1. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Finanziamenti ex l. 19 dicembre 1992 n. 488 – Rendicontazione delle spese – Dichiarazioni mendaci – Revoca del finanziamento – Legittimità 


2. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Finanziamenti ex l. 19 dicembre 1992 n. 488 – Rendicontazione delle spese – Dichiarazioni mendaci – Art. 75 D.P.R. n. 445/2000 – Decadenza dai benefici – Pregiudiziale penale – Non sussiste

1. La presentazione, in sede di rendicontazione delle spese dello stato di avanzamento dei lavori, di dichiarazioni risultate mendaci all’esito degli accertamenti disposti dalla Guardia di Finanza, oltre a costituire il presupposto per la configurazione di specifiche ipotesi di reato, non può non aver determinato la inevitabile compromissione del rapporto di fiducia intercorrente tra la Pubblica Amministrazione concedente il finanziamento e la ricorrente medesima, cui è conseguita l’adozione dei doverosi provvedimenti di declaratoria di decadenza e di revoca.
 
2. In virtù dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, già  sul piano amministrativo, a prescindere dall’applicazione di sanzioni penali di qualunque specie, è espressamente prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, sicchè correttamente l’Amministrazione ha proceduto alla declaratoria di decadenza e di revoca, non sussistendo in proposito alcuna necessità  di attendere il giudicato penale sulle ipotesi di reato riscontrate dalla polizia giudiziaria ed, anzi, sussistendo l’evidente necessità  di tutelare il credito erariale per il recupero dei contributi eventualmente già  erogati.

N. 00776/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01327/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2013, proposto da: 
R. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Felice Formica, con domicilio eletto presso Felice Formica, in Bari, via Arc. Vaccaro, n. 10; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

nei confronti di
Centrobanca S.p.A. (oggi Ubi Banca); 

per l’annullamento
previa sospensiva dell’efficacia
del provvedimento di revoca del D.M. di concessione delle agevolazioni in via provvisoria contraddistinto dal n. 144204 del 21/7/2005, relativo al progetto n. 41388/13, notificato a mezzo p.e.c. in data 10/6/2013;
di ogni altro atto cognito o incognito comunque connesso a quello impugnato in via principale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte ricorrente il difensore avv. Felice Formica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 17/10/2013, la società  R. S.r.l. impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe il provvedimento di revoca del D.M. Sviluppo Economico con cui vi era stata la concessione in via provvisoria delle agevolazioni ex L. 488/1992 meglio indicata in oggetto.
Più nel dettaglio, esponeva in fatto la società  ricorrente che, a fronte della Domanda di Progetto n. 41388/13, presentata a seguito della pubblicazione del bando 19°/2003 per il settore turistico alberghiero, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto n. 144204 del 21/7/2005, concedeva in via provvisoria alla società  ricorrente un contributo in conto impianti pari ad euro 2.802.207,00, a fronte di investimenti ammissibili per euro 4.500.000,00, con scadenzario di erogazione previsto in tre quote annuali, dell’importo di euro 934.000,00 ciascuna.
I finanziamenti venivano concessi per la costruzione di una struttura alberghiera a quattro stelle sita nel Comune di Alberobello (BA).
Nel corso dello svolgimento dei lavori finanziati, venivano regolarmente erogate due delle tre quote previste, rispettivamente in data 16/11/2006 e 11/10/2007.
Al completamento del programma di investimenti, la società  R. S.r.l., con lettere racc. A/R del 4 febbraio 2011 e del 29 marzo 2011, chiedeva al Ministero resistente l’esecuzione dei controlli finali di rito e l’erogazione dell’ultima delle tre quote di finanziamento astrattamente spettanti.
In data 15 maggio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico notificava alla ricorrente comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria, stante il venir meno del rapporto di fiducia instauratosi con la concessione del finanziamento fra la Pubblica Amministrazione e il beneficiario dello stesso, in conseguenza di talune ipotesi di reato rilevate dai militari della Guardia di Finanza, Compagnia di Martina Franca, con nota del 25 febbraio 2011.
Nell’attivarsi al fine di dimostrare la propria estraneità  ai fatti, la società  R. S.r.l. trasmetteva al Ministero copia della sentenza n. 338 del 17 maggio 2011, non impugnata, con cui la Commissione Provinciale Tributaria (CTP) di Taranto, accogliendo il ricorso presentato dalla stessa società  avverso un avviso di accertamento pervenutole in dipendenza dell’attività  imprenditoriale svolta, evidenziava la regolarità  fiscale dell’attività  di costruzione alberghiera posta in essere.
Disattesi i rilievi e le eccezioni formulate dalla società  ricorrente, il Ministero dello Sviluppo Economico notificava a mezzo p.e.c. in data 10/6/2013 il provvedimento di revoca del D.M. di concessione delle agevolazioni in via provvisoria meglio indicato in oggetto.
Avverso detto provvedimento insorgeva la società  ricorrente, sollevando plurimi motivi di gravame, in particolare evidenziando la violazione e falsa applicazione della L. n. 488/1992, con particolare riguardo agli artt. 3, 4, 7, 10 e 11; l’eccesso di potere per erronea motivazione, l’erronea istruttoria, il travisamento dei fatti, con violazione della L. 241/1990, artt. 1 e 3; la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 D.P.R. 445/2000.
In particolare, la società  R. S.r.l. sottolineava come il nucleo focale delle contestazioni della Guardia di Finanza fosse stato incentrato sul fatto che la ricorrente avesse svolto i lavori finanziati su un suolo a sua volta fatto oggetto di una precedente procedura finalizzata all’ottenimento di finanziamenti ex L. 488/1992, attivata ad opera della società  D’O. S.r.l..
Tale società  aveva chiesto ed ottenuto un finanziamento per la costruzione di una struttura alberghiera sul medesimo suolo, ma tale intervento, in tesi, non era mai stato portato effettivamente a compimento.
Si evidenziava, sul punto, che detta società , a fronte della pubblicazione del 9° bando per la concessione di agevolazioni finanziarie ex L. 488/1992, aveva presentato il Progetto contraddistinto dal n. 008725/11 per la realizzazione di una struttura alberghiera nel Comune di Alberobello sul medesimo suolo oggetto di intervento successivo ad opera della R. S.r.l..
Con il D.M. n. 104796 in data 30/11/2001, il Ministero dello Sviluppo Economico concedeva in via provvisoria alla D’O. S.r.l. un contributo complessivo in conto impianti pari ad euro 422.895,56, a fronte di investimenti ammessi pari ad euro 1.527.679,51.
Tuttavia, in data 6 settembre 2004, preso atto della impossibilità  di portare a compimento il progetto predisposto, la società  beneficiaria comunicava la volontà  di rinunciare alle agevolazioni, che venivano revocate con apposito Decreto n. VII/RT/9/, in atti, con recupero della somma effettuato dalla Banca Concessionaria tramite riscossione di una polizza assicurativa all’uopo specificamente stipulata.
Sottolineando come, con l’avvenuta restituzione dei finanziamenti originariamente concessi alla società  D’O. S.r.l., non si potesse determinare alcun impedimento a che una diversa compagine sociale, quale la R. S.r.l., presentasse un programma di investimento sul medesimo suolo – peraltro per molti aspetti diverso da quello precedentemente presentato e, comunque, in riferimento ad un nuovo bando ex L. 488/1992 – la società  ricorrente rimarcava come non si fosse determinata alcuna ipotesi di infedeltà  nella rendicontazione dei lavori da poter porre a base di una revoca delle agevolazioni di cui all’art. 11 della L. 488/1992, conclusivamente instando per l’annullamento del provvedimento impugnato, con contestuale imposizione all’Amministrazione resistente di procedere alla erogazione dell’ultima tranche delle agevolazioni concesse con il D.M. n. 144204 del 21/7/2005.
Con atto di costituzione in giudizio del 18/10/2013 e successivo deposito di documenti in data 23/10/2013, l’Avvocatura erariale presentava relazione ministeriale sul caso di specie, nella quale si ricapitolava in modo assai dettagliato in fatto ed in diritto l’episodio di vita amministrativa oggetto di contenzioso, conclusivamente instando per la reiezione del ricorso nel merito.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Attenendo ai medesimi profili di fatto e di diritto, le censure sollevate possono essere esaminate in modo unitario.
Preliminarmente, tuttavia, anche a voler prescindere da qualunque valutazione di merito, è opportuno rilevare che, sul piano strettamente processuale, non è stato in alcun modo contestato, nelle doverose forme di rito, lo specifico valore probatorio della nota della Guardia di Finanza, Compagnia di Martina Franca, del 25 febbraio 2011.
Poichè, come è noto, ex art. 2700 c.c. i verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto attiene ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, deve riconoscersi anche nel presente processo il valore di piena prova di detta nota.
Scendendo nel merito, da detti controlli è emerso che il progetto della società  ricorrente interessava un’area già  destinata previamente ad analogo progetto, agevolato anch’esso ai sensi della L. 488/1992, ad iniziativa della società  D’O.S.r.l..
In particolare, i lavori inerenti la realizzazione di una struttura alberghiera nel Comune di Alberobello erano di fatto già  stati avviati dalla menzionata società  sulla scorta di un contratto di appalto stipulato con la E.S.r.l..
A seguito della rinuncia ai contributi ex L. 488/1992 da parte della società  D’O. S.r.l., la ricorrente subentrava nei lavori di realizzazione della struttura alberghiera in questione, presentando, per un analogo programma già  presentato dalla società  D’O. S.r.l., una nuova domanda di finanziamento ex L. 488/1992.
La Guardia di Finanza, in proposito, riscontrava che l’appaltatore E. S.r.l. aveva emesso, in favore della ditta R.S.r.l., fatture fittizie per documentare, in particolare, i costi relativi alla realizzazione della struttura alberghiera, tenuto conto che detti lavori erano stati già  parzialmente realizzati precedentemente in riferimento al progetto già  presentato dalla D’O.S.r.l..
I militari incaricati degli accertamenti concludevano, pertanto, che la R. S.r.l. aveva presentato, in sede di rendicontazione delle spese del I e II stato di avanzamento lavori (SAL), dichiarazioni sostitutive di atto notorio risultate mendaci.
Tali circostanze, così come sopra rappresentate, oltre a costituire il presupposto per la configurazione di specifiche ipotesi di reato, non possono non aver determinato la inevitabile compromissione del rapporto di fiducia intercorrente fra la Pubblica Amministrazione concedente il finanziamento e la ricorrente medesima.
Correttamente, pertanto, il Ministero resistente ha proceduto all’adozione dei doverosi provvedimenti di declaratoria di decadenza e revoca, da configurarsi, nel caso di specie, come veri e propri atti dovuti, a fronte di analitici e documentati fatti di rilievo penale posti a loro supporto.
Plurimi precedenti giurisprudenziali supportano la correttezza di tale decisione.
Si veda, in particolare, T.A.R. Puglia Lecce, Ord. N. 1177/2006 “il ricorso non appare assistito dal necessario fumus di fondatezza in quanto trattasi di doverosa “revoca” sanzionatoria (ovvero di “decadenza”) del finanziamento pubblico già  concesso specificamente prevista dall’art. 8 primo comma lettera e) del D.M. 20/10/1995 n° 527, basata su puntuali ed esaustivi accertamenti istruttori eseguiti (nel caso di specie) dalla Guardia di Finanza, legittimamente valutati (richiamati, anche “per relationem”) e fatti propri dal Ministero resistente (senza necessità  di attendere l’esito del processo penale), che hanno rivelato patenti e plurime gravi violazioni delle norme agevolative poste in essere dall’odierno ricorente (documentazione di costi inesistenti con false fatturazioni, omessa reale effettuazione di aumenti del capitale sociale e presentazione di false attestazioni)”; si veda anche T.A.R. Calabria, Sez. II, Sent. 22 luglio 2011, n. 1041; T.A.R. Sardegna, Sent. 6 marzo 2012, n. 239.
Va da sè, peraltro, che alcun rilievo può essere riconosciuto alla sentenza n. 338 del 17 maggio 2011, non impugnata, con cui la CTP di Taranto, accogliendo il ricorso presentato dalla stessa società  avverso un avviso di accertamento pervenutole in dipendenza dell’attività  imprenditoriale svolta, evidenziava la regolarità  fiscale dell’attività  di costruzione alberghiera posta in essere.
L’autonomia dell’accertamento giurisdizionale tributario dall’accertamento giurisdizionale amministrativo è da considerarsi un dato concettuale da tempo largamente acquisito all’impianto dottrinale delle due discipline.
Essendo diversi i presupposti, i meccanismi procedurali, gli effetti e gli oggetti della pronuncia, dalla regolarità  fiscale così come accertata nella citata decisione non può discendere alcun effetto di (il)legittimità  riflessa su atti amministrativi successivi impugnati nell’ambito del presente procedimento, che hanno comunque preso in considerazione, ai fini dei presupposti di fatto relativi alla loro stessa emanazione, un insieme di dati concreti ben più vasto che non quelli pertinenti alla mera regolarità  della contribuzione fiscale per come avvenuta nel caso di specie.
Da ultimo, è opportuno ricordare che l’art. 75 D.P.R. 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa” prevede che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità  del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”.
Pertanto, per diritto positivo, a prescindere dall’applicazione di sanzioni penali di qualunque specie, già  sul piano amministrativo è espressamente prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Correttamente, pertanto, l’Amministrazione ha proceduto alla declaratoria di decadenza e di revoca, non sussistendo in proposito alcuna necessità  di attendere il giudicato penale sulle ipotesi di reato riscontrate dalla polizia giudiziaria ed anzi sussistendo l’evidente necessità  di tutelare il credito erariale per il recupero dei contributi eventualmente già  erogati.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna R. S.r.l. al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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