art. 15 d.p.r. n. 737/1981 presieduta dal Questore della Provincia di Foggia.
Nel corso della seduta della Commissione in data 16.3.2013 venivano sentiti i testimoni e ascoltato l’incolpato.
Il Questore rilevava il carattere censurabile del comportamento del -OMISSIS-in dissenso rispetto al parere manifestato dagli altri componenti della Commissione.
Successivamente, con il gravato provvedimento del 18.3.2013 il Questore della Provincia di Foggia irrogava al -OMISSIS-la sanzione disciplinare del richiamo scritto.
Con il presente ricorso il -OMISSIS-impugnava il citato provvedimento sanzionatorio del 18.3.2013 ed il parere della Commissione consultiva reso nella seduta del 16.3.2013 nella parte in cui il Questore, discostandosi dall’orientamento dei tre componenti, concludeva ritenendolo sanzionabile con il richiamo scritto.
Deduceva, tra le varie doglianze, la violazione dei principi di immutabilità  della contestazione disciplinare e del diritto di difesa dell’incolpato (pagg. 8 e ss. dell’atto introduttivo).
Si costituivano il Ministero dell’Interno e la Questura di Foggia, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
In particolare, deve accogliersi la censura sub 1) relativa alla violazione dei principi di immutabilità  della contestazione disciplinare e del diritto di difesa dell’incolpato (pagg. 8 e ss. dell’atto introduttivo).
Infatti, l’atto del 4.2.2013 contesta al ricorrente una “grave negligenza nell’utilizzo di un sistema di accesso a dati riservati” e, conseguentemente, la violazione degli artt. 9 legge n. 121/1981 (in tema di “Accesso ai dati ed informazioni e loro uso”), 12 d.p.r. n. 782/1985 (doveri del personale) e 25 d.p.r. n. 782/1985 (Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti), cui segue, ai sensi dell’art. 5, n. 7 d.p.r. n. 737/1981 (disposizione espressamente menzionata nell’atto di contestazione), la sanzione disciplinare della deplorazione.
All’opposto, il gravato provvedimento sanzionatorio del 18.3.2013 irroga al ricorrente la sanzione (richiamo scritto) prevista dall’art. 3, n. 6 d.p.r. n. 737/1981 per la violazione dell’art. 14 d.p.r. n. 782/1985 (in tema di doveri di comportamento verso i superiori).
Risulta, quindi, violato – come correttamente evidenziato da parte ricorrente a pagg. 8 e ss. dell’atto introduttivo (censura sub 1) – il principio di immutabilità  della contestazione disciplinare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14febbraio 2003, n. 801: “Nel pubblico impiego, la sanzione disciplinare comminata dall’Amministrazione al pubblico dipendente deve essere correlata alle imputazioni formulate in sede di contestazioni degli addebiti, e non può fondarsi su fatti e circostanze non puntualmente e formalmente contestati.”).
Non rileva la circostanza – sottolineata dalla Amministrazione resistente – secondo cui nella fattispecie per cui è causa la sanzione inflitta al -OMISSIS-è stata più lieve (i.e. richiamo scritto ex art. 3, n. 6 d.p.r. n. 737/1981) rispetto a quella che sarebbe stata irrogata nel caso in cui fosse rimasta ferma la qualificazione giuridica contenuta nell’atto di contestazione del 4.2.2013 (violazione dei doveri del personale cui segue la sanzione disciplinare della deplorazione), posto che comunque il diritto di difesa in sede disciplinare dell’interessato è stato evidentemente pregiudicato, non essendo stato il -OMISSIS-posto nelle condizioni di comprendere adeguatamente la reale portata dell’accusa mossa nei suoi confronti.
Inoltre, nella contestazione del 4.2.2013 il fatto viene descritto nei seguenti termini:
«¦ emergeva che in data 14 aprile 2012 e il 21 luglio 2012, Lei ha effettuato interrogazioni tramite il sistema S.D.I. riguardo una targa automobilistica e un nominativo; successivi accertamenti consentivano di appurare che le predette interrogazioni sono state fatte per motivi non strettamente legati al servizio. ¦».
Viceversa, il gravato provvedimento sanzionatorio del 18.3.2013 espone il fatto nei seguenti termini:
«¦ risulta sconveniente la circostanza che, a distanza di mesi, lo stesso abbia effettuato accertamenti sempre sullo stesso collega, oggetto, peraltro, anche di segnalazioni anonime, dandone solo successivamente comunicazione ai diretti superiori ¦».
Prosegue la motivazione del provvedimento del 18.3.2013:
«¦ infligge all’Assistente Capo della P.di S. -OMISSIS- … la sanzione del richiamo scritto per la seguente mancanza: “di iniziativa effettuava, in due diverse circostanze, accertamenti S.D.I. su autovetture in uso ad un Isp.re Capo in servizio presso il Commissariato di P.S. di Manfredonia, accertamenti risultati peraltro oggetto di segnalazioni anonime, riferendone comunque l’esito solo successivamente ai propri superiori. ¦».
Pertanto, da un lato l’atto di contestazione degli addebiti del 4.2.2013 non indica espressamente il soggetto con riferimento al quale venivano espletate le interrogazioni da parte del -OMISSIS-, diversamente dal provvedimento sanzionatorio del 18.3.2013 (dove per la prima volta si fa espresso riferimento ad un “collega”).
Dall’altro lato, il comportamento contestato nell’atto del 4.2.2013 è unicamente lo svolgimento di interrogazioni “per motivi non strettamente legati al servizio”, prescindendosi dalla qualifica soggettiva (collega del-OMISSIS-) del soggetto con riferimento al quale erano effettuate dette interrogazioni, mentre nel censurato provvedimento del 18.3.2013 la sanzione sembra essere collegata, non già  al fatto dell’espletamento delle interrogazioni per motivi non strettamente legati al servizio, bensì alla circostanza della comunicazione ai propri superiori “solo successivamente” delle interrogazioni e degli accertamenti effettuati su un collega.
E’, quindi, evidente che nel passaggio dall’atto di contestazione degli addebiti al provvedimento sanzionatorio vi è stato un mutamento non solo nella descrizione del fatto contestato, ma anche nella relativa qualificazione giuridica.
La non perfetta corrispondenza tra i due atti in esame ha evidentemente comportato una dimidiazione del diritto di difesa del-OMISSIS-, a prescindere – come detto – dalla considerazione relativa alla minore entità  della sanzione in concreto irrogata con il provvedimento del 18.3.2013 rispetto a quella che sarebbe stata inflitta nel caso in cui fosse rimasta immutata la qualificazione giuridica di cui alla contestazione degli addebiti del 4.2.2013.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Ne consegue che in sede di riesercizio del potere l’Amministrazione resistente dovrà  procedere nei termini in precedenza esposti, vale a dire svolgere un procedimento disciplinare nei confronti del -OMISSIS-che sia rispettoso del menzionato principio di corrispondenza tra contestazione degli addebiti ed eventuale sanzione disciplinare che si riterrà  di dover irrogare.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 dlgs 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della stessa disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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