1. Accesso – Procedimento di riesame – Istanza – Sopravvenuta conclusione favorevole del procedimento – Diniego – Ricorso – Interesse – Persistenza


2. Accesso – Istanza – Competenza  – Diverso ufficio dello stesso ente – Irrilevanza 

3. Accesso – Istanza – Specificazione del provvedimento – Indicazione del procedimento – Sufficienza – Controllo ispettivo – Non sussiste

1. Ai fini della sussistenza dell’interesse dell’istante all’accesso ai documenti amministrativi, non rileva che esso attenga a documenti inerenti un procedimento conclusosi in suo favore, atteso che detto interesse  non postula necessariamente la lesione di quello  sostanziale cui esso è strumentalmente connesso e quindi la necessità  di dover ricorrere alla tutela giurisdizionale: persiste comunque, infatti,  l’interesse ad ottenere copia dei relativi documenti anche ai fini della cura degli interessi sostanziali in questione, con quanto ne consegue in termini di ammissibilità  del ricorso giurisdizionale proposto avverso il diniego.


2. Qualora l’istanza di accesso sia correttamente rivolta all’ente emanante il documento richiesto, non rileva, ai fini della competenza, l’eventuale erroneità  dell’indicazione dell’ufficio cui essa è diretta, perchè, ai sensi dell’art.6 del d.P.R.  12 aprile 2006, n. 184 l’ufficio che riceve la richiesta deve trasmetterla a quello deputato  ad esaminarla. 


3. In materia di accesso ai documenti amministrativi non integra sintomo di controllo ispettivo generalizzato da parte dell’istante la domanda priva della specifica indicazione del documento richiesto, dove il riferimento sia chiaramente rivolto al procedimento di interesse con tutti gli atti che si presumono ad esso pertinenti. 

N. 00743/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2014, proposto da: 
Daunia Monteleone S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Mescia, Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n.210; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana Teresa Colelli in Bari, Avvocatura della Regione Puglia Lungomare N. Sauro n. 31; 

per l’annullamento
del diniego di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) del procedimento di riesame dell’autorizzazione unica n. 114/2011 rilasciata per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico, diniego risultante dagli atti impugnati di seguito elencati:
– nota dell’11 febbraio 2014 dell’Ufficio Energia e reti energetiche afferente al Settore energia della Regione Puglia che declina la competenza a trattare l’istanza di accesso, nota apposta in calce alla stessa istanza dell’11 febbraio 2014 prot. n.1037;
– nota prot. n. 1066 del 13 febbraio 2014 del Dirigente del Settore Energia della Regione Puglia che subordina l’accesso alla previa specifica indicazione del documenti richiesto;
– nota prot. n. 1218 del 19 febbraio 2014 dell’Ufficio Energia e reti energetiche afferente al Settore energia della Regione Puglia che si dichiara incompetente a trattare l’istanza di accesso;
– nota prot. n. 1220 del 19 febbraio 2014 del Dirigente del settore energia della Regione Puglia che nega l’accesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Giuseppe Mescia e Tiziana Teresa Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente, titolare di un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico nel Comune di Monteleone di Puglia, con istanza del 28 gennaio 2014, ha chiesto di prendere visione immediata, al fine di estrarne copia, di tutti gli atti del procedimento di riesame dell’autorizzazione già  sospesa, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento medesimo.
Revocata la sospensione e l’avvio del procedimento per accertata incompetenza dell’organo emanante, la Regione ha comunicato l’avvio di un nuovo procedimento di riesame, cui la ricorrente ha fatto seguire, in data 11 febbraio 2014, una nuova istanza di accesso agli atti, al fine di estrarne copia, indirizzata all’Ufficio energia e reti energetiche, indicato, già  nella prima comunicazione di avvio del procedimento di riesame, quale destinatario delle istanze di accesso.
Il responsabile di tale Ufficio con nota dell’11 febbraio 2014 si dichiarava incompetente a trattare l’istanza di accesso, mentre il dirigente del Settore energia, con nota del 13 febbraio 2014, invitava la ricorrente a specificare il documento oggetto della richiesta o gli elementi per individuarlo.
La ricorrente insisteva per visionare gli atti al fine di estrarne copia, inviando all’Ufficio energia e reti energetiche una terza nota il 13 febbraio 2014, che rimaneva senza riscontro, e poi una quarta il 18 febbraio 2014 riscontrata dal diniego del 19 febbraio 2014 a firma del responsabile dell’Ufficio, il quale, ancora una volta, si dichiarava incompetente.
Contemporaneamente il dirigente del Settore energia, con nota del 19 febbraio 2014, negava l’accesso perchè non era specificato il documento richiesto, ritenendo peraltro che esso fosse finalizzato ad esercitare un controllo ispettivo sulle attività  e sull’organizzazione del Servizio in ragione del fatto che la ricorrente, ancor prima dell’istanza di accesso del 28 gennaio 2014, in due occasioni, aveva preso visione dei documenti contenuti nel fascicolo dell’autorizzazione ed era pertanto in condizione di indicare quello d’interesse.
La ricorrente insorge avverso i quattro provvedimenti di diniego articolando i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 241/90; violazione del principio del contrariusactus e difetto assoluto di istruttoria; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà , imparzialità  e sviamento dell’azione amministrativa, perchè gli atti di diniego promanano da organi incompetenti;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti l. n. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. n. 184/06; violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità  e buon andamento, perchè la richiesta di indicare gli estremi del documento di interesse, contenuta nella nota del 13 febbraio 2014 del Settore energia, contrasta con il tenore dell’istanza di poter prima visionare gli atti del procedimento e poi estrarre copia dei documenti eventualmente scelti;
3) eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità  e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà , difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, non potendosi qualificare come indebito controllo ispettivo la richiesta di visione di atti, fra i quali il provvedimento della Provincia di Foggia D.D. 38/2014, menzionato nel diniego prot. n. 1218 del 19 febbraio 2014, del quale la ricorrente non ha potuto prendere visione, nè estrarre copia; i due accessi effettuati dalla ricorrente in data precedente al 28 gennaio 2014, sono, invece, ininfluenti perchè precedono la data di avvio del procedimento di riesame del 24.1.2014, in relazione al quale è maturato l’interesse al nuovo accesso.
Si è costituita la Regione Puglia sostenendo:
– che tutti i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento di riesame sono stati trasmessi via pec alla ricorrente;
– che la stessa ha avuto ben tre occasioni per prendere visione del fascicolo fino, al 28.1.2014, onde la legittimità  della richiesta del 13 febbraio 2014 di specificare quale documento le fosse necessario;
– che le reiterate richieste tradiscono una finalità  esplorativa.
Eccepisce, infine, la carenza di interesse all’accesso, essendosi il procedimento di riesame concluso in senso favorevole alla ricorrente con provvedimento prot. 2005 del 21 marzo 2014.
Il ricorso è fondato.
Innanzitutto deve essere respinta l’eccezione di difetto di interesse sollevata dalla Regione per intervenuta conclusione, positiva per la ricorrente, del procedimento di riesame.
E’ pacifico che l’interesse ad accedere ai documenti amministrativi è funzionale alla cura della situazione giuridica sostanziale che non postula necessariamente una lesione e quindi il ricorso alla tutela giustiziale o giurisdizionale, avverso gli atti della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato Ad. plen., 24 aprile 2012, n. 7).
Ne consegue che la strumentalità  dell’interesse all’accesso rispetto alla situazione sottostante non implica che, soddisfatta quest’ultima in un procedimento ormai concluso, il titolare di essa non abbia più interesse ad accedere ai relativi atti, residuando comunque l’utilità  degli atti per curare detta situazione, utilità  diversa e autonoma rispetto a quella, parimenti menzionata dall’art. 24 comma 7, di difenderla.
Quanto alle motivazioni addotte nelle due note di diniego di accesso, entrambe del 19 febbraio 2014, rese rispettivamente dall’Ufficio energia e reti energetiche per incompetenza a ricevere l’istanza e dal Settore energia per mancata specificazione del documento di interesse, il Collegio ritiene che esse non resistano alle censure articolate dalla ricorrente.
Nel primo caso l’incompetenza non rileva perchè l’Ufficio che riceve la richiesta deve trasmetterla all’Ufficio deputato ad esaminarla ex art. 6 d.P.R. n. 184/2006.
Nel secondo, il diniego contrasta con l’opinione, costante in giurisprudenza, secondo la quale l’aver chiesto l’accesso a tutti gli atti del fascicolo del riesame implicaex se una circostanziata specificazione, perchè viene indicato il luogo fisico, e per così dire burocratico, ove il responsabile del procedimento agevolmente possa reperirli.
A ciò si aggiunga che i documenti acquisiti agli atti di un procedimento amministrativo si presumono ad esso pertinenti e, dunque, è incontestabile l’interesse del destinatario ad avervi accesso, facendo riferimento a tutti gli atti del procedimento, senza doverne specificare gli estremi, perchè, diversamente argomentando, dovrebbe ritenersi che la p.a. possa tenere riservati atti istruttori che hanno concorso a determinare l’esito del procedimento o che avrebbero potuto mutarlo, se presi in considerazione.
Non risulta poi comprovata l’affermazione della Regione secondo la quale tutti i documenti del procedimento di riesame sarebbero stati trasmessi alla ricorrente a mezzo pec.
I report di trasmissione prodotti dalla Regione, in verità , attestano l’invio della nota prot. n. 1005, non allegata agli atti del giudizio, della nota prot. n. 1006 del 10 febbraio 2014 e della nota prot. n. 1218 del 19 febbraio 2014, con le quali, rispettivamente, viene comunicata la revoca della sospensione dell’autorizzazione, l’avvio di nuovo procedimento di riesame e il diniego di accesso.
Deve pertanto ritenersi che la ricorrente – benchè almeno una volta, il 28 gennaio 2014, abbia preso visione dei documenti acquisiti fino ad allora al procedimento di riesame – non ne abbia mai avuto copia, pur avendo espressamente indicato, in tutte le istanze di accesso, di avere interesse ad estrarla.
In conclusione, deve essere affermato il diritto della ricorrente a prendere nuovamente esame e a ricevere copia dei documenti agli atti del procedimento di riesame dell’autorizzazione, posto che dal 28 gennaio 2014 al 21 marzo 2014, data in cui è stato adottato il provvedimento conclusivo, non può escludersi, in difetto di contrarie evidenze, che altri documenti siano confluiti agli atti del procedimento medesimo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i seguenti provvedimenti:
– nota dell’11 febbraio 2014 dell’Ufficio Energia e reti energetiche afferente al Settore energia della Regione Puglia, apposta in calce alla stessa istanza dell’11 febbraio 2014 prot. n.1037;
– nota prot. n. 1066 del 13 febbraio 2014 del Dirigente del Settore Energia della Regione Puglia;
– nota prot. n. 1218 del 19 febbraio 2014 dell’Ufficio Energia e reti energetiche afferente al Settore energia della Regione Puglia;
– nota prot. n.1220 del 19 febbraio 2014 del Dirigente del settore energia della Regione Puglia.
Ordina alla Regione Puglia di consentire l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza dell’11 febbraio 2014, nei termini specificati in motivazione.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500 omnicomprensivi, oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge e rifusione del contributo unificato, ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria