Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Concessione edilizia – Prescrizioni – Inosservanza – Abusività dell’opera
Le prescrizioni dell’autorità Amministrativa che rilascia la concessione edilizia conformano in concreto l’attività edificatoria al pari degli strumenti urbanistici, con la conseguenze che, ove le stesse siano disattese, l’opera edilizia dovrebbe considerarsi abusiva, salvo che l’inosservanza delle prescrizioni sia addebitabile a specifiche circostanze da accertare caso per caso (nel caso di specie, l’ordinanza di demolizione attiene ad un manufatto pertinenziale ad altro immobile oggetto di nulla osta rilasciato con la prescrizione di demolire detto manufatto pertinenziale. Ne consegue che la mancata demolizione del manufatto non rende quest’ultimo abusivo, bensì quello oggetto di nulla osta, nè la demolizione potrebbe giustificarsi con l’ottemperanza dell’obbligo assunto dal dante causa dell’odierno ricorrente di cedere l’area sulla quale insiste il manufatto, in quanto detta cessione non avrebbe potuto essere a titolo gratuito e sarebbe comunque rimasta allo stato di mera dichiarazione di intenti delle parti).
N. 00758/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01136/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2012, proposto da:
Cataldo Ferrucci, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia n. 37;
contro
Comune di Corato;
per l’annullamento
– dell’ordinanza n.70 del 25.5.2012 emessa dal Dirigente del Settore urbanistica del Comune di Corato, avente ad oggetto: “demolizione immobile posto sulla sede stradale pubblica di via Santarella, riportato nel n.c.e.u. al fg. 32 p.lla 5151”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorchè non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Antonio Calvani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un immobile sito a Corato in via Santarella, censito in catasto al foglio n. 32 allegato E, particella n. 5151, categoria C2, che il Comune di Corato, nel corso del 2008, gli aveva proposto di acquistare.
Il 26 novembre 2011 il Comune revocava la delibera avente ad oggetto l’approvazione del relativo schema di cessione a titolo oneroso ed avviava il procedimento di ingiunzione della demolizione.
All’esito del procedimento, con l’ordinanza impugnata, il Comune intimava al ricorrente, ritenuto responsabile dell’abuso, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01 e dell’art. 825 c.c. sui seguenti presupposti:
– l’immobile interclude la pubblica via Santarella al traffico veicolare;
– i danti causa di Cataldo Ferrucci nel richiedere il nulla osta, poi rilasciato (n. 2 del 5 marzo 1962 e n. 93 del 19 dicembre 1962), alla edificazione del complesso edilizio prospiciente la via Santarella avevano formalmente dichiarato di essere disponibili a demolire l’immobile al fine di rendere la strada definitivamente pubblica fino all’incrocio con viale Vittorio Veneto;
– il complesso edificatorio non avrebbe potuto avere le caratteristiche assentite se non attraverso la cessione ad uso pubblico della parte di via Santarella occupata dall’immobile per cui è causa.
Il ricorrente impugna il provvedimento deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.lg. n. 380/01; violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 – eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità dell’azione amministrativa, carenza di istruttoria: l’immobile non può essere considerato abusivo perchè costruito prima del 1962 e dal provvedimento impugnato non risulta comunque la specificazione dell’interesse pubblico che a distanza di decenni ne imponga la demolizione;
2) violazione dell’art. 42 Cost. – eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, contraddittorietà , sviamento: l’azione amministrativa, in verità , non intende reprimere un abuso, che non esiste, ma acquisire surrettiziamente la proprietà dell’area su cui insiste l’immobile che, al contrario di quanto asserito dal Comune, i danti causa del ricorrente non hanno mai inteso cedere, nè destinare all’uso pubblico;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 241/90 – violazione del giusto procedimento – violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 perchè il Comune non avrebbe in alcun modo valutato gli argomenti contenuti nella memoria del ricorrente.
Accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, sono stati acquisiti, su disposizione del Collegio i documenti versati in atti dal Comune, dai quali risulta che la via Santarella è destinata al pubblico transito veicolare fino alla strettoia determinata dalla presenza dell’immobile, oggetto dell’ordine di demolizione, sulla quale è possibile solo il passaggio pedonale verso viale Vittorio Veneto.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Deve preliminarmente essere respinto il terzo motivo di ricorso perchè manifestamente infondato. La memoria presentata dal ricorrente nel corso del procedimento risulta in verità riscontrata in dettaglio ai punti da 1) a 4) della premessa del provvedimento.
E’ invece fondato il primo motivo.
Occorre premettere in linea di principio che la giurisprudenza (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, sez. I 04/01/2011 n. 2; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I 04/08/2011 n. 517) ammette la prassi amministrativa del rilascio dei titoli edilizi con prescrizioni, chiaramente coerente con il principio di economicità dell’azione amministrativa, perchè, ove ciò non fosse consentito la pubblica amministrazione dovrebbe respingere le istanze non del tutto conformi agli strumenti urbanistici per poi eventualmente riesaminarle emendate delle difformità precedentemente rilevate.
Pertanto le prescrizioni dell’autorità che riceve le richieste di permesso per costruire conformano in concreto l’attività edificatoria al pari degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che, ove siano disattese, l’opera edilizia dovrebbe considerarsi abusiva.
Per quanto detto la demolizione dell’immobile, che risulta peraltro proposta dagli stessi richiedenti i nulla osta rilasciati nel corso del 1962, può essere senz’altro considerata una prescrizione accessiva a detti titoli edilizi.
Tuttavia il fatto che detta prescrizione non sia stata osservata, non può avere l’effetto di mutare in “abusivo” lo stato urbanistico dell’immobile per cui è causa.
E’ infatti pacifico che esso risulta realizzato in data precedente al 1962, dunque in regime di attività edilizia libera, in difetto di contrarie evidenze, onde desumere che l’area occupata dal manufatto fosse parte del centro abitato di Corato, con conseguente necessità di munirsi, ai sensi dell’art. 31 della l. 1150/42, di licenza edilizia per poterla edificare.
L’abuso semmai dovrebbe riguardare il complesso edilizio autorizzato con nulla osta che prevedeva fra le opere da eseguire anche l’abbattimento del manufatto.
Ne consegue che erroneamente il Comune ha ritenuto la mancata demolizione dell’immobile che occlude la via Santarella, motivo per ritenere che il medesimo fosse abusivo.
Neppure trova riscontro la circostanza riportata nella premessa dell’ordinanza secondo la quale i danti causa del ricorrente avrebbero inteso cedere l’area sulla quale insiste il manufatto solo perchè si erano impegnati a demolire il fabbricato, con la conseguenza che oggi il Comune vanterebbe un diritto reale su detta area benchè appartenente al ricorrente come si desume dal richiamo in premessa dell’art. 825 c.c.
Un tale intendimento, benchè incontestato inter partes, non implica che tale cessione dovesse avvenire a titolo gratuito e comunque è restata nulla più che una dichiarazione di intenti inidonea a costituire in capo al Comune un diritto in re aliena, suscettibile di manutenzione in via autoritativa con il provvedimento gravato.
Sotto tale profilo si rivela fondata la censura di sviamento articolata con il secondo motivo di ricorso, che logicamente assorbe le altre censure di eccesso di potere, avendo il Comune fatto ricorso al potere sanzionatorio per la repressione degli abusi edilizi per acquisire la disponibilità materiale di un cespite di proprietà privata.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese in ragione della non agevole ricostruzione di fatti assai risalenti nel tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla l’ordinanza n.70 del 25 maggio 2012 del Comune di Corato.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)