1. Ambiente ed ecologia – Valutazione Ambientale Strategica – Piccole aree e modifiche minori piani  – Art. 6, comma 3, D.Lgs. 152/2006 – Disciplina


2. Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Formazione – Valutazione ambientale strategica – Rapporti


3.  Ambiente ed ecologia – Valutazione ambientale strategica – Screening preliminare  –  Art. 12 D. Lgs. 152/2006 – Principio di precauzione – Applicabilità 


4. Ambiente ed ecologia – Valutazione ambientale strategica – Termine 90 gg. ex D.Lgs. 152/2006 – Natura ordinatoria


5. Ambiente ed ecologia – Valutazione ambientale strategica – Valutazione intero contesto – Necessità 

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 se i piani e i programmi (nella specie piano di lottizzazione) riguardino l’uso di piccole aree a livello locale, o nei casi di modifiche minori dei piani e dei programmi già  approvati, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità  competente valuti che possano comunque avere impatti significativi sull’ambiente.
 
2. Un piano di lottizzazione che sia espressione della potestà  di pianificazione del territorio, già  solo per questo è in grado di produrre effetti sul bene ambiente, per cui, in linea di principio non può dirsi sottratto alla possibilità  di essere sottoposto a procedura di compatibilità  ambientale a mezzo di VAS.
 
3. Il c.d. screening finalizzato alla verifica di assoggettabilità  a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.. 152/2006 s.m.i. è connotato da discrezionalità  tecnica e dal rispetto di precauzione di derivazione comunitaria.


4. In materia di screening ambientale  il termine di 90 giorni previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 è ordinatorio e non perentorio.


5. In materia ambientale è generalmente riconosciuta l’esigenza di una valutazione complessiva dell’intervento (nella specie, un piano di lottizzazione), da operare anche nel contesto nel quale lo stesso si inserisce, al fine di accertarne le ricadute ambientali. 

N. 00844/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01008/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2013, proposto da: 
Mariangela Galliani, Giuseppe Galliani, Rosanna Galliani, Luigia Carnicella, Valerio Cagnetta, Cesare Visaggi, Giuseppe De Palma, Maddalena Malerba, Michele Guastamacchia, Francesco Mastrorilli, Maria Perilli, Michele Urbano, rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, via Nazario Sauro n. 33; 
Comune di Terlizzi; 

per l’annullamento
– della determinazione n. 118 del 26 aprile 2013 del Dirigente dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, pubblicata nell’Albo del Servizio Ecologia dal 26 aprile al 13 maggio 2013 e mai comunicata e/o notificata, con la quale -a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità  a V.A.S. per il Piano di Lottizzazione Zona C6 – Lama Bonasiere del Comune di Terlizzi- l’amministrazione regionale ha determinato di assoggettare detto piano alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
– di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a detta delibera, ancorchè non conosciuto;
nonchè per il ristoro dei danni subiti e subendi connessi al ritardo nella conclusione del procedimento de quo e alla attività  illegittima della pubblica amministrazione, da dimostrare in corso di causa e da quantificarsi anche in via equitativa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Fabrizio Lofoca e Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti impugnano il provvedimento adottato dal Dirigente dell’Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS, della Regione Puglia, con il quale, è stato assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006, il Piano di Lottizzazione Zona C6 – Lama Bonasiere, del Comune di Terlizzi.
Il suddetto Piano, dopo essere stato adottato con Delibera del consiglio comunale n. 14 del 2 agosto 2010 e aver ottenuto i pareri favorevoli delle amministrazioni competenti, è stato trasmesso, in data 8 marzo 2012, dal Comune di Terlizzi alla Regione, ai fini delle verifica di assoggettabilità  a VAS.
Il Dirigente del competente Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS si è pronunciato in senso positivo con Determina n. 118 del 26 aprile 2013, oggetto di gravame.
1.a – Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 12 e ss del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto il procedimento di verifica di assoggettabilità  di piani e programmi, ai sensi di tale previsione, comporterebbe un’indagine volta a valutare solo gli interventi che incidano in modo significativo sull’ambiente. Un impatto di tale natura non sarebbe determinato dal Piano di Lottizzazione “Lama Bonasiere”, in quanto già  oggetto di pareri favorevoli delle altre amministrazioni interpellate dal Comune di Terlizzi.
1.b – Ad ulteriore sostegno dell’asserita violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, osservano che il procedimento di definizione della verifica di assoggettabilità  a VAS è stato concluso ben oltre il termine di novanta giorni previsti dalla legge e senza il rispetto di parametri tecnico normativi che limiterebbero la discrezionalità  nella valutazione.
I ricorrenti contestano, inoltre, una serie di rilievi, contenuti nella determina, relativi alle caratteristiche del Piano, quali:
1.c – la mancata esplicitazione delle superfici destinate a standard urbanistici (fabbisogno di strutture di servizio), come previsto dal D.M. n. 1444/1968.
La zona interessata dal Piano di lottizzazione, tipizzata nel P.R.G. come “C6 -residenze stagionali”- sarebbe esclusa dal computo del fabbisogno di aree per l’edilizia residenziale e dal “calcolo del fabbisogno di strutture di servizio (standard)”. Inoltre, i mq ad abitante destinati a standard urbanistici sarebbero esplicitati nel rapporto preliminare ambientale predisposto dai tecnici redattori del progetto urbanistico;
1.d – il mancato collegamento tra le due aree in cui risulta diviso il comparto.
Il rilievo sarebbe frutto di un arbitrario uso del potere, contrario anche alle esigenze di contenimento dell’inquinamento atmosferico ed acustico;
1.e – il mancato riferimento all’interferenza delle opere da realizzare con gli ulivi presenti, cinque dei quali definiti monumentali, ai sensi della L. R. n.14/2007.
Nel Rapporto ambientale preliminare (RAP) si farebbe espresso rinvio, per la definizione delle caratteristiche tipologiche dell’intervento, alla pianificazione comunale in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P;
1.f – il richiamo della Delibera di Giunta Regionale n. 7076/2008.
Essa sarebbe inesistente;
1.g – la peculiarità  della Zona agro del Comune di Terlizzi, in buona parte compreso in aree vulnerabili dai nitrati di origine agricola, in particolare nella delimitazione definita ZVN- Area 8 e caratterizzato da una rilevante quantità  di serre.
Il Piano di lottizzazione, come indicato nel RAP, riguarderebbe una porzione del territorio comunale, situato al di fuori della ZVN – Area 8, dove non sarebbero collocate serre;
1.h – il parziale riferimento del RAP al parere paesaggistico e mancato adeguamento degli elaborati progettuali e delle norme tecniche di attuazione.
Il parere paesaggistico sarebbe stato recepito nella sua interezza e nessuno degli organi competenti avrebbe richiesto la modifica degli elaborati;
1.i – la mancanza di un parere definitivo di conformità  del Piano al PAI.
I ricorrenti osservano al riguardo che il Comune di Terlizzi avrebbe predisposto un progetto di opere di mitigazione idraulica dell’abitato. Inoltre, il parere di conformità  sarebbe già  stato reso in data 07.06.2011 e le aree oggetto di trasformazione cadrebbero al di fuori della perimetrazione del PAI, mentre quelle in esso comprese sarebbero destinate a spazi pubblici attrezzati a parco;
1.l – la compatibilità  del Piano con la presenza del gasdotto.
Il Piano non conterrebbe alcuna previsione di edificazione all’interno dell’area a rischio, che resterebbe destinata a verde privato attrezzato;
1.m – la mancanza di partecipazione al procedimento della società  SNAM Rete Gas s.p.a e della Ferrotramviaria s.p.a, regolarmente coinvolte dal Servizio Ecologia della Regione.
Dal comportamento delle due società  rimaste silenti, deriverebbe la formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 14-ter l. 241/1990.
1.n – la mancanza di analisi delle emissioni elettromagnetiche e delle vibrazioni prodotte dalla rete ferrotramviaria.
I ricorrenti richiamano la previsione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 per evidenziare che le richieste costituiscono violazione dei principi di ragionevolezza, evidenziando, in aggiunta, che la competenza in tema di clima acustico sarebbe del Comune;
1.o – i rilievi del Servizio Ecologia della Regione sui problemi ambientali conseguenti alla trasformazione urbanistica, all’aumento di carico urbanistico e delle pressioni ambientali.
I rilievi sarebbero nel loro complesso illegittimi ed abnormi.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si contesta l’operato dell’amministrazione regionale in quanto viziato da eccesso di potere per sviamento di potere, erronea presupposizione di fatto, carenza di interesse pubblico rispetto all’azione amministrativa.
2.a – La Regione, avrebbe agito diversamente in casi analoghi, esclusi dall’assoggettamento alla VAS, determinando, tale modus operandi, eccesso di potere per sviamento e disparità  di trattamento.
Il procedimento sarebbe stato condizionato da una nota inviata da Legambiente- Circolo di Terlizzi, successivamente risultata falsa (nel senso che Legambiente ne ha disconosciuto ogni paternità ).
3. La mancata comunicazione del provvedimento relativo all’assoggettamento a VAS ai privati interessati all’attuazione del Piano eccepita, con il terzo motivo di ricorso, costituirebbe violazione dell’art. 21 bis della L. n.241/1990.
Altre violazioni procedimentali sarebbero rinvenibili in tutto l’iter che ha condotto alla determina gravata. Il procedimento sarebbe viziato da inadeguate valutazioni tecniche e carente istruttoria.
I ricorrenti ribadiscono, inoltre, che il procedimento di verifica dell’assoggettabilità  a VAS si basa solo sugli impatti significativi sull’ambiente interessato dall’intervento oggetto di verifica.
Si è costituita la Regione controdeducendo alle censure della ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.
La Regione, prioritariamente, ritiene le contestazioni sul contenuto e sulle finalità  del procedimento di VAS e l’interpretazione fornita sulle norme di cui al D. Lgs. n. 152/2006 frutto di considerazioni prive di valore giuridico e, pertanto, non idonee a fondare alcuna censura di illegittimità  dei gravati provvedimenti.
A sostengo della legittimità  della determinazione regionale impugnata rileva:
– (punto 7 atto di costituzione) che l’ufficio regionale ha evidenziato i problemi ambientali presenti nel Piano di lottizzazione e i punti di criticità  connessi alla presenza della rete ferroviaria, del gasdotto e di un corso d’acqua, a ridosso dell’area di intervento.
Inoltre, ha ritenuto meritevoli di approfondimento, gli impatti potenziali derivanti dall’attuazione del Piano.
In particolare:
A) nè il RAP, nè la relazione agronomica si sarebbero adeguatamente soffermate sull’esigenza di censire e tutelare gli ulivi monumentali presenti sui luoghi d’intervento;
B) non sarebbero stati adeguati gli elaborati progettuali alle prescrizioni del positivo parere paesaggistico;
C) non sarebbero state localizzate le aree destinate a parcheggio;
D) il parere espresso dall’Autorità  di Bacino sull’intervento sarebbe solo provvisorio, essendo subordinata la realizzabilità  del medesimo, ad una serie di prescrizioni, per adeguarsi alle quali il Comune di Terlizzi avrebbe adottato apposita deliberazione sulla quale la medesima Autorità  non si sarebbe ancora pronunciata in via definitiva;
E) il Comune di Terlizzi avrebbe adottato un autonomo progetto di opere di mitigazione di allagamento in Lama Bonasiere, ma nel RAP non sarebbe specificato il relativo stato di attuazione;
F) sull’inquinamento acustico ed elettromagnetico il RAP sarebbe del tutto lacunoso;
G) mancherebbe una reale valutazione degli impatti cumulativi dalla cui significatività , legata alla presenza di altri piani attuativi in corso di approvazione o di realizzazione, discenderebbe la necessità  dell’assoggettamento del Piano a VAS.
La Regione evidenzia, altresì, che i pareri e i nullaosta paesaggistici di competenza di altri uffici non sostituiscono le valutazioni proprie dell’ufficio regionale competente per la VAS, restando esse autonome e distinte. Così è con riferimento al parere paesaggistico e a quello non definitivo dell’Autorità  di Bacino.
La destinazione a verde privato di una porzione di area del progetto non sarebbe, inoltre, idonea ad evitare utilizzazioni della medesima area di dubbia compatibilità  con la vicinanza al gasdotto.
Il procedimento volto al coinvolgimento della SNAM spa e della Ferrotramviaria spa non sarebbe disciplinato dall’art. 14-ter della L. n.241/1990, ma dalla più specifica disciplina di cui agli artt. 11-18 del D.Lgs. n. 152/2006 e alla L.R. n. 44/2012.
Sulla presunta incompetenza del Servizio Ecologia Regionale in tema di “clima acustico” e di inquinamento acustico, si osserva come tali aspetti siano senz’altro compresi dalla valutazione di impatto ambientale e che le previsioni della L. n. 447/1995 siano relativi ad aspetti diversi, riservati essi solo alla competenza del Comune.
Alla lamentata disparità  di trattamento la Regione oppone la discrezionalità , compresa quella tecnica, che si pone alla base del giudizio di necessità  o meno di assoggettamento a valutazione ambientale strategica, per cui per piani diversi possono aversi decisioni differenti. Si richiamano in proposito alcune pronunce (tra le quali Cons. Stato, sez. VI, sent n. 1323 del 05.03.2013) nelle quali si afferma il principio secondo cui “la censura di eccesso di potere per disparità  di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell’Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità  di situazioni di fatto”.
Sugli altri vizi di legittimità  lamentati come quelli relativi al mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento o alla mancata comunicazione individuale, la Regione osserva che il termine non è perentorio e che gli odierni ricorrenti hanno, comunque, avuto notizia della determinazione tanto da gravarla nel rispetto delle norme di legge.
Sulla denuncia, poi risultata falsa da parte di Legambiente, la Regione osserva che le valutazioni sono state in ogni caso frutto di autonome scelte, basate sulla presenza della lama, della ferrovia, del gasdotto e dell’uliveto.
Da ultimo, il contributo richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale è finalizzato allo specifico procedimento che si è concluso con la gravata determinazione, distinto da altri per cui sono stati rilasciati eventuali pareri, assensi, nulla osta.
Con ordinanza n. 1320 del 12.09.2013 sono stati disposti adempimenti istruttori nei confronti del Comune di Terlizzi, a cui l’Amministrazione ha dato riscontro con nota prot. 568/UTC del 10.12.2013, relazionando sull’iter seguito finalizzato all’approvazione del Piano e sulla necessità  di acquisizione del parere di competenza del Servizio Via/Vas della Regione Puglia in merito all’assoggettabilità  del medesimo Piano alla procedura di VAS, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Nel fornire elementi a supporto rispetto ai motivi di ricorso, il Comune ha chiarito che la delibera di G.R. ritenuta inesistente, la n. 7076/2008, sarebbe in realtà  frutto di un errore materiale, trattandosi della n. 707/2008.
Le parti hanno presentato successive memorie per ribadire le reciproche posizioni.
All’udienza pubblica del 21 maggio, la causa, dopo aver sentito le parti, è stata trattenuta in decisione.
Il caso sottoposto all’attenzione del Collegio impone, prioritariamente, di soffermarsi sulla questione della necessità  o meno della previa sottoposizione del “Piano di Lottizzazione Convenzionata -zona C6 – Lama Bonasiere” al procedimento di verifica di assoggettabilità  a VAS, ai sensi delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, assumendo la medesima, valenza dirimente ai fini dell’esame della fondatezza dei motivi di ricorso.
Una prima valutazione sulla necessità  di acquisizione del parere di competenza del Servizio VIA/VAS della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 è stata effettuata dal Comune di Terlizzi, come dallo stesso confermato nella relazione prodotta in adempimento all’ordinanza istruttoria n. 1320/2013.
Con riferimento alle previsioni normative relative alla verifica di assoggettabilità  alla valutazione ambientale strategica (detta anche screening), preordinata ad accertare i casi nei quali determinati piani o programmi devono essere sottoposti alla VAS, occorre richiamare la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152/2006 (in particolare, artt. 6, commi 3 e 3-bis, e 12), in attuazione della direttiva n. 2001/42/CE, concernente la materia «tutela dell’ambiente».
L’art. 6, più specificamente, distingue la fattispecie della VAS obbligatoria -comma 2 della norma-, rispetto a quella di cui al successivo comma terzo, ai sensi del quale si dà  luogo a verifica di compatibilità , disciplinata dal successivo art. 12.
L’art 6, comma 3, cit. stabilisce che «per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità  competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità  ambientale dell’area oggetto di intervento». Detto art. 12 disciplina, a sua volta, la «verifica di assoggettabilità » preordinata appunto ad accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente.
Ne deriva che se i piani e i programmi riguardano, in particolare, l’uso di piccole aree a livello locale, o nei casi di modifiche minori dei piani e dei programmi già  approvati, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità  competente valuti che possano comunque avere impatti significativi sull’ambiente, ai quali fa riferimento anche l’art. 12.
Le norme richiamate prevedono, dunque, che, in ogni caso, piani e programmi che, nel settore del governo del territorio e della gestione dei suoli, possano avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, vadano sottoposti a VAS, che si connota per caratteri propri e peculiari, rispetto ad altri procedimenti che pur possono essere attivati con riferimento ad un medesimo piano e che possono concludersi con distinti pareri, assensi o nullaosta.
Sulla base delle suesposte considerazioni, il primo motivo di ricorso basato sulla violazione degli artt. 12 e ss del D. Lgs. 152/2006 è privo di fondamento, in quanto la determinazione regionale gravata si basa su di una serie di criticità  ambientali evidenziati nei punti da a) a f) del provvedimento.
E’ già  stato chiarito su tale aspetto che un piano che sia espressione della potestà  di pianificazione del territorio, già  solo per questo è in grado di produrre effetti sul “bene ambiente, per cui, in linea di principio non può dirsi sottratto alla possibilità  di essere sottoposto a procedura di compatibilità  ambientale a mezzo di VAS” (Cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1059 del 21 gennaio 2014; Corte Cost., sent. n. 178 del 4 luglio 2013).
A sostegno dell’assoggettabilità  a VAS del Piano, nel caso in esame, depongono, da un lato, l’espressa richiesta dell’amministrazione procedente (il Comune di Terlizzi, come risulta dalla nota dell’08 marzo 2012, prot, n. 6562); dall’altro l’incidenza del Piano di Lottizzazione Zona C6 “Lama Bonasiere” sull’ambiente; dall’altro, ancora, i punti di criticità , evidenziati dalla determinazione n. 118 del 26 aprile 2013, del Dirigente dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, quale Autorità  competente.
La valutazione dell’amministrazione nel cd. screening finalizzato alla verifica di assoggettabilità  a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.. 152/2006 s.m.i. è attività  connotata, come riconosciuto anche dai ricorrenti, da discrezionalità  tecnica, che, per giurisprudenza consolidata, sfugge alla sindacato del giudice in sede di giurisdizione di legittimità , laddove non vengano in rilievo indici sintomatici, frutto di incongruenze “macroscopiche e manifeste”, “di non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità  manifesta, delle erroneità  dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti” (Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, sent. n. 398 dell’11 marzo 2011; Cons. di Stato, sez. VI, sent. n. 561 del 19 febbario 2008).
Ai limiti del sindacato del giudizio di discrezionalità  tecnica, si affiancano quelli correlati al principio di precauzione di derivazione comunitaria che, come richiamato dalla difesa della Regione, in materia ambientale, assume particolare rilevanza.
A ciò si aggiunga che la verifica di screening presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità  amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, “apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità  o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione” (cfr. Tar Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 1205 del 03.08.3011; TAR Puglia, Bari, sez. I, 14 maggio 2010 n. 1897; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4206; Id., sez. V, sent. n. 5910 del 21 novembre 2007 n. 5910).
Le motivazioni addotte dalla Regione sulla criticità  ambientali non possono qualificarsi come conseguenti ad incongruenze “macroscopiche e manifeste”, risultando alcune di esse anche altrove confermate, così, a titolo esemplificativo, con riferimento ai rischi di pericolosità  idraulica, sui quali l’Autorità  di Bacino deve pronunciarsi in modo definitivo, con proprio parere di conformità , da cui discendono le ulteriori esigenze legate agli altri standard urbanistici che contribuiscono alla qualità  dell’ambiente; analogamente in relazione all’esigenza, disciplinata dalla Legge, di tutela degli ulivi con carattere di monumentalità  o quelle di compatibilità  del Piano con la presenza del gasdotto e della rete ferroviaria.
Nella fattispecie, la Regione ha congruamente motivato il proprio giudizio che, peraltro, non comporta affatto il definitivo diniego alla realizzazione del piano, ma si limita a disporre lo svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica.
Con riferimento ai termini di conclusione del procedimento, la ricorrente lamenta il superamento dei 90 giorni previsti dal D.Lgs. n. 152/2006. In proposito, dalla documentazione versata in atti, emerge che l’istruttoria relativa alla procedura di screening è stata avviata subito dopo l’invio della relativa richiesta da parte del comune di Terlizzi e si è conclusa solo all’esito dell’integrazione documentale richiesta dalla Regione. In verità , il termine non può considerarsi perentorio ed in ogni caso sarebbe stato necessario attivare la tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione, secondo le disposizioni generali del processo amministrativo. In alternativa, la scadenza del termine avrebbe potuto comportare la possibilità  di attivare la sostituzione dell’organo competente a decidere investendo il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 20/2001, ma anche di tale fattispecie non è dato rinvenire riscontro nel caso in esame.
Nè può trascurarsi che in materia ambientale è generalmente riconosciuta l’esigenza di una valutazione complessiva dell’intervento, da operare anche nel contesto nel quale si inserisce, al fine di accertarne le ricadute ambientali. Ne consegue che non può ritenersi incongruente nemmeno l’esigenza di analisi degli impatti cumulativi.
Infondato in quest’ottica è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la Regione, a fronte di altre procedure di c.d. screening, non trascura di rilevare oltre all’importanza di un’analisi degli impatti cumulativi sulla medesima zona, anche le peculiarità  proprie ogni area e di ogni singolo piano o progetto, da cui necessariamente non possono che discendere valutazioni differenti ed autonome. In tal senso il Collegio condivide il consolidato orientamento richiamato dall’avvocatura regionale “secondo cui la censura di eccesso di potere per disparità  di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell’Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità  di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità  del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 1323 del 05 marzo 2013).
Non risultano integrate nemmeno le violazioni procedimentali di cui al terzo motivo di ricorso.
Della necessità  di verifica di assoggettabilità  alla valutazione ambientale strategica (screening), i ricorrenti hanno avuto notizia con nota del 19 gennaio 2012 prot. 1617, con cui il Comune di Terlizzi ha richiesto ai tecnici redattori del progetto relativo al Piano di Lottizzazione il Rapporto Ambientale Preliminare di verifica di assoggettabilità  a VAS, come previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.
Con riferimento all’esito della procedura di c.d. screening, invece, come si evince dall’attestazione di avvenuta pubblicazione del 13 maggio 2013, riportata in calce alla stessa determinazione gravata, la Regione dimostra di aver operato nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 20, secondo comma, primo periodo, del D.Lgs. n. 156/2006, che concerne la disciplina dell’avviso dell’avvenuta trasmissione della richiesta, oltre che di quelle di cui al successivo comma 7 del medesimo art. 20, il quale dispone «la pubblicazione integrale sul sito web dell’autorità  competente» del «provvedimento di assoggettabilità , comprese le motivazioni».
Dall’evidenziata assenza di incongruenze macroscopiche e manifeste nella determinazione assunta dalla Regione deriva che, pur ipotizzando che, dall’esame delle singole censure opposte dai ricorrenti, possa emergere l’infondatezza di alcune perplessità  circa l’asserito impatto ambientale del progetto (come per taluni profili è ipotizzato dal comune nella relazione inviata in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 1320/2013), ciò non sarebbe, comunque, sufficiente per annullare il provvedimento, poichè le altre ragioni addotte e già  evidenziate sono, comunque, sufficienti a giustificare la scelta adottata.
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
Il mancato annullamento degli atti impugnati comporta il rigetto anche dell’istanza risarcitoria.
Le spese seguono le regole della soccombenza nei rapporti con la Regione e sono liquidate, come in dispositivo.
Nulla per le spese nei riguardi del Comune di Terlizzi, in quanto non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, in favore della Regione Puglia, liquidate in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori, come per legge.
Nulla per le spese nei riguardi del Comune di Terlizzi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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