Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Trasferimento – Diniego di ammissione alla procedura di conferimento – Sospensione cautelare del provvedimento impugnato – Riesame – Necessità   – Ragioni

Sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare -ai soli fini del riesame da parte dell’Amministrazione- di sospensione dell’efficacia del diniego di ammissione alla procedura di conferimento in relazione all’istanza di trasferimento presentata da militare della Guardia di Finanza, qualora nell’impugnato provvedimento non risultino esplicitate le specifiche ragioni di servizio ritenute ostative all’accoglimento dell’istanza e non risultino adeguatamente valutare le esigenze relative alla salvaguardia della continuità  assistenziale e terapeutica.

N. 00344/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00687/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2014, proposto da:

D. T., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Bello in Bari, via Arcivescoco Vaccaro N. 45;

contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale Italia Meridionale Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza – Regionale della Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 0169581/14 dell’11.4.2014 del Comando Provinciale di Bari della Guardia di Finanza, notificata in data 16.4.2014;
– del provvedimento del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale di cui al foglio n. 16632/14 al 2.4.2014 – e della relativa trascrizione del Comando Regionale Puglia con foglio n. 160877/4 del 7.4.2014;
– dei non conosciuti “parere medico legale del Dirigente il Servizio Sanitario alla sede di Bari” e del “parere espresso dal Comandante Regionale Puglia” richiamati nel suindicato provvedimento del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale;
– della nota prot. n. 0036273/14 del 24.1.2014 (notificato in data 1.3.2014) del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza;
– di ogni ulteriore atto agli stessi presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Comando Interregionale Italia Meridionale Guardia di Finanza;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Paolo Bello e avv. dello Stato Donatella Testini;
 

Considerato che nell’impugnato provvedimento non risultano esplicitate le specifiche ragioni di servizio ritenute ostative all’accoglimento dell’istanza;
Considerato che non appaiono adeguatamente valutate le esigenze prospettate dal ricorrente e relative alla salvaguardia della continuità  assistenziale e terapeutica;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la suindicata domanda cautelare, ai soli fini del riesame da parte dell’Amministrazione.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)