1. Procedimento amministrativo – Atto endoprocedimentale – Autonoma impugnazione – Lesività – Non sussiste
2. Procedimento amministrativo – Atto endoprocedimentale – Non impugnabilità – Eccezioni
1. L’atto contenente mere osservazioni circa i rilievi di invalidità dei titoli abilitativi conseguiti tramite PAS (Procedura abilitativa semplificata) si configura come atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile.
2. L’atto endoprocedimentale è autonomamente impugnabile se ha natura vincolata (pareri o proposte idonei ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva), se ha le caratteristiche di un atto interlocutorio (idoneo a cagionare un arresto procedimentale) o se ha natura di atto soprassessorio (qualora, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo fatto valere, determini un arresto a tempo indeterminato del procedimento).
N. 00779/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00710/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 710 del 2013, proposto da:
Eurowind Orta Nova S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Flavio Iacovone, Massimo Vernola, Pietro Colangione, Vito Aurelio Pappalepore, Francesco Sciaudone, Luigi D’ Ambrosio, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore, in Bari, via Pizzoli, n. 8;
Eurowind S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Colangione, Vito Aurelio Pappalepore, Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone, Massimo Vernola, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore, in Bari, via Pizzoli, n. 8;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T. Colelli, in Bari, Avvocatura della Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, nn. 31-33;
Comune di Orta Nova, Comune di Deliceto;
per l’annullamento
della nota n. 1929 del 6 marzo 2013, con la quale la Regione Puglia – Ufficio Energia e Reti Energetiche, ha comunicato alla Società di ritenere invalidi:
a) il titolo abilitativo ottenuto dalla stessa dal Comune di Orta Nova, tramite la Procedura Abilitativa Semplificata, ex. artt. 5 e 6 d.lgs. n.28/2011 (“PAS”), presentata il 28 febbraio 2012 per la variazione del modello di aerogeneratore da installare nel Parco Eolico di Orta Nova autorizzato dalla Regione Puglia con determinazione Dirigenziale n. 279/2011 (“Autorizzazione Unica”);
b) il titolo abilitativo ottenuto dalla stessa dal Comune di Deliceto, tramite PAS presentata l’11 gennaio 2012, per la variazione della planimetria della stazione di utente del Parco Eolico di Orta Nova;
di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi D’Ambrosio e Tiziana Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 31 maggio 2013, la società Eurowind S.r.l. esponeva di essere un’impresa operante nel settore dell’energia eolica.
Con determina dirigenziale n. 279/2011, la Regione Puglia rilasciava alla predetta società una autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico nel Comune di Orta Nova, località Santo Spirito.
In fase di progettazione esecutiva, si rendevano necessarie due modifiche progettuali, relative al modello di aerogeneratore da impiegare e alla planimetria della cabina utente.
Al fine di ottenere un titolo abilitativo alle dette modifiche, la società ricorrente presentava, rispettivamente, in data 28 febbraio 2012 al Comune di Orta Nova e in data 11 gennaio 2012 al Comune di Deliceto, due istanze in Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
I due titoli abilitativi richiesti si formavano per silentium, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Su tale assetto amministrativo ed autorizzativo, la Eurowind S.r.l. costruiva il parco eolico in esame, installando 14 aereogeneratori, della potenza, ciascuno di 2 MW.
Conclusisi i lavori, veniva richiesta ed ottenuta – in data 19 ottobre 2012 – voltura della Autorizzazione Unica in favore di Eurowind Orta Nova S.r.l., apposita società di progetto costituita ai fini del finanziamento del parco eolico in questione.
Successivamente, con nota n. 1929 del 6 marzo 2013, pervenuta alla Eurowind S.r.l. in data 7 marzo 2013, la Regione Puglia comunicava, in particolare, di ritenere invalidi i due titoli abilitativi ottenuti tramite PAS, sia per la natura intrinseca delle variazioni richieste, sia per il loro riguardare impianti non ancora realizzati.
Sottolineava la Regione Puglia, in proposito, che le dette variazioni avrebbero dovuto essere autorizzate mediante nuova procedura di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.
Veniva altresì sollecitata la presentazione di una istanza in sanatoria al fine di evitare la sospensione dell’esercizio del parco eolico ed ulteriori successive sanzioni.
Insorgeva la società ricorrente avverso detta nota, spiegando, nei confronti della medesima, plurimi motivi di gravame.
Si rimarcava, anzitutto, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 28/2011, oltre che dell’art. 21 septies della L. n. 241/1990, con particolare riguardo alla carenza di istruttoria preliminare all’emanazione della nota impugnata e l’insufficienza e l’inadeguatezza della relativa motivazione.
Previa ricostruzione della disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), si diffondeva la ricorrente sulla legittimità delle due PAS attivate e concluse nel caso di specie, evidenziando l’eccesso di potere per irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità che si manifestavano nel ritenerle invalide, tenuto conto della inessenzialità delle modifiche progettuali proposte ed attuate.
Da ultimo, in caso di ritenuta legittimità della valutazione regionale per come effettuata nella nota impugnata, si eccepiva il vizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011 per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost..
Con atto di costituzione con memoria difensiva pervenuta in Segreteria in data 15 giugno 2013, si costituiva in giudizio la Regione Puglia contestando nel merito le doglianze sollevate da parte ricorrente, evidenziando in particolare la significatività delle modifiche progettuali per le quali era stato richiesto un duplice titolo abilitativo tramite PAS.
Instava conclusivamente per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell’introdotto ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
All’udienza del 14 maggio 2014, la controversia era riservata per la decisione di merito.
Il ricorso è inammissibile.
Come evidenziato nell’Ordinanza cautelare di rigetto della richiesta sospensiva del 18 dicembre 2013, n. 732, “l’impianto in questione è legittimamente in esercizio posto che l’autorizzazione unica non è decaduta nè, tanto meno, può ritenersi invalidato il titolo abilitativo conseguito tramite P.A.S. sulla scorta delle mere osservazioni articolate dall’ente regionale nella nota gravata”.
Tale ordinanza, ritualmente comunicata alle parti, non risulta essere stata impugnata.
Ne consegue che resta acclarata, anche a fini della valutazione di merito, la natura giuridica di “mere osservazioni” da riconoscere ai rilievi di invalidità dei titoli abilitativi conseguiti tramite PAS per come svolti nella nota impugnata del 6-7 marzo 2013.
Detta nota, peraltro, sin dal suo oggetto evidenzia la sua caratterizzazione ontologica di mero atto endoprocedimentale di integrazione al procedimento di declaratoria di decadenza della determinazione dirigenziale n. 279 del 18 ottobre 2011, successivamente volturata, avviata con nota prot. n. 8094 del 4 settembre 2012 e relativa all’impianto in oggetto.
àˆ noto, su tale specifico punto, che, secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, “la regola secondo la quale l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso essendo normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento) incontra un’eccezione nel caso di atti di natura vincolata (pareri o proposte), idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, di atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l’aspirazione dell’istante ad un celere soddisfacimento dell’interesse pretensivo prospettato, e di atti soprassessori, che, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto a tempo indeterminato del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza idonei, come tali, ad imprimere un indirizzo ineludibile alla determinazione conclusiva” (così TAR Lazio, Sez. I, 22 febbraio 2012, n. 2223; C.d.S., Sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 296; id., 11 marzo 2004, n. 1246; 11 marzo 1997, n. 226; Sez. VI, 9 ottobre 1998, n. 1377).
Poichè, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle tre eccezioni sopra ricordate, viceversa essendosi in presenza, con la nota impugnata, di un atto infraprocedimentale meramente integrativo del tema oggettuale di un procedimento già in corso, non può che concludersi per una declaratoria di inammissibilità del ricorso, così come introdotto, non sussistendo un apprezzabile interesse all’annullamento dell’atto gravato, in quanto privo di per sè di natura provvedimentale.
La spiccata peculiarità del caso di specie e l’esito in rito del medesimo manifestano la sussistenza dei gravi ed eccezionali motivi di legge funzionali a che si disponga l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)