Procedimento amministrativo – Provvedimento – Autotutela – Requisiti – Illegittimità  dell’atto e interesse pubblico attuale – Conseguenze

Si appalesa privo di fumus boni iuris il ricorso avverso l’atto di autotutela nei confronti di un affidamento diretto ad una società  definita “in house” – epperò  con capitale privato  maggioritario –  del servizio di igiene urbana, vista l’illegittimità  dell’affidamento senza gara e l’attualità  dell’interesse della p.A. a  conferire  un affidamento legittimo (considerando che  la L.R. n. 24/2012  consente, se la gestione sia condotta in modo efficiente, di ridurre la pressione fiscale del contribuente).

N. 00366/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00724/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2014, proposto da Smat Soc. Consortile a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Barbato, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Comune di Roseto Valfortore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Cerabino in Bari, via Melo, 141;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roseto Valfortore prot. n. 2581 del 21.5.2014;
– della deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 12.5.2014;
– di tutti gli altri atti specificamente indicati in ricorso;
– di ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roseto Valfortore;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 per le parti i difensori avv.ti Michele Barbato, su delega dell’avv. Luigi Barbato, e Raffaele De Vitto;
 

Rilevato che il gravato provvedimento del 21.5.2014 a pag. 11 evidenzia, altresì, la necessità  del ritiro in autotutela del precedente affidamento diretto (senza gara e quindi contrastante con il diritto dell’Unione Europea) del servizio di igiene urbana alla società  consortile Smat a r.l., società  mista pubblico – privata (con il 78,93% del capitale detenuto da soci privati), conseguentemente priva dei requisiti del cd. in house providing (in particolare del requisito del controllo analogo);
Considerato, altresì, che detta nota appare adeguatamente motivata in ordine ai presupposti (i.e. illegittimità  del provvedimento di primo grado ed interesse pubblico attuale e concreto al ritiro) di cui all’art. 21 nonies legge n. 241/1990 che consentono il ritiro in autotutela di atti amministrativi illegittimi (cfr. pag. 14 dal rigo 21: interesse della Amministrazione ad allinearsi alle previsioni di cui alla sopravvenuta legge Regione Puglia n. 24/2012 in tema di “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”; cfr. pag. 14 dal rigo 30 “¦ dall’efficientamento richiesto nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti sarebbero derivate automaticamente le condizioni per acquisire vantaggi economici e fringe benefit per l’abbassamento della pressione fiscale del contribuente ¦”);
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)