Commercio, industria, turismo – Autorizzazione – Revoca – Mutamento situazione di fatto e diritto – Insussistenza – Conseguenze

Sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, necessari per la concessione della misura cautelare, qualora l’Amministrazione, alla quale spetti la verifica tecnica sullo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività  imprenditoriali autorizzate (nella specie, concessione di stabilimento balneare), a distanza di anni dal rilascio delle autorizzazioni abbia deciso di adottare provvedimenti di sospensione dell’efficacia dei titoli rilasciati e pur non essendosi verificati  significativi mutamenti delle condizioni di fatto e di diritto atti a giustificare l’adozione dei provvedimenti impugnati.

N. 00365/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00723/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Anna Maria Amodio, titolare dell’impresa individuale “Lido La Perla Nera di Amodio Anna Maria”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermelinda Pastore e Luigi D’ Ambrosio, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio, in Bari, Piazza Garibaldi, n. 23;

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro, in Bari, via Dante, n. 51; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 19272 del 7.4.2014 a firma del Dirigente dell’Area VII Sviluppo locale del Comune di Monopoli, recante “sospensione dell’efficacia ex art. 21 quater comma 2 della legge 241/1990 dei provvedimenti SUAP prot. n. 33117 del 29.6.2009, prot. 5572 del 4.2.2010 e prot. n. 62880 del 21.12.2012”;
della nota prot. n. 23623/2014 del 7.5.2014 a firma del Dirigente dell’Area Organizzativa IV Tecnica Edilizia privata, Urbanistica e Ambiente del Comune di Monopoli;
della nota prot. 26231 del 21.5.2014 del Dirigente dell’area VII Sviluppo del Comune di Monopoli, di revoca parziale della sospensione adottata in data 7.4.2014;
della nota prot. n. 26787/2014 del 23.5.2014 del Dirigente dell’Area Organizzativa IV Tecnica Edilizia privata, Urbanistica e Ambiente del Comune di Monopoli;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi D’Ambrosio, Ermelinda Pastore e Lorenzo Dibello;
 

Rilevato che l’introdotto ricorso risulta fondato dal punto di vista del fumus boni iuris, spettando prioritariamente al Comune di Monopoli la verifica tecnica sullo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività  imprenditoriali autorizzate, dovendo l’Amministrazione resistente porre in essere ogni attività  di protezione civile a salvaguardia della pubblica e privata incolumità  (cfr. nota della Autorità  di Bacino del 23.7.2013), fermo tuttavia restando il potere della stessa di adottare gli eventuali provvedimenti consequenziali all’esito dell’integrale, corretto espletamento della verifica tecnica in questione;
Rilevato, pertanto, che il Comune di Monopoli, per mezzo degli atti impugnati, appare aver aggravato ingiustificatamente il procedimento in esame, addossando alla ricorrente plurimi adempimenti tecnici ad essa non spettanti;
Rilevato, altresì, che, dalla data di rilascio delle autorizzazioni (2009), la cui efficacia risulta essere stata solo oggi sospesa per il tramite dei provvedimenti impugnati, la situazioni di fatto e di diritto non appare essere significativamente mutata in modo da potersi giustificare la lesione dell’affidamento di cui la Amodio è legittima portatrice;
Rilevato, peraltro, che la stessa Amministrazione resistente non ha rappresentato alcun significativo mutamento di fatto e di diritto che giustificasse l’adozione dei provvedimenti impugnati;
Rilevato che sussiste, all’evidenza, il periculum in mora del ricorso così come introdotto, in quanto la tempistica dell’adottata sospensione (120 gg. a far data dal 7.4.2014) pregiudica in modo grave ed irreparabile l’avviamento commerciale dell’impresa della ricorrente e la stessa possibilità  per la stessa di svolgere utile attività  per la stagione balneare 2014;
Considerato che occorre comunque predisporre, a cura della ricorrente, tutte le misure necessarie a garanzia del mantenimento degli attuali livelli di sicurezza, con specifica perimetrazione dell’area della Grotta del Macello secondo le prescrizioni vigenti in materia, sussistendo incontestato – e nei limiti di queste – un pericolo geomorfologico nell’area de qua;
Considerato, infine, che, tenuto conto della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Posted in Senza categoria