1. Tutela dei beni culturali e paesaggistici – Impugnazione provvedimento ministeriale – Provincia – E’ priva di legittimazione passiva


2. Tutela dei beni culturali e paesaggistici –  PUTT/P – Zona vincolata – Autorizzazione paesaggistica – Ipotesi di esclusione – Autorizzazione edilizia – Va concessa


3. Tutela dei beni culturali e paesaggistici –  PUTT/P – Zona vincolata – Autorizzazione paesaggistica – richiesta in ipotesi di esclusione – costituisce aggravamento procedimentale 

1. àˆ  priva di legittimazione la Provincia che non abbia opposto diniego al rilascio di un titolo abilitativo alla realizzazione di lavori di costruzione di una linea tecnica interrata, viceversa opposto dal MIBAC, per asserita mancanza di autorizzazione paesaggistica.


2. In forza dell’art. 5.02 – punto 1.06 del PUTT/P della Regione Puglia nonchè dell’analoga previsione contenuta nel punto 12 dell’art. 91 delle N.T.A. del nuovo PUTT/P Puglia, è illegittimo il diniego di un titolo abilitativo alla realizzazione di lavori di costruzione di una linea tecnica interrata in zona vincolata, opposto per asserita mancanza di autorizzazione paesaggistica, ove detti lavori consistano nel collocamento entro terra di tubazioni di rete infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra.


3. La pretesa dell’Amministrazione del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004 in fattispecie nella quale, per converso, la disciplina normativa regionale ne prevede un esonero, costituisce un illegittimo aggravamento procedimentale, in violazione dell’art. 1 della L. n. 241/1990.

N. 00845/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2009, proposto da Q-Cells International Italia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Mario Busiri Vici, con domicilio eletto presso l’avv. Marina Altamura in Bari, via Argiro, 90;

contro
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia per le Province di Bari e Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabatino Minucci e Rosa Dipierro, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 29;
Comune di Ruvo di Puglia;

nei confronti di
Enel s.p.a.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 2655 del 27.4.2009, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia – Bari comunicava alla ricorrente che i lavori di costruzione della linea elettrica interrata “¦ non potranno essere iniziati senza il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 159 ¦” del dlgs n. 42/2004 “¦ da parte della competente Amministrazione Comunale subdelegata dalla Regione Puglia ¦”;
– di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia per le Province di Bari e Foggia e della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Gaetano Caputo, su delega dell’avv. Mario Busiri Vici, Giuseppe Zuccaro e Rosa Dipierro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente società  Q-cells International Italia s.r.l. impugnava con l’atto introduttivo il provvedimento prot. n. 2655 del 27.4.2009 con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia per le Province di Bari e Foggia le comunicava l’impossibilità  di avviare i lavori di costruzione della linea tecnica interrata (necessari per collegare un impianto di produzione di energia da fonte solare, da realizzare su terreni siti nel Comune di Ruvo di Puglia, alla rete elettrica) senza il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 159 dlgs n. 42/2004, ricadendo l’area interessata dall’intervento in zona vincolata (ambito esteso di valore distinguibile C).
Deduceva, tra le altre, la doglianza (punto I – pag. 4 dell’atto introduttivo) relativa alla violazione dell’art. 5.02 delle NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” della Regione Puglia in forza del quale l’autorizzazione paesaggistica non va richiesta nell’ipotesi (ricorrente nel caso di specie: cavidotto interrato) di collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra, trattandosi di opere prive di incidenza negativa sul paesaggio.
Rilevava, altresì, la società  istante che nella fattispecie oggetto del presente giudizio l’opera proposta comprende anche la realizzazione di una cabina fuori terra; che, tuttavia, detta cabina non sarà  realizzata su terreni soggetti a vincolo; che, pertanto, l’opera in esame – contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione nel gravato provvedimento – non comporterà  la realizzazione di opere fuori terra in ambito esteso di valore distinguibile C); che, conseguentemente, non sussistono i presupposti necessari affinchè si possa legittimamente pretendere il previo rilascio della autorizzazione paesaggistica; che, inoltre, il provvedimento impugnato è illegittimo perchè adottato in carenza di istruttoria, avendo essa ricorrente evidenziato nel corso del procedimento dette circostanze.
Infine, secondo la prospettazione di parte ricorrente (punto II – pag. 11 dell’atto introduttivo) il provvedimento gravato comporterebbe un illegittimo aggravamento del procedimento in violazione dell’art. 1 legge n. 241/1990.
Si costituivano il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia per le Province di Bari e Foggia e la Provincia di Bari, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Bari, non avendo la stessa adottato la gravata nota del 27.4.2009.
Nel merito, va evidenziato che ai sensi dell’art. 5.02 – punto 1.06 (concernente “Interventi esentati dalla autorizzazione paesaggistica”) del PUTT/P della Regione Puglia “L’autorizzazione paesaggistica non va richiesta: ¦ 1.06 – per il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra; ¦”.
Analoga previsione è contenuta nel punto 12 dell’art. 91 (in tema di “Accertamento di compatibilità  paesaggistica”) delle NTA del nuovo PUTT/P della Regione Puglia (testo coordinato della DRG n. 1435/2013 con la DGR n. 2022/2013):
“Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità  paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità  e delle normative d’uso, nonchè in conformità  alle Linee guida pertinenti:
– il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra; ¦”.
Dalla relazione della Soprintendenza del 4.3.2014 in risposta alla ordinanza istruttoria n. 1408/2013 emerge che comunque vengono in rilievo nel caso di specie opere (doppio cavo interrato) sotterranee ed interrate (sia pure incidenti su aree sottoposte a vincolo paesaggistico: ambito esteso di valore distinguibile C) in assenza di modificazioni dello stato esteriore dei luoghi.
Per tali opere si applica l’esenzione di cui al menzionato art. 5.02 – punto 1.06 del PUTT/P della Regione Puglia (“collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra”).
Inoltre, la circolare del MIBAC n. 27 del 30.5.2013 (citata in detta relazione del 4.3.2014) riguarda un quesito posto dalla Soprintendenza di Firenze, Pistoia e Prato relativamente al passante ferroviario sotterraneo della linea AV/AC al di sotto della città  di Firenze, e quindi una questione la cui soluzione non è estensibile alla Puglia.
In definitiva, come condivisibilmente sostenuto da parte ricorrente, l’Amministrazione statale resistente (Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia per le Province di Bari e Foggia) erra nel considerare con il gravato provvedimento del 27.4.2009 indefettibile il rilascio della autorizzazione paesaggistica exart. 159 dlgs n. 42/2004, posto che – come detto – ricorrono nella presente fattispecie (avente ad oggetto la realizzazione di un cavidotto interrato) gli estremi di operatività  della esenzione di cui all’art. 5.02 – punto 1.06 del PUTT/P della Regione Puglia (i.e. collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra).
Infine, se è vero che nella fattispecie oggetto del presente giudizio l’opera proposta dalla società  ricorrente comprende anche la realizzazione di una cabina fuori terra, è tuttavia rimasto incontestato che detta cabina non sarà  realizzata su terreni soggetti a vincolo.
Deve, quindi, condividersi anche la prospettazione di parte ricorrente di cui al punto II – pag. 11 dell’atto introduttivo: la pretesa dell’Amministrazione – manifestata con il gravato provvedimento del 27.4.2009 – al preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 159 dlgs n. 42/2004 in una ipotesi in cui, viceversa, la disciplina regionale (art. 5.02 – punto 1.06 del PUTT/P della Regione Puglia) prevede espressamente l’esonero da detta autorizzazione costituisce un illegittimo aggravamento del procedimento amministrativo in violazione dell’art. 1 legge n. 241/1990.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria del difetto di legittimazione passiva della Provincia di Bari, l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Bari;
2) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia per le Province di Bari e Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Q-Cells International Italia s.r.l., liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Q-Cells International Italia s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Bari, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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