Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Interesse al giudizio – Fattispecie

Non può dirsi venuto meno l’interesse al giudizio di ottemperanza ove l’Amministrazione non abbia provveduto a darvi piena soddisfazione attraverso l’integrale esecuzione della sentenza ottemperanda, adempiendo compiutamente all’obbligo giudiziale di provvedere; più in particolare, non può dirsi assolto l’obbligo della p.A. di dare esecuzione al giudicato ove si sia proceduto ad attivare il procedimento senza che tuttavia esso sia giunto a conclusione entro un termine ragionevole, occorrendo, per contro, che il procedimento sia concluso entro tempi certi e con provvedimento espresso. 

N. 00871/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2014, proposto da: 
Società  Ecolevante s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso in Bari, via Dalmazia, 161; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura della Regione Puglia, al Lungomare N. Sauro, 31; 

per l’ottemperanza
della sentenza n. 1238/2013 T.A.R. Puglia Bari, sez.I: aggiornamento autorizzazione integrata ambientale – impianto di percolato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 per le parti i difensori avv.ti Bice Annalisa Pasqualone; Tiziana Teresa Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso consegnato per la notifica il 25 febbraio 2014 e depositato il successivo 26 febbraio 2014, la Società  Ecolevante, certificata Emas (n. IT000659) e titolare dell’autorizzazione integrata ambientale n. 462/2008, rilasciata dalla Regione Puglia ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale – prima sezione – n. 1238/2013, depositata in data 8 agosto 2013, passata in giudicato.
I.1 Con la prefata decisione è stata annullata la determina del Dirigente del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia n. 38 del 29.05.2012, nella parte in cui è pervenuto alla determinazione di non autorizzare l’aggiornamento dell’A.I.A., già  rilasciata con D.D. n. 426/2008, relativamente alla modifica proposta per la costruzione ed esercizio di impianto di concentrazione del percolato.
I.2 Non essendosi l’Amministrazione rideterminata sul punto, la società  ricorrente ha chiesto che si provveda in questa sede per assicurare l’ottemperanza della pronuncia giudiziale, fissandone le modalità  esecutive.
I.3 Si è costituita la Regione intimata resistendo al ricorso e chiedendone l’integrale rigetto.
All’udienza camerale del giorno 25 giugno 2014, il ricorso è stato introitato per la decisione.
II. Il ricorso è fondato e va accolto.
II.1 Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccepita l’improcedibilità  del ricorso per ottemperanza, dedotta dalla difesa regionale, in considerazione del venir meno dell’inerzia della Regione sulla questione.
Infatti, con nota del 4 giugno 2014 il Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi impianti, in esecuzione della sentenza n. 1238/2013 ha disposto la nuova convocazione della Conferenza dei servizi per il giorno 18 giugno 2014.
Secondo l’Amministrazione convenuta, l’adozione di un qualsivoglia provvedimento, anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo del privato, farebbe venir meno i presupposti per la condanna a provvedere sull’istanza, anche qualora il detto provvedimento intervenga in corso di causa.
L’eccezione deve essere disattesa.
Non può dirsi assolto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato ove si sia proceduto, come è accaduto nel caso in questione (cfr. nota del Dirigente Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti prot. n. 2308 del 4/6/2014), ad attivare il procedimento senza che tuttavia esso sia giunto a conclusione entro un termine ragionevole, anche in considerazione del trascorrere di un notevole spatium temporis tra il sorgere dell’obbligo giudiziale, con l’emanazione della sentenza ottemperanda (in data 8/8/2013), e l’avvio procedimentale (in data 4/6/2014), occorrendo che il procedimento sia condotto a conclusione entro tempi certi e con provvedimento espresso, tra l’altro non violativo nè elusivo del giudicato, al fine di assicurare l’effettività  della tutela giurisdizionale.
Non può infatti dirsi venuto meno l’interesse al giudizio di ottemperanza della parte ricorrente ove l’Amministrazione non abbia provveduto a darvi piena soddisfazione attraverso l’integrale esecuzione della sentenza ottemperanda, adempiendo compiutamente all’obbligo giudiziale di provvedere.
II.2 Occorre, pertanto, in conformità  alle statuizioni espresse dalla sentenza ottemperanda, che la Regione concluda il procedimento per l’aggiornamento dell’autorizzazione regionale integrata, rilasciata con D.D. n.426 2008, avviato con la su indicata nota del Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, per la costruzione ed esercizio di un impianto di concentrazione del percolato all’interno della discarica denominata III lotto, tenendo in debita considerazione le statuizioni della sentenza sul punto.
La sentenza ottemperanda ha infatti chiarito:
– che l’impianto di trattamento del percolato progettato dalla società  Ecolevante risulta rispettoso dei parametri indicati dall’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 (“L’impianto, infatti, è finalizzato all’abbassamento del battente idraulico sul fondo della discarica, come imposto dai criteri previsti per il sistema di raccolta e concentrazione del percolato, sicchè soddisfa la condizione richiesta; il percolato, inoltre, una volta concentrato può rimanere all’interno della discarica, come previsto dal progetto della ricorrente”);
– il concentrato non può essere qualificato come rifiuto in senso tecnico (esso infatti rimane confinato all’interno della discarica dove viene prodotto e trattato), sicchè allo stesso non possono essere applicati i coefficienti previsti per l’ammissibilità  dei rifiuti in discarica;
– il trattamento operato dall’impianto in questione non rientra tra le modifiche sostanziali dell’impianto, come anche affermato dal Comitato della Regione nel provvedimento prot. n. 697 del 28 gennaio 2011.
II.3 Pertanto, va ordinato al competente Servizio della Regione Puglia di ottemperare al disposto della sentenza n. 1238/2013 di questo Tribunale, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.
II.4 Ove l’Amministrazione non dia esecuzione al prefato ordine entro il termine fissato, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente, con facoltà  di delega a funzionario del suo Ufficio di adeguata professionalità , il quale, su istanza di parte, provvederà  in sostituzione dell’ente inadempiente nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il compenso in favore del commissario ad acta, se dovuto, è posto a carico della Regione Puglia e sarà  liquidato su documentata istanza dell’interessato.
II.5 Le spese di lite in favore della società  ricorrente sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione, nel termine e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza n. 1238/2013 del TAR Puglia – Bari entro giorni 60 dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente, con facoltà  di delega, il quale provvederà  nei sensi e nel termine di cui in motivazione.
Condanna la Regione Puglia al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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