Pubblico impiego – Concorso –  Mobilità  orizzontale per copertura un posto – Profilo professionale “avvocato” cat. D – Istanza di misura cautelare – Partecipazione a procedura ancora in corso – Non sussiste attualità  periculum in mora

Va respinta l’invocata richiesta di misura cautelare avverso gli atti di indizione della procedura di mobilità  orizzontale, in particolare per quella finalizzata alla copertura di un posto per il profilo professionale di “avvocato” categoria D, nel caso in cui il ricorrente ha partecipato alla procedura (a oggi ancora) in corso di definizione: sicchè, allo stato, non sussiste alcun danno, essendo questo eventuale e connesso all’esito della procedura sopradetta.

N. 00348/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00651/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2014, proposto da:

Loredana Lucatorto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Augusto e Roberto D’Addabbo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Abate Gimma, 147;

contro
Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Umberto I, 62; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione di G.P. n. 23 del 14.02.2014, pubblicata sull’Albo Pretorio il 26.02.2014, recante l’approvazione del nuovo Regolamento sulle procedure di mobilità  orizzontale, nella parte in cui, per le procedure di mobilità  orizzontale, relative alla categoria D, è stata prevista la modifica dei criteri di valutazione dei titoli e l’introduzione del colloquio;
– della determinazione dirigenziale n. 2683 dell’08.04.2014, con la quale è stata indetta la procedura di mobilità  orizzontale tra profili professionali e, in particolare, per quanto qui di interesse, quella finalizzata alla copertura di un posto per il profilo professionale di “Avvocato” categoria D; nonchè di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, presupposto e/o consequenziale, comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione di G.P. n. 26 del 17.02.2014, pubblicata sull’Albo Pretorio il 03.03.2014, recante l’approvazione del piano assunzionale per l’anno 2014 ed il piano triennale di programmazione dei fabbisogni 2014/2016, nella parte in cui, pur prevedendo la copertura di 1 posto di “Avvocato” categoria D, posizione economica D3, mediante mobilità  orizzontale tra profili professionali nell’ambito della medesima categoria e posizione economica, non ha contemplato l’utilizzo della graduatoria approvata della procedura di mobilità  espletata nel 2012;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 giugno 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Roberto D’Addabbo, per la ricorrente, e avv. Giovanni Vittorio Nardelli, per la Provincia resistente;
 

Considerato che la ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità  orizzontale – avviata in esecuzione del Regolamento qui impugnato – ad oggi ancora in corso di definizione;
Rilevato che allo stato non sussiste alcun danno, essendo questo eventuale e connesso all’esito della procedura sopradetta;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge allo stato l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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