Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Diniego concessione finanziamento – Atto meramente confermativo – Impugnazione – Domanda cautelare – Fondatezza – Sussistenza

Va sospeso in via cautelare il provvedimento dell’Amministrazione che deneghi la concessione di un finanziamento mediante assunzione di un atto meramente confermativo di un precedente diniego già  impugnato e sospeso cautelarmente ai fini del riesame della pretesa della ricorrente, che sia stato emesso all’esito di detto riesame e munito di motivazione già  ritenuta  non sufficientemente congrua.

N. 00320/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01473/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Lanzo S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Terruli, con domicilio eletto presso Annamaria Leporale, in Bari, Piazza Diaz, n. 11;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto presso Antonella Loffredo, in Bari, Avvocatura della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33; 

nei confronti di
Edizioni Ad Maiora S.a.s. di Calabrese G. & C., Food Safety Lab S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 568 del 22 luglio 2013, pubblicata in BURP n. 103 del 25 luglio 2013, avente ad oggetto “POR PUGLIA – FSE.2007-2013-Ob. 1 Convergenza ASSE II- Occupabilità : Avviso pubblico n. 1/2012: Credito d’imposta per l’occupazione di lavoratori svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno. Approvazione 3° Elenco e notifica schema polizza fideiussoria e delle linee guida per la verifica della spesa – Approvazione rettifiche”, nella parte in cui non ammette la società  ricorrente al finanziamento;
nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso principale ed in quello per motivi aggiunti;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte il difensore avv. Francesco Terruli;
 

Rilevato che l’Ordinanza cautelare n. 743 del 19 dicembre 2013, con il quale è stato disposto il riesame della posizione di parte ricorrente rispetto alla concessione dei finanziamenti per cui è causa, non risulta essere stata impugnata;
Rilevato che, all’esito del disposto riesame, è stato emesso un provvedimento meramente confermativo della determinazione già  impugnata in sede di ricorso principale, munito di una motivazione di esclusione (mancanza della sottoscrizione del delegante sull’atto di delega) già  considerata non sufficientemente congrua sulla base della citata Ordinanza;
Considerato che, di conseguenza, appare applicabile, al caso di specie, l’art. 21 septies L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare di cui al ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)