Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Dichiarazione cessazione materia contendere – Conseguenze – Principio cd. “soccombenza virtuale” – Fattispecie
La declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cd. “soccombenza virtuale”) (nella fattispecie, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando, secondo il principio di soccombenza virtuale, l’Amministrazione resistente alle spese di lite, avendo quest’ultima soddisfatto la pretesa degli interessati solo a seguito dell’introduzione del giudizio di ottemperanza, con il pagamento delle spettanze dovute per come accertate nella sentenza resa dalla Corte di appello di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro).
N. 00868/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01402/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2013, proposto da:
Franco Miccolis, Rino Miccolis e Lella Miccolis, rappresentati e difesi dall’avv. Adalgisa Lorusso, con domicilio ex lege presso la Segreteria T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
per l’annullamento
alla sentenza n. 4874/2012 resa dalla Corte di Appello di Bari in funzione di Giudice del Lavoro in data 19.12.2012, spedita in forma esecutiva in data 22.2.2013 e notificata in data 19-20.3.2013, avente ad oggetto condanna al pagamento di ratei di indennità di accompagnamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte il difensore avv. Giovanni Reali, per delega dell’avv. Adalgisa Lorusso;
Vista la nota di deposito del 16 giugno 2014, con cui parte ricorrente ha presentato copia del bonifico del 27.5.2014, in base al quale risulta essere stata integralmente soddisfatta la pretesa azionata nel presente giudizio;
Considerato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale);
Rilevato che il ricorso in ottemperanza così come incardinato appare fondato, dovendosi evidenziare, in particolare, il contegno assunto dall’Amministrazione resistente, che solo a seguito dell’introduzione del giudizio ha soddisfatto la pretesa degli interessati con il pagamento delle spettanze dovute per come accertate nella Sentenza n. 4874/2012, resa dalla Corte di Appello di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 19.12.2012;
Ritenuto, pertanto, di porre a carico dell’Amministrazione resistente le spese di lite sostenute dai ricorrenti, secondo il menzionato principio della soccombenza virtuale;
Ritenuto di dover liquidare dette spese come da dispositivo, tenendo conto, nella loro quantificazione, della minima attività processuale svolta e della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (cfr. art. 4, comma 4, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55), con distrazione delle stesse in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)