Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza giudice del lavoro – Giudicato – Inutile decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni ai fini del pagamento – Accoglimento
 

 

Merita accoglimento l’istanza intesa all’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, nella specie Tribunale in funzione di giudice del lavoro, recante la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di danaro ed alle spese di lite che sia passata in cosa giudicata e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai fini del pagamento di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 convertito in L. n. 30/97.

N. 00700/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01585/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2013, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Porcelluzzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Trisorio Liuzzi, in Bari, via Andrea da Bari, n. 35; 

contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 2299/2013 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, avente ad oggetto rivalutazione dell’indennizzo per danni da emotrasfusione;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 22 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, comma 8;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Domenico Porcelluzzi e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2299, depositata in data 18 giugno 2013 e resa nell’ambito della controversia intercorsa tra l’odierna ricorrente -OMISSIS- (attrice) ed il Ministero della Salute (convenuto), il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro così decideva:
“(¦) 1) condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore della Sig.ra -OMISSIS-dell’importo di euro 3.637,96 quale saldo dovuto al 31.12.2008 per la rivalutazione dell’indennità  integrativa speciale dell’assegno vitalizio ex lege n. 210/92 percepito (7ª ctg), oltre gli importi successivamente a maturarsi fino al soddisfo e gli accessori di legge ex art. 429 c.p.c.
2) condanna il medesimo Ministero della Salute alla corresponsione della somma di euro 1.000,00= a titolo di competenze legali, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del procuratore distrattario. (¦)”.
La sentenza de qua è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini di legge, come confermato dalla attestazione resa ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla Cancelleria presso il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in data 24.9.2013.
La sentenza veniva notificata al Ministero della Salute in data 17.12.2013.
Tuttavia, alla notifica non seguiva l’adempimento, nonostante il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Pertanto, il ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della menzionata sentenza civile passata in giudicato.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il predetto ricorso sia fondato.
Nel caso di specie, legittimamente il ricorrente si è rivolto al giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. a fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento, da parte del Ministero della Salute, al giudicato formatosi sulla sentenza, la domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza n. 2299/2013 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento da parte dell’Amministrazione convenuta.
Per il caso di persistente inadempienza del Ministero della Salute, si nomina sin d’ora, il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure – Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.
Vanno, altresì, poste a carico del Ministero della Salute le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 2299/2013 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, con il pagamento degli importi in essa indicati;
2) nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure – Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà  entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente;
3) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidandole in € 500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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