1. Processo amministrativo – Tutela cautelare – Presupposti – Periculum in mora – Interesse economico – Assenza di danno grave ed irreparabile
2. Processo amministrativo – Tutela cautelare – Giudizio di compatibilità ex art. 13, D.M. 6 luglio 2012 – Superamento dei parametri previsti dalla norma
1. Non è accoglibile la richiesta di concessione dell’istanza cautelare avverso il diniego del titolo autorizzativo in tema di energie rinnovabili ove il pregiudizio lamentato sia circoscritto al mero interesse economico alla partecipazione alla gara del G.S.E. per l’attribuzione degli incentivi di cui al D.M. Mise 6 luglio 2012, sempre risarcibile per equivalente monetario.
2. In base all’art. 13 del D.M 6 luglio 2012, ai fini della partecipazione alla procedura d’asta per l’assegnazione degli incentivi in tema di energie rinnivabili, la possibilità di sostituire il titolo autorizzativo con il giudizio di compatibilità ambientale riguarda soltanto gli impianti con potenza non superiore a 20 MW (nella specie, l’impianto del ricorrente recava una potenza superiore, dunque non poteva pretendere l’applicazione della norma agevolativa)
N. 00339/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01342/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Edp Renewables Italia s.r.l. (già Energia in Natura s.r.l.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Viola, Mario Bucello, Feliciano Palladino, Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Macchione in Bari, via F. Crispi N.6;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura della Regione Puglia al Lungomare N. Sauro n. 31; Comune di Lucera;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del Decreto del Dirigente dell’Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia – Servizio Ecologia n. 62/2014, avente ad oggetto “Diniego di proroga del’efficacia del provvedimento di V.I.A. D. D. n. 464 del 18 ottobre 2010”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 per le parti i difensori avv.ti Simona Viola, Giuseppe Macchione e Feliciano Palladino; Tiziana Teresa Colelli;
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sussistere il periculum in mora necessario per la concessione della misura cautelare così come richiesta;
Rilevato che, in base alla prospettazione dei fatti così come allegata da parte ricorrente, vi sia, in particolare, l’assenza dichiarata di un danno grave e irreparabile, in quanto il pregiudizio lamentato in sede cautelare risulta concentrato sull’interesse economico della ricorrente alla partecipazione alla gara del G.S.E. per l’attribuzione degli incentivi di cui al D.M. MISE 6 luglio 2012, in base al quale il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alle relative procedure di asta avrà scadenza, in base al notorio giudiziario dell’Ufficio, il 26 giugno p.v.;
Rilevato, altresì, che l’art. 13 del D.M. 6 luglio 2012, ai sensi del quale ai fini della partecipazione alla procedura d’asta, per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW, il possesso del titolo autorizzativo oppure del titolo concessorio è sostituito dal giudizio di compatibilità ambientale; non risulta applicabile all’impianto in questione, in quanto avente potenza superiore;
Considerato, inoltre, che tale interesse economico costituisce una mera “chance” di un utile di impresa futuro ed eventuale, la cui consistenza patrimoniale appare di per sè comunque risarcibile per equivalente all’esito delle complesse valutazioni del caso di specie che potranno essere svolte nella competente sede di merito;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare di cui al ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)