Commercio, industria, turismo – Commercio – Locali di vendita – Superficie di vendita – Definizione regolamento regionale – NTA regolamento comunale – Tutela cautelare – Sussiste
Sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare di sospensione del diniego di mutamento di destinazione d’uso di una struttura commerciale, in quanto fondato sulla definizione di superficie di vendita prevista nelle NTA del regolamento comunale, difforme, tuttavia, dalle definizioni rese in materia dall’art. 4 del regolamento regionale di cui alla l. r. 1 agosto 2003, n. 11 “Nuova disciplina del commercio”. (Nel caso di specie, peraltro, sussisteva anche il periculum in mora, integrato dalla circostanza che il diniego non consentiva l’adeguamento dell’immobile determinando l’avveramento della condizione risolutiva cui era stato sottoposto il relativo contratto di locazione).
N. 00349/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00658/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2014, proposto da:
Villa Griffi S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto presso Marco Lancieri in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n. 7;
contro
Comune di Bisceglie;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Comune di Bisceglie, a firma del Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ufficio Edilizia Privata e vistato dal Sindaco, recante diniego di cambio di destinazione d’uso “da direzionale commerciale a servizio della pesca a direzionale commerciale relativamente al piano rialzato”, comunicato con nota del 25/02/2014, prot. n. 10568, pervenuta il 14/03/2014;
– di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, ivi compreso, ove occorra ed in parte qua (art. 9), il Regolamento approvato con la Deliberazione di C.C. del 12.8.2010 n. 47, recante “norme tecniche di attuazione per l’esercizio del commercio per le medie strutture di vendita e per strutture di interesse locale nel territorio comunale (..) di Bisceglie”, nei limiti d’interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Marco Lancieri;
Ritenuto che le motivazioni del diniego non appaiono idonee a superare i motivi di ricorso della parte ricorrente, riferiti, in particolare, alla previsione dell’art. 45 NTA, all’estensione della superficie di vendita secondo la distinzione di cui all’art. 4 della L.R. 11/2003, alle questioni circa le due procedure avviate in alternativa, compresa quella sulla competenza a pronunciarsi sulle medesime;
Considerato che sono ricollegabili all’impugnato provvedimento inibitorio del mutamento di destinazione d’uso gli estremi del danno grave e irreparabile, potendo, segnatamente, questi ultimi dirsi integrati in ragione dello stipulato contratto di locazione risolutivamente condizionato alla realizzazione di lavori di adeguamento dell’immobile;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare e di sospendere il gravato provvedimento ai fini di un riesame, alla luce dei motivi di ricorso;
Visto l’art. 57 c.p.a. in relazione al quale ricorrono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie e per l’effetto sospende, ai fini del riesame, il provvedimento del Comune di Bisceglie del 25 febbraio 2014, rinviando alla Camera di Consiglio del 12 novembre 2014 per l’ulteriore trattazione cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)