1. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Contratti pubblici – Gara –  Motivo di ricorso irrilevante ai fini dell’aggiudicazione – Tutela cautelare – Non sussiste


2. Contratti pubblici – Gara – Affidamento servizi di assistenza domiciliare “home maker” – Commistione tra criteri di valutazione e requisiti di partecipazione – Illegittimità  – Non sussiste

1. Nell’ipotesi in cui la ricorrente non provi l’interesse a coltivare censure sostanzialmente irrilevanti ai fini dell’aggiudicazione della gara, tali doglianze non appaiono idonee a supportare la richiesta misura cautelare. (Nella specie il Collegio ha evidenziato che l’accoglimento della censura sollevata avrebbe comportato solo la riduzione del distacco con la prima aggiudicataria ma non l’attribuzione di un punteggio superiore a quello conseguito dalla stessa).


2. Non appare fondato, pur nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il motivo di ricorso con cui si deduca la commistione tra criteri di valutazione e requisiti di partecipazione, laddove oggetto peculiare dell’appalto sia l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare – home maker – in cui determinate caratteristiche dell’offerente possono legittimamente costituire elementi di valutazione delle offerte.

N. 00338/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00683/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2014, proposto da:

Società  Cooperativa Sociale Esedra, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Palazzo, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Loiacono in Bari, via Abate Gimma n. 147;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossana Lanza e Rosa Cioffi, con domicilio eletto in Bari, via P. Amedeo n. 26; 

nei confronti di
Gea Società  Cooperativa Sociale, in proprio e quale mandataria in A.T.I. con Progetto Città  Società  Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto in Bari, corso Cavour 31; Progetto Città  Società  Cooperativa Sociale; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’Avviso di Procedura Ristretta 513001 “Affidamento della gestione del servizio home maker – servizio di assistenza domiciliare indetto dal Comune di Bari e relativi allegati, pubblicato sul sito internet comunale in data 7 marzo 2013;
– delle Determinazioni del Dirigente della Ripartizione Solidarietà  sociale del Comune di Bari n. 2012/200/00705 del 07.12.2012 e n. 2013/200/00106 del 04.03.2013 (non conosciute), con le quali si è approvato il capitolato speciale per l’appalto;
– nonchè di tutti gli atti ai medesimi presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e della Gea Società  Cooperativa Sociale in proprio e quale società  mandataria del costituendo R.T.I. con Progetto Città  Società  Cooperativa Sociale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Palazzo, Rosa Cioffi e Giuseppe Cozzi;
 

Rilevato che, in punto di fumus, le doglianze prospettate dalla ricorrente non appaiono idonee a supportare la richiesta misura cautelare;
Rilevato, in particolare, che ad un sommario esame, non sembra suscettibile di positivo apprezzamento il primo motivo di ricorso, atteso che, in disparte la sua fondatezza o meno, il ricorrente non prova l’interesse a coltivare la censura de qua in ragione della sua sostanziale irrilevanza ai fini dell’aggiudicazione della gara (il suo accoglimento, infatti, comporterebbe solo la riduzione del distacco con la prima aggiudicataria ma non l’attribuzione di un punteggio superiore a quello conseguito dall’aggiudicatario);
Rilevato, inoltre, che anche l’ulteriore motivo di ricorso con cui si deduce la commistione tra criteri di valutazione e requisiti di partecipazione sembra superabile in considerazione del carattere peculiare dell’appalto in questione, avente ad oggetto un servizio delicatissimo di assistenza domiciliare – home maker – in cui determinate caratteristiche dell’offerente possono legittimamente costituire elementi di valutazione delle offerte;
Ritenuto, infine, che non può darsi rilievo nella presente fase all’interesse strumentale alla riedizione della gara pur fatto valere dal ricorrente;
Ritenuti, pertanto, insussistenti i presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm.;
Considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)