1. Accesso ai documenti – Presupposti di rito – Legittimazione – Espropriazione per pubblica utilità  – Intestatario catastale – Sussistenza


2. Accesso ai documenti – Gestore di servizi pubblici – Obbligo di ostensione – Sussiste

1. àˆ illegittimo il diniego all’ostensione degli atti, per difetto di legittimazione, se il richiedente dimostra la titolarità  catastale dei suoli oggetto di procedimento espropriativo poichè, secondo la giurisprudenza dominante,  ai fini dell’identificazione del soggetto passivo del rapporto espropriativo hanno rilievo decisivo e pressochè assorbente le risultanze catastali, ancorchè divergenti rispetto all’effettiva situazione proprietaria del bene, perchè vi è la necessità  di ancorare il procedimento di esproprio ad un dato certo e documentale, esonerando l’Amministrazione e l’espropriante da incerti e complessi accertamenti circa l’effettiva appartenenza del bene e svincolando la procedura da successive vicende di variazione della proprietà  dei beni.


2. Anche l’attività  degli enti pubblici economici e dei gestori di pubblici servizi (nella specie, dell’ANAS), quando coinvolge interessi pubblici, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 97 Cost., con la conseguenza che i relativi atti sono soggetti all’accesso ex L. n. 241/1990.

N. 00837/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01699/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2013, proposto da: 
Maurizio Carella, rappresentato e difeso dall’avv. Wanda Vitucci, con domicilio eletto presso Wanda Vitucci in Bari, via Abate Gimma, n. 189; 

contro
Anas Spa, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, presso la cui sede è domiciliata per legge, in Bari, via Melo, n. 97; 

nei confronti di
Condominio di via Messenape n. 28 Bari; 

per l’annullamento
del diniego di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) relativi alla procedura espropriativa delle particelle nn. 490 e 491 fg. 35 Catasto di Bari;
nonchè per l’accertamento
del diritto all’ostensione degli atti richiesti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Nicolò De Marco e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente chiede la declaratoria del proprio diritto al rilascio di copia degli atti indicati nell’istanza presentata in data 16.10.2013 all’Anas s.p.a.
Trattasi di atti relativi alla procedura espropriativa di suoli siti in Bari, foglio di mappa 35, particelle n. 490 e 491, di proprietà  del ricorrente e di altri soci della Ceim s.r.l., società  della quale il sig. Maurizio Carella è stato prima legale rappresentante e poi liquidatore.
Riferisce il sig. Carella che, della menzionata procedura espropriativa, ha casualmente avuto notizia, poi confermata con email del 20 marzo 2012 dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Anas s.p.a., senza aver mai ricevuto alcuna formale comunicazione.
Alla successiva istanza di accesso alla documentazione del 16.10.2013, l’Anas s.p.a ha dato riscontro con nota dell’08.11.2013, contestando la proprietà  della CEIM srl delle particelle oggetto di esproprio, riconosciuta invece al “Condominio di via Messenape n. 28”.
Avverso tale atto, il ricorrente ha presentato ricorso sostenendo che la risposta fornita costituisca un diniego all’accesso, basato sul presunto difetto di legittimazione risultante da un’istruttoria effettuata negli archivi della stessa Anas S.p.a., come riferito nella nota oggetto di gravame.
Nel contestare quanto sostenuto dall’Anas s.p.a, il sig. Carella sostiene di essere l’intestatario catastale delle particelle 490 e 491 e che sulle medesime il condominio di Via Messanape 28 è titolare unicamente di una servitù di passaggio.
Tale dato risulterebbe confermato dalla visura catastale, versata in atti. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 327/2001, esso sarebbe sufficiente ad individuare il soggetto passivo della procedura espropriativa e a fondare, pertanto, il diritto di accesso ai relativi documenti.
L’avvocatura di Stato, per conto dell’Anas spa, si è costituita in giudizio con mera memoria di stile. Alla udienza camerale del 21.5.2014 ha richiesto un rinvio al fine di giungere alla definizione della controversia mediante ostensione dei documenti richiesti.
Alla successiva udienza camerale del 18 giugno l’avvocatura ha depositato memoria tardiva priva della documentazione oggetto di istanza di accesso, contestata dal ricorrente e di cui si è disposto lo stralcio. Ha, inoltre, confermato opposizione all’ostensione da parte dell’Anas s.p.a, sostenendo che l’area interessata dall’esproprio dei quali atti parte ricorrente chiede l’acquisizione , ritenendosi titolare delle relative particelle, sarebbe in realtà  stata usucapita dall’Anas spa per possesso ininterrotto dal 1985. All’esito della discussione, durante la quale parte ricorrente si è opposta alla tesi esposta dall’Avvocato dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Se da un lato deve riconoscersi la sussistenza dell’interesse del sig. Carella ad accedere agli atti del procedimento di esproprio, dato che egli risulta per lo meno essere tuttora intestatario catastale dei suoli in questione, come confermato dalla visura del 12.12.2013, versata in atti; dall’altro deve osservarsi come dall’Anas spa non sia stata fornita alcuna idonea argomentazione o prova volta ad escludere la legittimazione del ricorrente.
Ai fini dell’identificazione del soggetto passivo del rapporto espropriativo, secondo la giurisprudenza dominante, hanno rilievo decisivo e pressochè assorbente le risultanze catastali, ancorchè divergenti rispetto all’effettiva situazione proprietaria del bene; ciò perchè vi è la necessità  di ancorare il procedimento di esproprio ad un dato certo e documentale, esonerando l’amministrazione e l’espropriante da incerti e complessi accertamenti circa l’effettiva appartenenza del bene e svincolando la procedura da successive vicende di variazione della proprietà  dei beni (Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2006, n. 2423).
Orbene dagli atti di causa e, più specificamente, dalla visura catastale, emerge che le particelle 490 e 491 risultano di proprietà  del Sig. Carella Maurizio.
L’art 22 della legge n. 241 del 7-8-1990, infatti, definisce: il diritto di accesso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; gli “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Per aversi un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario, quindi, trovarsi in una posizione differenziata ed avere una titolarità  di posizione giuridicamente rilevante. La giurisprudenza precisa, altresì, che l’interesse di cui all’art 22 non necessariamente deve essere considerato quale titolarità  di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo – ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate – ma può riguardare anche una posizione giuridica soggettiva anche meramente potenziale (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 05 maggio 2010, n. 9766).
Nessun dubbio sussiste, inoltre, in merito al fatto che nei confronti di Anas s.p.a., pur essendo soggetto di natura privatistica, sia esercitabile il diritto di accesso agli atti di cui ai citati artt. 22 e ss. della legge n. 241/90. In proposito pacifica è la giurisprudenza nel sostenere che “Anas. s.p.a. rientra tra le pubbliche amministrazioni nei cui confronti è esercitatile il diritto di accesso. Difatti, anche l’attività  degli enti pubblici economici e dei gestori di pubblici servizi, quando coinvolge interessi pubblici, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 97 Cost., essendo svolta, pur se sottoposta di regola al diritto comune, oltre che nell’interesse proprio, anche per soddisfare quelli della collettività , con la conseguenza che i relativi atti sono soggetti all’accesso ex l. n. 241 del 1990” (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 3 marzo 2010, n. 530).
Deve, inoltre, riconoscersi l’interesse del ricorrente, in merito alla conoscenza del contenuto degli atti richiesti, trattandosi di documentazione afferente ad un procedimento espropriativo che riguarda suoli di cui è dimostrata la titolarità  catastale.
L’Avvocatura di Stato non ha fornito alcuna idonea argomentazione giuridica, nè alcuna prova documentale idonea a sostenere la tesi esposta, volta a contestare la legittimazione del ricorrente, che è da ritenersi, pertanto, priva di fondamento.
In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’amministrazione intimata dovrà , di conseguenza, consentire al ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta.
A tanto l’Amministrazione suddetta resta tenuta nel termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’illegittimità  del provvedimento impugnato, nonchè l’obbligo dell’Anas spa di consentire al ricorrente, nel termine indicato in motivazione, di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta.
Condanna l’Anas spa al pagamento in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi 1.500/00 € (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, come per legge.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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