Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Bando per finanziamenti – Impugnazione provvedimento scorrimento posizione in graduataria – Mancata notifica ricorso a controinteressato – Inammissibilità  ex art. 41, comma 2 c.p.a..

Nel caso in cui col gravame si contesta sostanzialmente lo slittamento in graduatoria per l’ottenimento di finanziamenti alla proprietà  rurale della ricorrente esso, a pena d’inammissibilità  ex art. 41, comma 2 c.p.a., va notificato ad almeno un controinteressato collocato in posizione migliore rispetto alla ricorrente e non, come accaduto nella specie, a uno in posizione deteriore: infatti, un ipotetico accoglimento del ricorso non determinerebbe alcun danno alla sfera giuridica di quest’ultimo il quale, punto, si colloca comunque oltre la posizione della ricorrente. 

N. 00704/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00527/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Panebarca Barbara, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca D’Apollo e Claudio Venditti, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Bonifacio in Bari, corso Vittorio Veneto, 6;

contro
Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;
Regione Puglia;

nei confronti di
Pietro Tartaglia;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del Consiglio di amministrazione del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvata il 24.1.2014 con cui è stata predisposta la graduatoria di attribuzione dei punteggi pubblicata sul sito internet del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l. in data 29.1.2014, relativa al bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto per il Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007 – 2013 Fondo F.E.A.S.R. ASSE III – Qualità  della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale Misura 313 – Incentivazione di attività  turistiche Azione 5 – Creazione di strutture di piccola ricettività ;
– di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 per le parti i difensori avv.ti Claudio Venditti e Giuseppe Mescia;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che la ricorrente Panebarca Barbara contesta sia con l’atto introduttivo sia con i motivi aggiunti il proprio inserimento nella graduatoria finale del 24.1.2014 relativa agli aiuti per il programma di sviluppo rurale nella posizione n. 13, a seguito del disposto riesame ad opera della Amministrazione resistente; che, infatti, il GAL accoglieva varie istanze di riesame (tra cui quelle di Goduto Maria Pia e di Petito Maria), con ciò determinando lo slittamento della posizione della Panebarca dalla n. 11 (di cui alla originaria graduatoria del 6.11.2013) alla attuale n. 13;
Rilevato, altresì, che sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti sono stati notificati, oltre che al GAL Meridaunia, unicamente a Tartaglia Pietro; che il Tartaglia nella originaria graduatoria del 6.11.2013 era inserito nella posizione n. 40, ben oltre la collocazione della ricorrente; che nella nuova graduatoria del 24.1.2014 il Tartaglia è inserito nella posizione n. 49, comunque oltre la posizione della odierna deducente;
Considerato che il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, mira sostanzialmente a contestare lo slittamento in graduatoria della Panebarca; che, tuttavia, la stessa ha omesso di notificare sia l’atto introduttivo sia i motivi aggiunti ad almeno un controinteressato (per esempio Goduto Maria Pia ovvero Petito Maria, nell’ultima graduatoria del 24.1.2014 collocate rispettivamente nella posizione n. 2 e n. 8, e quindi prima della ricorrente); che, infatti, un ipotetico accoglimento del presente ricorso determinerebbe un danno alla sfera giuridica delle due citate controinteressate e non già  del Tartaglia (unico destinatario della notifica del ricorso) il quale – come visto – si colloca comunque oltre la posizione della Panebarca;
Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare l’inammissibilità  del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, per omessa notifica ad almeno un controinteressato;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente Panebarca Barbara al pagamento delle spese di giudizio in favore del GAL, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria