Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Rinnovo concessione per occupazione permanente suolo pubblico – Istanza – Rigetto – Mancata approvazione piano particolareggiato – Illegittimità
àˆ illegittimo il diniego di rinnovo di concessione di occupazione permanente di suolo pubblico richiesta per il 2012 motivata con l’adozione di piano particolareggiato previsto sull’area di interesse, qualora a detta adozione (avvenuta nella specie nel 2008) non sia seguita l’approvazione del piano perchè respinto dal CUR, a nulla rilevando l’abolizione di detto comitato avvenuta con L.R. 24 luglio 2012 , in quanto il piano particolareggiato resta comunque soggetto ad un iter di approvazione a all’acquisizione di preventivi “pareri, assensi e nulla osta comunque denominati prescritti dalla legge”, come previsto dall’art. 2 della stessa legge regionale citata.
N. 00749/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2013, proposto da:
Divertilandia Snc, rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Calvani e Nicola Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia n. 37;
contro
Comune di Molfetta;
per l’annullamento
– delle note a firma del Dirigente del Settore Territorio “ad interim” del Comune di Molfetta, Ing. Enzo Balducci, nn. 77090 e 77094 del 17.12.2012, successivamente conosciute;
– della nota a firma del Dirigente del Settore Tributi e Concessioni del Comune di Molfetta, dott. Giuseppe Lopopolo, n. 14165 del 26 febbraio 2012, successivamente conosciuta;
– della nota a firma del Dirigente del Settore Tributi e Concessioni del Comune di Molfetta, dott. Giuseppe Lopopolo, n. 54517 del 24 settembre 2012, successivamente conosciuta;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e udito per la ricorrente il difensore Antonio Calvani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. Pietro Di Molfetta, in qualità di amministratore unico della società “Divertilandia di Di Molfetta Pietro & Di Molfetta Francesco snc”, propone ricorso avverso le note del Dirigente “ad interim” del Settore Tributi del Comune di Molfetta, con le quali è stato negato il rinnovo delle concessioni per l’occupazione permanente di suolo pubblico, la n. 6427/1998, per il mantenimento di una giostra a motori per bambini, e la n. 791/2002, per l’installazione e successivo mantenimento di un pista per automobiline elettriche.
Espone che le citate concessioni, negli anni, sono state oggetto di più provvedimenti di rinnovo, fino alla richiesta presentata per l’anno 2012.
In riscontro a quest’ultima, infatti, il Comune di Molfetta, dapprima, con nota del 19 settembre 2012, ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento, basati sul parere tecnico non favorevole reso dal Dirigente del Settore Territorio “ad interim”, a cui il ricorrente ha fatto seguire il tempestivo invio delle proprie osservazione.
Successivamente, con nota del 26 febbraio 2013, ricevuta dal ricorrente il successivo 6 marzo, il Comune ha trasmesso due note del 17 dicembre 2012 a firma del medesimo Dirigente, con le quali ha ribadito il diniego al rinnovo “in pendenza dell’approvazione del P.P. del C.A. ˜Catecombe’”.
Con il primo motivo di ricorso, il Sig. Di Molfetta lamenta la motivazione posta a fondamento dei dinieghi, relativa alla presunta pendenza del procedimento volto all’adozione del Piano Particolareggiato del Centro Antico “Catecombe”.
Riferisce che il “Piano particolareggiato recupero quartiere Catecombe- Sant’Angelo”, adottato con delibera del Consiglio comunale n. 56 del 29 agosto 2005, ha ottenuto il parere negativo del Comitato Urbanistico Regionale (CUR) che, con provvedimento n. 5 del 31 gennaio 2008 (dunque, ben risalente rispetto ai provvedimenti impugnati), avrebbe respinto il suindicato piano, rinviandolo al Comune per la revisione complessiva e successiva nuova adozione.
Trattandosi di parere obbligatorio e vincolante previsto dall’art. 21, comma 5, della L.R. n. 56 del 31.05.1980, sarebbe stato sostanzialmente imposto al Comune di Molfetta di avviare un nuovo iter amministrativo, volto ad una nuova adozione dello strumento urbanistico. Tuttavia, il Comune non si sarebbe mai attivato in tal senso, mentre il Piano oggetto di parere negativo sarebbe tamquam non esset.
Allo stato dei fatti, il Comune, mentre dal 2008, anno in cui si è bloccata l’adozione del Piano, ha accolto favorevolmente le richieste di rinnovo delle concessioni a favore della ditta del ricorrente, all’istanza del 2012 ha opposto il parere sfavorevole motivato con la pendenza del procedimento di adozione del piano, mai riavviato.
I gravati provvedimenti, privi di adeguata motivazione, inciderebbero negativamente sull’attività svolta dall’impresa, che costituisce tra l’altro unica fonte di reddito, senza tener conto del fatto che l’area è interessata da altre concessioni su suolo pubblico e che, pertanto, fino all’approvazione definitiva del Piano particolareggiato, sarebbe, comunque, occupata.
Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, il sig. Di Molfetta eccepisce la violazione degli artt. 3 e 10 bis della L.241/1990.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per difetto di motivazione e per mancato riferimento alle osservazioni inviate a seguito alla comunicazione del rigetto del 24.09.2012 prot. n. 54517.
Il Comune di Molfetta, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 310 del 06 giugno 2013, veniva accolta l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2014, sentita la difesa del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
I gravati provvedimenti con i quali è stato negato il rinnovo della concessione alla “Divertilandia di Di Molfetta Pietro e Di Molfetta Francesco snc”, risultano viziati per difetto di motivazione, nonchè per eccesso di potere per erroneità .
L’aver fondato il diniego sulla “pendenza dell’approvazione del P.P. del C.A. Catecombe”, senza alcun riferimento aggiornato sullo stato del Piano, risulta inadeguato, in considerazione del parere negativo del Comitato Urbanistico regionale della Regione Puglia, che ha sostanzialmente bloccato l’iter di approvazione del medesimo.
Un riferimento aggiornato allo stato del Piano, per poter adeguatamente fondare il parere negativo sull’istanza di rinnovo della concessione, sarebbe stato tanto più necessario in considerazione delle osservazioni presentate dal ricorrente, in seguito alla comunicazione del rigetto, fondate proprio sul parere negativo del CUR della Regione. Del resto, la “pendenza” dell’approvazione del citato Piano non è stata di ostacolo al rinnovo delle concessioni negli anni successivi al 2008, anno in cui è stato rilasciato il suindicato parere negativo, mentre lo diventa nel 2012, senza che nei gravati provvedimenti si fornisca alcun riferimento ad eventuali fatti sopravvenuti.
Nè rileva la successiva soppressione del Comitato Urbanistico Regionale, intervenuta per effetto della L. R. n. 22 del 24 luglio 2012: il Piano particolareggiato resta in ogni caso soggetto ad un iter di approvazione e all’acquisizione di preventivi “pareri, assensi e nulla osta comunque denominati prescritti dalla legge”, come previsto dall’art. 2 della medesima Legge Regionale del 2012.
Nessun altro elemento a supporto dell’atteggiamento contraddittorio del Comune è possibile ricavare dai gravati provvedimenti di diniego, in quanto nei medesimi non è rinvenibile alcuna ulteriore argomentazione o indicazione sull’iter motivazionale o sulla determinazione finale, limitandosi il Comune a trasmettere a firma del Dirigente ad interim del Settore Territorio due note con cui si esprime “parere sfavorevole al rinnovo” per la pendenza dell’approvazione del P.P. del C.A. “Catecombe”.
Tale motivazione impone un’ulteriore considerazione sull’operato dell’amministrazione.
Se le attività relative all’adozione del Piano sono, come indicato, le uniche ad ostacolare il rinnovo della concessione, il Comune, nelle more (il parere del Comitato urbanistico della Regione è del 2008 e, ad oggi, il Piano non risulta adottato) della conclusione, in senso favorevole, dell’intero iter, avrebbe potuto rilasciare un rinnovo (come del resto ha fatto fino al 2011) della concessione eventualmente condizionato -risolutivamente- all’adozione definitiva del Piano. Trattandosi, infatti, di attività di giostraio, la concessione del suolo pubblico non pregiudica la possibilità per il Comune di riottenere prontamente il possesso dell’area, sgombra da manufatti facilmente rimovibili.
Per le suesposte argomentazioni, i motivi di ricorsi sono fondati e il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla le note a firma del Dirigente del Settore Territorio “ad interim” del Comune di Molfetta, nn. 77090 e 77094 del 17.12.2012, e le note a firma del Dirigente del Settore Tributi e Concessioni del Comune di Molfetta, n. 14165 del 26 febbraio 2012 e n. 54517 del 24 settembre 2012.
Condanna il Comune di Molfetta alla rifusione, in favore della società ricorrente Divertilandia snc, delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CAP e spese generali come per legge, nonchè rifusione del contributo unificato, ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)