1. Enti e organi della p.A. – Regolamento comunale – Centro storico –  Sicurezza pubblica nella stagione estiva – Impedimento dell’attività  edilizia del privato – Conseguenze  


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Regolamento comunale – Motivazione – Non occorre – Ragioni 

1. Non può essere accolta l’istanza cautelare del privato al quale è impedita l’attività  edilizia con occupazione del suolo pubblico per via del divieto di occupazione  nella stagione estiva previsto  da una norma regolamentare vigente nel Comune interessato, considerato che l’interesse del privato è destinato a recedere rispetto a quello pubblico, salva la possibilità  per lo stesso cittadino di rivalersi in via risarcitoria dell’eventuale maggiore costo per la realizzazione delle opere (senza occupazione del suolo pubblico).


2. Una norma contenuta nel regolamento comunale che limiti l’esercizio delle facoltà  del privato (nella specie, in materia di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell’attività  edilizia) in ragione della tutela dell’interesse pubblico non è necessario che sia motivata, data la sua natura regolamentare e data la  prevalenza dell’interesse pubblico tutelato.

N. 00381/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00717/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Suono del Mare S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Panizzolo, Vittorio Russo Frattasi, con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo in Bari, via M.Celentano, n. 27;

contro
Comune di Polignano A Mare, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Pezzuto, con domicilio eletto presso Riccardo Pezzuto in Bari, via Imbriani n. 69; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
previa concessione di misura cautelare ex art. 56 c.p.a.
con il ricorso originario
dell’ordinanza prot. n. 14266/2014 del 2/6/14del Dirigente del II Settore del Comune di Polignano a Mare di sgombero del cantiere edile allestito su suolo pubblico;
della nota prot. n. 14268 del 2/6/2014 del Dirigente del II Settore del Comune di Polignano a Mare;
della nota prot. n. 14267/14 del 2/6/14 del Dirigente del II Settore del Comune di Polignano a Mare di avvio del procedimento di sgombero coattivo;
della comunicazione di applicazione dell’art. 19 co. 7 regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità  della vita n. 12008/2014 del 10/5/14 del Dirigente del II Settore del Comune di Polignano a Mare;
dell’art. 19 co. 7 regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità  della vita approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 12/2/2014;
del verbale degli agenti del comando di Polizia Locale del 30/5/14.
con il ricorso per motivi aggiunti depositato il successivo 26 giugno 2014
dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Polignano a Mare n. 133 del 24/06/2014 (prot. n. 16327) con cui è stato comunicato alla società  ricorrente l’avvio dello sgombero coattivo per la data del 27 giugno p.v. alle ore 10,00.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Polignano A Mare;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Filippo Panizzolo e Riccardo Pezzuto;
 

Considerato che il Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità  della vita, approvato con delibera del 12 febbraio 2014 Consiglio del Comune di Polignano a mare, vieta, nel periodo dal 1° giugno al 10 settembre di ogni anno, l’allestimento nel centro storico di cantieri e l’installazione fissa di gru, ponteggi e impalcature sul suolo pubblico;
Ritenuto che tale disposizione conforma una situazione di occupazione di suolo pubblico durevole (l’occupazione dura da circa otto anni), che si sovrappone ratione temporis al periodo di vigenza del divieto di guisa che non pare attendibile, ad un primo sommario esame, la censura di illegittimità  in ragione della efficacia retroattiva della disposizione medesima;
Rilevato, ad un primo sommario esame, che non pare fondata neppure la censura di difetto di motivazione dell’art. 19 del Regolamento citato, trattandosi di atto generale, come tale escluso dall’obbligo di motivazione, perchè mira a disciplinare i limiti all’autorizzazione dell’uso del suolo pubblico in capo ai privati, senza porre in discussione i titoli abilitativi di attività , in specie edilizie, per le quali tale uso è di volta in volta richiesto;
Considerato peraltro che la ratio del predetto art. 19 appare prima facie sufficientemente riconducibile alla esigenza, ulteriormente specificata nei provvedimenti applicativi impugnati, di tutela della sicurezza delle persone in un periodo in cui la città  di Polignano accoglie manifestazioni all’aperto nel centro cittadino;
Considerato pertanto che l’esposizione al pericolo di conseguenze irreparabili per un bene inviolabile quale la sicurezza delle persone, di fronte al quale il diritto alla prosecuzione dell’attività  edilizia, secondo le modalità  divisate dalla ricorrente, è certamente recessivo anche perchè riparabile in via risarcitoria o indennitaria ove la ricerca di soluzioni alternative comporti costi ulteriori;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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