1.  Risarcimento del danno – Provvedimento di trasferimento – Declaratoria illegittimità  a seguito di impugnazione – Fatto ingiusto ex art. 2043 c.c. – Sussiste 


2. Risarcimento del danno – Accertamento del danno biologico (di natura psichica) a mezzo consulenza tecnica d’ufficio ex art. 67 c.p.a. – Ammissibilità 
 
3. Risarcimento del danno – Provvedimento di trasferimento – Declaratoria di illegittimità  a seguito di impugnazione – Accertamento nesso di causalità 


4.  Risarcimento del danno – Colpa – Accertata illegittimità  azione amministrativa – Onere prova a carico Amministrazione – Presunzioni ex art. 2727 c.c. 
 
5. Risarcimento del danno – Valutazione equitativa del danno – Ammissibilità 

1. La declaratoria di illegittimità  del provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente per motivi di opportunità  e di incompatibilità  ambientale è idonea a configurare un fatto ingiusto quale presupposto della domanda di risarcimento danni subiti a causa del trasferimento.
 
2. Al fine di accertare il danno biologico (di natura psichica) subito a seguito di un provvedimento di trasferimento per motivi di opportunità  e di incompatibilità  ambientale annullato a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, può essere disposta ai sensi dell’art. 67 c.p.a. una consulenza tecnica d’ufficio. 


3. Sussiste il “nesso di causalità ” tra il fatto ingiusto – rappresentato dal provvedimento di trasferimento annullato a seguito di impugnativa –  e i danni sofferti a causa di tale provvedimento (disturbo distimico e stato di ansia), dal momento che, senza il trasferimento (illegittimo), quei danni non si sarebbero prodotti.
 
4. In sede di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo il privato danneggiato può limitarsi a invocare l’illegittimità  dell’atto quale indice presuntivo della colpa, perchè resta a carico dell’Amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma o dalla complessità  dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento; al privato danneggiato non è dunque richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa della p.A., potendo egli limitarsi ad allegare l’illegittimità  dell’atto e dovendosi fare applicazione, al fine della prova dell’elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c.; e a questo punto spetta all’Amministrazione dimostrare, se del caso, di essere incorsa in un errore scusabile.


5. Il danno derivante da un provvedimento di trasferimento annullato a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere liquidato in via equitativa.

N. 00860/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01884/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2008, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Schirone, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Calefati 396; 
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è legalmente domiciliato in Bari, via Melo, 97; 
nei confronti di
M. G.; 
per il risarcimento dei danni
derivanti dal decreto del Capo della Polizia nr. -OMISSIS- del giorno 8 maggio 2004, con il quale per “motivi di opportunità  e di incompatibilità  ambientale” il ricorrente veniva trasferito d’ufficio dalla Sezione di Polizia stradale di -OMISSIS- – Sottosezione autostradale di -OMISSIS- – al Compartimento di Polizia stradale di Bari, successivamente annullato in data 5.10.2006, a seguito di ricorso straordinario al P.d.R. del -OMISSIS-, con decreto del Ministero dell’Interno addì -OMISSIS-, nonchè a causa di tutti gli atti pregressi, consequenziali e comunque connessi all’atto annullato;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Paola Patatini;
Uditi per il ricorrente il difensore avv. Stefania Scannicchio, su delega dell’avv. Gianfranco Schirone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale per ottenere la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni, asseritamente subiti a seguito del decreto di trasferimento dello stesso per motivi di opportunità  e incompatibilità  ambientale, poi annullato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il ricorrente, successivamente reintegrato in servizio presso l’originaria sezione di P.S. di -OMISSIS- – Sottosezione stradale di -OMISSIS-, lamenta in questa sede di aver subito un ingiustificato trattamento, cui è seguito un ingiustificato danno tanto in termini morali – quale crollo della stima e autostima nei luoghi di lavoro, quanto in termini biologici ed esistenziali, quale perdita delle funzionalità  bio-fisiche, quantificando così il danno non patrimoniale in una somma totale pari a euro -OMISSIS-.
Il Ministero dell’Interno si è ritualmente costituito, chiedendo il rigetto della domanda proposta.
All’Udienza Pubblica del 14.11.2013, il Collegio, ritenuto necessario disporre incombenti istruttori ai fini della decisione, ha nominato ai sensi dell’art.67 c.p.a. il dott. Pietro Calabrese quale C.T.U., ponendo i seguenti quesiti:
1) dica il consulente se le patologie -OMISSIS- ed -OMISSIS- C5 -C6 siano o siano state sussistenti;
2) ne indichi la riferibilità  all’evento indicato quale causa scatenante, con particolare riferimento al trasferimento d’ufficio disposto con decreto del Capo di Polizia n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-;
3) laddove le patologie vengano riscontrate e ne venga rinvenuto il nesso di causalità  con il predetto evento, indichi il consulente la quantificazione del c.d. danno biologico, secondo i parametri ministeriali.
In data 16.12.2013, il C.T.U., come nominato con l’Ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, ha prestato giuramento innanzi al Giudice Delegato.
Con memoria del 4.01.2014, l’Amministrazione ha chiesto il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente, contestando l’esistenza dell’asserito intento punitivo nell’adozione del provvedimento di trasferimento, affermandone anzi la legittimità , e lamentando la mancata prova fornita dal sig. -OMISSIS- circa la negligenza e l’imperizia nell’agire dell’ente.
In data 27.2.2014, il C.T.U. provvedeva al deposito della relazione peritale, trasmessa in precedenza anche ai procuratori delle parti che tuttavia non facevano pervenire in merito osservazioni.
All’Udienza Pubblica del 29.05.2014, sentito il difensore del ricorrente, il Collegio ha introitato la causa in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, seppur secondo le considerazioni successive.
Il sig. -OMISSIS- ha chiesto il risarcimento del danno biologico, nonchè di quello morale, connesso alle patologie dalle quali assume essere afflitto a seguito dell’illegittimo trasferimento disposto con il decreto poi annullato in sede di ricorso straordinario, patologie – -OMISSIS- ed -OMISSIS- – in relazione alle quali solo per la prima vi è stato il riconoscimento della causa di servizio.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, dalle quali il Collegio non ritiene di discostarsi, smentiscono tuttavia la sussistenza di un nesso di causalità  o concausalità  tra le patologie lamentate ed il trasferimento.
In particolare, relativamente all’-OMISSIS-, “la sintomatologia accusata è sorta nel mese di Dicembre 2005 con il ricovero in Cardiologia, cioè a distanza di ben 20 mesi, se ci fosse stata una correlazione, la sua genesi avrebbe dovuto coincidere con l’evento stressante cioè con il trasferimento, e non insorgere dopo un lunghissimo periodo di latenza”.
Inoltre, la patologia osteoarticolare è stata riconosciuta preesistente all’evento legato al trasferimento, e quindi non causata dallo stesso, essendo semmai “legata al processo artrosico e di usura del comparto osseo cartilagineo”.
La perizia ha però riconosciuto il danno psichico, nella misura di lieve entità  del 5%, come descritto a pag. 2 della relazione.
Va pertanto accolta la domanda risarcitoria seppur limitatamente a tale danno.
A tal fine, non vale quanto sostenuto dall’Amministrazione sulla mancata prova, da parte del ricorrente, dei presupposti necessari all’accoglimento della domanda risarcitoria.
Secondo principi ormai consolidati, se è vero che la domanda di risarcimento dei danni proposta dinanzi al giudice amministrativo si inquadra nello schema della responsabilità  aquiliana ex art. 2043 c.c. ed è regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve far valere i fatti che ne costituiscono il fondamento, tuttavia, è altrettanto consolidato il principio per cui l’accertata illegittimità  dell’azione amministrativa produce effetti riflessi anche sulla distribuzione dell’onere della prova, nel senso che sollecita l’Amministrazione convenuta a sottoporre al giudice del risarcimento concreti elementi di giudizio atti a dimostrare l’assenza di colpa, nonostante l’accertata illegittimità  della propria condotta (Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2005, n. 15686; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 1 marzo 2012, n. 479; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1 settembre 2008, n. 7972).
Nel caso di specie:
– sussiste certamente un “fatto ingiusto”, corrispondente al provvedimento di trasferimento illegittimo adottato dall’Amministrazione;
– sussiste un “danno ingiusto” causato al ricorrente da detto provvedimento, sotto il profilo non patrimoniale, come accertato dal C.T.U.;
– sussiste il “nesso di causalità ” tra il fatto ingiusto e il danno sofferto, dal momento che, senza il trasferimento (illegittimo) del ricorrente, quel disturbo distimico e stato di ansia non si sarebbero prodotti;
– sussiste, infine, anche l’elemento soggettivo della “colpa della P.A.” dal momento che, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, in sede di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità  dell’atto quale indice presuntivo della colpa, perchè resta a carico dell’Amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma o dalla complessità  dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento; al privato danneggiato non è dunque richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell’Amministrazione, potendo egli limitarsi ad allegare l’illegittimità  dell’atto e dovendosi fare applicazione, al fine della prova dell’elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c.; e a questo punto spetta all’Amministrazione dimostrare, se del caso, di essere incorsa in un errore scusabile (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 26 novembre 2013, n. 5624).
Nel caso di specie, la difesa erariale non ha fornito sufficienti elementi di valutazione in tal senso, mentre per contro dalla lettura del parere emesso dall’Adunanza della Prima Sezione del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario, emerge che il trasferimento è stato adottato in mancanza dei presupposti per l’adozione di tale misura, non potendosi inoltre condividere le considerazioni sul discredito derivante all’Amministrazione in presenza di una assoluzione piena del ricorrente perchè il fatto non sussiste.
Alla luce di tali considerazioni, ricorrono in definitiva tutti i presupposti di cui all’art. 2043 c.c. per l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, sia pure limitatamente al danno psichico che il Collegio ritiene equitativamente di quantificare nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00).
Atteso il parziale accoglimento del ricorso, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti del danno psichico accertato e per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno a risarcire il danno sofferto dal ricorrente quantificato nella somma di euro 12.000,00 (dodicimila/00).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di -OMISSIS- -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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