Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Sospensione facoltativa dal servizio – Art. 916 Codice Ordinamento militare – Imputazione per gravi reati – Sussiste – Fattispecie

E’ esente da vizi l’applicazione della misura di sospensione precauzionale dall’impiego, di cui all’ art. 916, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), disposta nei confronti del personale militare in caso di imputazione per reati per i quali l’eventuale condanna comporterebbe la perdita di grado, qualora siano evidenti e prevalenti le ragioni d’interesse pubblico dell’Amministrazione rispetto all’interesse del dipendente a riprendere l’attività  lavorativa  (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto inconferente la considerazione che i gravi fatti addebitati sarebbero stati compiuti per via telematica al di fuori dell’orario di lavoro).

N. 00727/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaello Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta e Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso lo studio legale Panizzolo in Bari, via M. Celentano, 27; 

contro
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la stessa domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa concessione di misure cautelari
– del decreto del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare, n. 636 del 19.12.2013, notificato in data 17.01.2014, con il quale è stato disposto il transito dell’odierno ricorrente <<nella posizione di stato di sospeso precauzionalmente dall’impiego a titolo facoltativo a far data dal 1° ottobre 2013, ai sensi del comma secondo dell’articolo 915 e dell’articolo -OMISSIS-del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66>> ;
– del parere favorevole all’adozione della misura cautelare della sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo, formulato il 28.11.2013 dal Comandante delle Forze operative terrestri;
– di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè ignoto, nella misura in cui risulti lesivo, ivi compresa, ove occorra, la nota della Direzione generale per il personale militare n. M-D GMIL 2 VDGC I 3 0333243 del 10.12.2013;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 15 maggio 2014 la dott.ssa Paola Patatini;
Uditi per le parti i difensori, avv. Angelo Giuseppe Orofino, Avv. Anna Floriana Resta e avv. dello Stato Donatella Testini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Visto il provvedimento impugnato con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente, -OMISSIS-, la misura della sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo, ai sensi degli artt.-OMISSIS-
Considerato che ricorrono nella specie tutte le condizioni, di fatto e di diritto, per l’applicazione di tale misura, atteso che il ricorrente è imputato dei reati di cui agli artt.-OMISSIS- e che l’ eventuale condanna per tali reati comporterebbe la perdita del grado, verificandosi pertanto il presupposto richiesto dall’art.-OMISSIS-per l’adozione della misura de qua;
Ritenuto che non sussistono i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, essendo invero più che evidenti e prevalenti le ragioni di interesse pubblico dell’Amministrazione rispetto all’interesse del ricorrente a riprendere la propria attività  lavorativa;
Ritenuta inoltre inconferente la considerazione che i gravi fatti addebitati sarebbero stati compiuti per via telematica al di fuori dell’orario di lavoro – e che quindi non potrebbero portare alcun discredito al corpo di appartenenza – attesa la natura cautelare della misura adottata dall’Amministrazione;
Visto che le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento di euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) in favore del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, a titolo di spese processuali, oltre ad accessori per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di Rullo Salvatore, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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