Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Inammissibilità  – Ordinanza emessa dal G.O. – Spese fase cautelare davanti al G.d.L. – Fattispecie

àˆ inammissibile l’azione di ottemperanza proposta avverso le ordinanze cautelari emesse dal G.O., non avendo queste autorità  di giudicato, con la conseguenza che la domanda di esecuzione delle misure interinali disposte dal medesimo giudice, va proposta in via esclusiva allo stesso G.O. competente per la fase cautelare (nel caso di specie, tale principio è stato ritenuto applicabile ex artt. 669 duodecies c.p.c. e 112 c.p.a., anche alle statuizioni definitive in ordine alle spese di lite della fase cautelare esperita innanzi al giudice del lavoro).

N. 00707/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01685/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2013, proposto da: 
Giuseppe Montemurro, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Cardanobile, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Lucera n. 4; 

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca; 

per l’ottemperanza
– dell’ordinanza cautelare del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, Dott. Minervini, depositata il 10.07.2012, notificata in forma esecutiva il 14.08.2012, esecutiva ex lege e divenuta definitiva per mancata impugnazione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 per le parti i difensori avv. Paola Di Brindisi, per delega dell’avv. Fabio Cardanobile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente ex art. 700 c.p.c. e per l’effetto, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca ed all’Ufficio Scolastico Regionale di trattenerlo in servizio fino al compimento del 66° anno di età , condannando altresì le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle competenze di causa liquidate in € 1.200,00, oltre al rimborso del C.U., I.V.A. e C.A.P., come per legge.
Non avendo le Amministrazioni intimate provveduto al pagamento delle spese di lite, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a..
Alla camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1 Come affermato da consolidata giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano motivi per discostarsi, la domanda di esecuzione delle misure cautelari disposte dal giudice ordinario va proposta in via esclusiva alla stesso giudice (ordinario) competente per la fase cautelare ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c..
Sul punto va precisato che le ordinanze cautelari emesse dal giudice ordinario, non avendo autorità  di giudicato – anche in seguito alla riforma della tutela cautelare civile di cui alla L. 80/2005 – non rientrano tra i provvedimenti giurisdizionali nei cui confronti può essere proposta l’azione di ottemperanza (Tar Puglia – Bari, I sez., n. 670/2013).
Detti provvedimenti cautelari sono infatti legati a situazioni di fatto puntuali e mutevoli, che esigono l’immanente controllo dello stesso giudice che le ha esaminate e non possono essere attribuite ad un giudice diverso (ex plurimisT.A.R. Lazio – Latina, 13 novembre 2004, n. 1168; T.a.r. Napoli, sez. V, n. 13959 del 26.12.2003).
Il principio è valido anche per le statuizioni definitive in ordine alle spese della fase cautelare, atteso che l’art. 669-duodecies c.p.c. rimette all’A.G.O. l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro, devolvendo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare la soluzione di ogni questione insorta.
Tale conclusione è confermata anche dall’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, il cui art. 112 richiede per l’azione di ottemperanza l’equiparazione del provvedimento al quale ottemperare alla sentenza passata in giudicato, non configurabile – come appena precisato – nel caso di specie (cfr. sent. Consiglio di Stato del 26/10/2010, N. 7627).
In mancanza della costituzione dell’Amministrazione intimata, nulla si dispone per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria