Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Mancata presentazione fideiussione – Decadenza – Tutela cautelare – Presupposto del fumus boni juris – Non sussiste
Non sussiste il presupposto del fumus boni juris qualora oggetto di impugnazione sia un provvedimento regionale di decadenza dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, a causa della mancata produzione di una polizza fideiussoria qualificata bancaria ovvero assicurativa; l’art. 4, comma 2, L.R. Puglia n. 31/2008, infatti, contiene l’espressa previsione di un termine perentorio di 180 giorni per la presentazione delle fideiussioni (comunque decorrente dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori), la cui inosservanza comporta, ai sensi del successivo comma 4, la decadenza di diritto dalla autorizzazione.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 16 luglio 2014, n. 3126 – 2014, ric. 5645 – 2014.
N. 00362/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00705/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2014, proposto da ASI Troia FV 1 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Germana Cassar e Immacolata Battaglino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Comune di Troia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’atto dirigenziale n. 30 del 29 maggio 2014 del Registro delle Determinazioni – Codice CIFRA 159/DIR/2014/00030 – emesso dalla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica recante “Declaratoria di decadenza della Determinazione dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011 relativa a: Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 123 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso sito nel Comune di Troia”;
– di ogni atto conseguente, presupposto o comunque connesso ancorchè non conosciuto, ivi compresa la nota regionale del 3.4.2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 per le parti i difensori avv.ti Germana Cassar e Maddalena Torrente;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il gravato provvedimento regionale n. 30 del 29.5.2014 appare costituire non censurabile applicazione del principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1729 (relativa a fattispecie analoga) che ha interpretato la disciplina vigente nel senso della necessità del rilascio di polizze fideiussorie qualificate bancarie o assicurative (“¦ la presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa è imposta dall’art. 13 punto 1 del d.m. 10 settembre 2010 recante le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate ai sensi dell’art. 12, quarto comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; ¦ l’art. 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31, non appare in contrasto con la normativa richiamata all’alinea che precede in quanto si limita a ribadire la necessità della garanzia fideiussoria, senza specificarne le caratteristiche; ¦”);
Rilevato che, viceversa, la società ricorrente non ha prodotto una polizza fideiussoria qualificata bancaria ovvero assicurativa (cfr. pag. 5 della determina n. 30 del 29.5.2014);
Rilevato, altresì, che l’art. 4, comma 2 legge Regione Puglia n. 31/2008 contiene l’espressa previsione di un termine perentorio di 180 giorni (comunque decorrente dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori), la cui inosservanza comporta ai sensi dell’art. 4, comma 4 legge Regione Puglia n. 31/2008 la decadenza di diritto dalla autorizzazione (decadenza di cui la gravata determina n. 30 del 29.5.2014 costituisce corretta applicazione);
Ritenuto che la nota regionale del 22.10.2013 (del seguente tenore: «¦ A tal proposito si rammenta che nella suddetta determinazione nella parte in cui si dice: ¦”Le fideiussioni bancarie o assicurative o rilasciate da intermediari finanziari ¦” è da intendersi riferito solo a “Fideiussioni bancarie o assicurative” ¦») ha espressamente corretto la precedente determina n. 100 del 2.9.2013; che, inoltre, pur se la nota regionale del 22.10.2013 non ha fissato un termine per il deposito della fideiussione qualificata, cionondimeno la Regione è apparsa collaborativa nell’attendere un lungo periodo di tempo per il rilascio della menzionata fideiussione e nell’adottare soltanto in data 29.5.2014 il censurato provvedimento dichiarativo della decadenza;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)