1. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Permesso di costruire – Intervento su bene condominiale – parere del condominio – Necessità – Limiti
2. Processo amministrativo – Giurisdizione esclusiva – Giudizio di accertamento – Domanda – Contenuto
1. L’istruttoria svolta dal Comune nel procedimento che precede il rilascio del permesso di costruire per interventi su un immobile condominiale deve limitarsi ad accertare che le modifiche richieste non alterino la destinazione della cosa e non ne impediscano l’uso agli altri condomini: in tal caso, infatti, secondo la distinzione operata dalla costante giurisprudenza del giudice ordinario e di quello amministrativo, si verte in tema di modifiche non sostanziale per le quali, contrario che per le “innovazioni” destinate ad incidere sulla destinazione funzionale della cosa comune, non è obbligatorio il previo parere condominiale per la loro assentibilità .
2. àˆ inammissibile la domanda di accertamento dell’obbligo del Comune al rilascio del permesso di costruire, atteso che essa fonda su una posizione sostanziale di interesse legittimo dove, a fronte dei poteri autoritativi della p.A. (anche in sede di giurisdizione esclusiva) non è consentito proporre domande di mero accertamento, tanto più se non si verta in fattispecie di silenzio rifiuto.
N. 00741/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2014, proposto da:
Francesco Montaruli, rappresentato e difeso dagli avv. Ciro Testini, Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso l’avv. Tommaso Di Gioia in Bari, via Argiro, n.135;
contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Rossella Chieffi, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14;
nei confronti di
Condominio di via G. Carducci n. 14;
per l’annullamento
del diniego di permesso di costruire prot. n. 3304 del 13/2/2014 notificato in data 17/2/2014;
ove necessario della presupposta nota di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, prot. n. 25420 del 24/12/2013 e della nota prot. n. 17473 del 3/9/2013;
e per l’accertamento
dell’obbligo a carico del Comune di Ruvo di Puglia di rilascio del permesso di costruire richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Tommaso Di Gioia, Ciro Testini e Rossella Chieffi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Sig. Montaruli ha impugnato il diniego opposto dal Comune di Ruvo di Puglia all’istanza volta ad ottenere il permesso di costruire relativo all’ampliamento del vano porta di accesso ad unità immobiliare di sua proprietà , con cambio di destinazione d’uso dell’immobile da abitazione a garage.
Espone il ricorrente di essere proprietario di un locale sito a piano terra del Condominio di via Carducci n. 14, identificato catastalmente al fg. 27 p.lla 2665 sub 1.
Con istanza dell’8.8.2013 presentava istanza avente ad oggetto, unitamente alla modifica della destinazione d’uso, l’ampliamento della porta di accesso di 80 cm, al fine di adibire l’immobile a garage, per esigenze di assistenza dell’anziana madre, afflitta da problemi di deambulazione.
Il Comune, ad integrazione dell’istanza, richiedeva la compilazione di un modello e la delibera di assenso del condominio alla realizzazione dell’ampliamento del vano di accesso.
Ritenendo tale ultima integrazione non dovuta, il ricorrente si asteneva dal produrla.
L’amministrazione comunicava prima i motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire basati sulla necessità di preventiva acquisizione del parere del condominio e, successivamente, il provvedimento definitivo di rigetto.
Lamenta il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, che con il gravato provvedimento il Comune abbia violato gli artt. 1102 e 1117 del codice civile, agendo con eccesso di potere, difetto di istruttoria e sviamento.
Ai sensi dell’art. 1102 c.c. ciascun condomino può usare della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non limiti il diritto altrui ad utilizzarla. L’intervento di ampliamento di soli 80 cm non comporterebbe alcuna alterazione della destinazione della facciata e non impedirebbe l’uso della stessa agli altri condomini.
Trattandosi di intervento ammesso e relativo all’esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà , esso non necessiterebbe di alcun atto di preventivo assenso da parte del condominio.
Con il secondo motivo di ricorso il sig. Montaruli contesta la violazione degli artt. 11 e 20 del D.P.R. 380/2001, eccesso di potere e sviamento.
Il permesso di costruire, in conformità alle citate norme, fa “salvi i diritti dei terzi”. Ne deriva che l’amministrazione non sarebbe tenuta alla verifica della natura dell’intervento, con particolare riferimento a quella relativa al carattere pertinenziale del medesimo, da cui discende la possibilità di effettuare l’intervento senza acquisire preventivo consenso da parte del condominio.
Il ricorrente, oltre all’annullamento dei provvedimenti di diniego del permesso di costruire, ha chiesto anche l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di rilasciare il titolo edilizio richiesto.
Si è costituito il Comune di Ruvo di Puglia che ha ribadito la necessità del previo consenso del condominio, in quanto l’intervento oggetto di richiesta di permesso di costruire riguarda parti comuni dell’edificio, ed ha chiesto, pertanto, la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 4 giugno 2014 il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
In via preliminare, il Tribunale osserva che, in relazione agli atti di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità .
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il provvedimento di diniego del Comune si fonda unicamente sulla mancata acquisizione del previo parere favorevole del condominio riferito all’intervento su parte comune dell’immobile, per il quale il ricorrente ha presentato istanza finalizzata al rilascio del permesso di costruire.
Ebbene, non essendo indicato nessun altro motivo ostativo, è alla verifica della necessità del richiesto parere che si riconduce la legittimità dei gravati provvedimenti.
L’intervento richiesto incide sulla facciata dell’immobile, in particolare sul muro perimetrale, che ai sensi dell’art. 1117 cod. civ. è parte comune del condominio.
Ai sensi dell’art. 1102 cod. civ. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Dalle norme appena richiamate si evince che le modifiche apportate dal singolo condomino nel proprio interesse, se non alterino la destinazione della cosa e non ne impediscano l’uso agli altri partecipanti, non richiedono il consenso del condominio.
Quest’ultimo è, invece, necessario con riferimento all’intervento che incida sulla destinazione funzionale della cosa comune, in quanto alteri l’entità sostanziale o la destinazione originaria della cosa comune.
La giurisprudenza ha distinto la fattispecie delle “innovazioni” soggette al preventivo parere del condominio, dalle ipotesi di “modifiche” non sostanziali che il singolo condomino può autonomamente apportare (Cass. Sez. II, sentenza n. 8830/2003; Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, sent. 740 del 17 aprile 2014).
Nell’ipotesi di modifiche non sostanziali, il singolo condomino, potendo agire autonomamente, può rivolgersi all’amministrazione per richiedere il titolo abilitativo dell’intervento edilizio.
Nel caso in esame se, come sostiene il ricorrente, l’amministrazione non è chiamata a svolgere complesse indagini volte a ricostruire le vicende concernenti la titolarità del bene oggetto dell’intervento progettato, essa è, comunque, tenuta a verificare se l’istanza edificatoria sia sorretta dalla effettiva disponibilità del predetto bene e se l’intervento sia consentito unilateralmente al richiedente.
Proprio dalla verifica della natura dello specifico intervento, il Comune avrebbe dovuto desumere che l’ampliamento di 80 cm del vano di accesso all’immobile di proprietà del ricorrente non apporta “innovazioni” alla cosa comune, costituendo piuttosto una mera modifica soggetta ai limiti di cui all’art. 1102 del cod. civ, ma unilateralmente ammessa in capo al singolo condomino.
L’amministrazione, pertanto, nel caso di modifiche che il condomino può apportare unilateralmente alla cosa comune nel rispetto dei limiti di legge, non può subordinare il rilascio del titolo abilitativo alla previa acquisizione del parere del condominio.
In tal senso il ricorso è fondato e il gravato provvedimento diniego del permesso di costruire, per come motivato, deve essere annullato.
Il Collegio ritiene, invece, inammissibile la domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di Ruvo di Puglia di rilasciare il permesso di costruire richiesto, proposta dalla parte ricorrente. Tale domanda appare, infatti, inammissibile in quanto, vertendosi in tema di interessi legittimi, a fronte dei poteri autoritativi spettanti alla P.A. in materia urbanistica ed edilizia, non è consentito (nemmeno in sede di giurisdizione esclusiva) proporre domande di mero accertamento, tanto più che nella fattispecie concreta de qua non si è in presenza di un silenzio rifiuto.
Attesa la particolarità della natura della controversia, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 3304 del 13.02.2014 di diniego del permesso di costruire e in parte lo dichiara inammissibile per le ragioni indicate in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)