Pubblica sicurezza – Licenza di porto d’armi – Rinnovo – Diniego – Detenzione stupefacenti – Episodio risalente e isolato – Insufficienza

Un unico e risalente episodio di detenzione di stupefacenti non può ritenersi, di per sè, atto ad escludere la sussistenza dei necessari requisiti di affidabilità  in capo al soggetto che aspira al rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi. 

N. 00662/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2012, proposto da: 
S. N., rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Basso, Annalisa Agostinacchio, Luigi Volpe, con domicilio eletto presso Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B; 

contro
Ministero dell’Interno, Questura di Bari, U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto privo di numero di protocollo del 28 06 2012 a firma del Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Bari, notificato al ricorrente in data 15.07.2012, con il quale a seguito di nuova istruttoria è stata respinta l’istanza di revoca del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ove occorra della nota della Prefettura di Bari prot.17/6d/Area O.P. 1 bis del dì 11.11.2011 di preavviso di diniego dell’accoglimento della richiesta di revoca del decreto di divieto detenzione armi e munizioni, nonchè di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale allo stato non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Bari e di U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Salvatore Basso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 20 settembre 2012 e depositato in Segreteria il successivo 4 ottobre, S. N. impugna il provvedimento della Prefettura di Bari, notificato il 15 luglio 2012, con il quale è stata respinta la richiesta, dal medesimo presentata, di revoca del decreto, in data 7 luglio 2010, con il quale la medesima Prefettura, ex art. 39 TU LL:P.S. gli aveva fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Il ricorrente articola la seguente doglianza: “violazione e falsa applicazione artt. 11 e 39 del R. D. 18 giugno 1931 n. 773 – violazione art. 3 L. 241/90; eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, contraddittorietà , difetto ed insufficienza di motivazione ed istruttoria e illogicità .”
In data 9 ottobre 2012 si è costituita in giudizio, per l’intimata amministrazione, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, la quale ha depositato la relazione della Prefettura del 25.9.2012 con l’allegata documentazione.
Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2012 (ordinanza n. 792/2012) la Sezione ha respinto, sull’insussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile, l’ istanza cautelare proposta.
Con memoria depositata il 4 aprile 2014, il ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il punto di fatto va premesso:
– l’odierno ricorrente era titolare di porto d’armi ad uso caccia, rilasciato dalla Questura di Bari in data 10 settembre 2008, e detentore di un fucile Beretta calibro 12;
– in data 6 gennaio 2010 i Carabinieri di Castellaneta (TA) fermavano il ricorrente, unitamente ad altre tre persone, nei pressi di una discoteca e nel corso della perquisizione del veicolo rinvenivano un quantitativo di hascisc; sicchè trasmettevano una nota al Prefetto di Bari con la quale proponevano l’applicazione nei confronti del Nettis del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni;
– con decreto in data 7 luglio 2010 prot. N. 1723, il Prefetto di Bari emanava decreto ex art. 39 del T.U. LL.P.S., nei confronti del Nettis;
– l’odierno ricorrente, in data 20 settembre 2010, proponeva istanza al Prefetto per la revoca del divieto di detenzione di armi, affermando di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti di alcun tipo e producendo il referto dell’analisi tossicologica del cappello dal quale risultava la insussistenza di tracce di cannabinoidi nei capelli;
– solo in data 11 novembre 2011 la Prefettura riscontrava l’istanza, comunicando l’avvio di procedimento per diniego della richiesta di revoca del decreto di divieto di detenzione armi;
– il ricorrente depositava propria memoria difensiva e il 28 giugno 2012 veniva emesso il diniego qui impugnato.
Il suddetto provvedimento negativo si regge sulla seguente scansione motivazionale:
<< PRESO ATTO che con provvedimento n. Cat.6/F-P.A./2010 del 14.1.2011 la Questura di Bari ha disposto la sospensione del porto di fucile uso caccia nei confronti del sig. Nettis Stefano;
PRESO ATTO, altresì, che avverso il predetto provvedimento di sospensione del porto di fucile è stato promosso ricorso gerarchico, respinto con decreto Prefettizio n. Prot.8791/Cont/Area O.P. 1 Ter del 25/05/2011, in quanto il D.P.R. del Ministero della Sanità  del 28/04/2008, prescrive che l’assunzione anche occasionale di sostanza stupefacente costituisce causa di diniego di un’autorizzazione di polizia;
CONSIDERATO che, allo stato, dall’esito delle verifiche esperite presso i competenti organi di polizia non risultino sopravvenuti motivi sufficienti, atti a dimostrare l’assoluta affidabilità  del soggetto, quale requisito soggettivo richiesto dalla legge per la detenzione delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti, bensì sono sopravvenuti i suindicati provvedimenti amministrativi sfavorevoli, sempre in materia di armi, quali la sospensione del porto di fucile uso caccia da parte del Questore di Bari ed il successivo decreto prefettizio di respingimento del ricorso
gerarchico promosso dal Sig. Nettis Stefano;
LETTE le osservazioni e ritenuto che non introducano elementi che possano consentire una favorevole valutazione, in quanto la detenzione di anni e munizioni esige una condotta assolutamente irreprensibile, immune da rimproveri, anche remoti nel tempo;
RITENUTO. pertanto, di respingere l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti avanzata in favore del Sig. Nettis Stefano, per carenza dei prescritti requisiti soggettivi di assoluta affidabilità , a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; >>.
Il ricorso risulta fondato.
Nell’esercizio dell’attività  di prevenzione, l’Autorità  di polizia è competente a rilasciare un’autorizzazione preventiva per il possesso di quei beni o per l’esercizio di quelle attività , che possono costituire un pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica.
Le autorizzazioni di polizia (art. 11 del R.D. 18.6.1931 n. 773 TULPS) presuppongono che il richiedente sia immune da determinati precedenti penali (condanna a pena superiore a tre anni per delitto non colposo, non seguita da riabilitazione), non sia sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza, non sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale e risulti di buona condotta.
In difetto di tali presupposti (art. 11, 1° comma) l’autorizzazione deve essere negata.
Quando il soggetto abbia subito altre condanne penali, per reati espressamente indicati (art. 11, 2° comma) l’autorizzazione può essere negata.
E’ superfluo sottolineare la correlazione tra i requisiti soggettivi per il conseguimento delle autorizzazioni di polizia e la natura dell’interesse pubblico tutelato (sicurezza pubblica): i precedenti penali o la cattiva condotta lasciano presumere un uso scorretto o pericoloso dell’autorizzazione e per questo ne impediscono o ne sconsigliano il rilascio.
In particolare, per quanto viene in rilievo nella fattispecie all’esame, va rilevato che l’art. 39 del TULPS prescrive che “Il Prefetto ha facoltà  di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.
Si tratta di un divieto che interviene ad inibire la stessa detenzione e non già  il solo porto dell’arma, quindi con un ambito più vasto dell’art. 43 (revoca del porto d’armi) del cit. T.U. e con una finalità  di prevenzione ancora più marcata, anche se, va detto, spesso l’adozione di tale provvedimento è strettamente connesso con quello di revoca del porto d’armi.
La disciplina dettata dall’art. 39 del TULPS è diretta al presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonchè a prevenire la commissione di reati che possano essere agevolati dall’utilizzo del messo di offesa.
Il beneficiario del provvedimento concessivo dell’autorizzazione alla detenzione di armi deve quindi mantenere una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonchè delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati (cfr. Cons. St. Sez. VI, 13 luglio 2006 , n. 4487, Sez. VI,. 12 febbraio 2007 n. 535).
Nel condurre tale apprezzamento – secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale – l’Autorità  di P.S. deve procedere non già  per via di meri automatismi ma mediante un approfondito e complessivo accertamento della pregressa condotta del richiedente, al fine di pronunciare il giudizio di probabilità , in positivo ovvero in negativo senza preconcette preclusioni ovvero automatici collegamenti fra passato e futuro che lo stesso art. 11 del T.U. di P.S., al primo comma, evidenzia per i casi di diniego obbligatorio dell’autorizzazione.
Venendo ora a fare applicazione dei suddetti principi alla fattispecie all’esame, il Collegio deve rilevare la sussistenza di una inidonea attività  istruttoria, con conseguente palese difetto di motivazione.
Invero, va osservato che il Comando provinciale dei CC di Bari, interpellato circa la posizione del N., ha rappresentato alla Prefettura, con nota del 28 marzo 2012 (depositata in giudizio dalla resistente Amministrazione) che il medesimo:
“- alla data del 10.3.2012, è esente da precedenti e pendenze penali presso gli uffici giudiziari di Trani (BT);
– non è sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione di cui alla legge 1423/56 e successive modificazioni;
– non si trova, unitamente ai familiari conviventi, in alcuna delle ipotesi di cui alla legge 646 del 13.09.1982;
– non si associa a pregiudicati o persone di dubbia moralità .”
La predetta nota dell’Arma evidenzia che “Il 6.1.2010 lo stesso è stato segnalato – unitamente ad altri tre giovani – dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC dl Castellaneta (TA) a codesta Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.’ 309/90 (detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale). Nella circostanza. l’interessato ha consegnato ai militari operanti un piccolo frammento di sostanza stupefacente di tipo “hashish”.”
Sicchè l’episodio in questione costituisce l’unico addebito nei confronti del ricorrente.
Al riguardo va osservato che va condiviso l’orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Piemonte Sez. 2 n. 202 del 23.4.2009; Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6672).) secondo cui un unico episodio di detenzione di stupefacenti, accertato molto tempo addietro, non può ritenersi, di per sè, atto ad escludere la sussistenza dei necessari requisiti di affidabilità  in capo al soggetto che aspira al rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi.
Sicchè, una volta che l’Amministrazione ha ritenuto di prendere in esame l’istanza di revoca del decreto ex art. 39 T.U.L.P.S., effettuando una nuova istruttoria (dovendosi ricordare che non sussiste uno specifico obbligo di riesame di situazioni inoppugnate, potendo essere assunte anche decisioni meramente confermative), occorreva che fosse esaminata la complessiva situazione seguita all’adozione del divieto, tenendo conto sia del suddetto apporto istruttorio favorevole dell’Arma sia della certificazione negativa (reiterata nel tempo) prodotta dal Nettis circa l’analisi del capello comprovante l’assenza di cannibinoidi.
Del tutto fuori luogo risulta il richiamo alla sospensione del porto d’arma disposto dalla Questura trattandosi di atto discendente dal medesimo originario ed unico episodio di detenzione di hashish.
In tale contesto, non ha valore dirimente neppure il richiamo alla disposizione di cui al decreto del Ministro della Sanità  28 aprile 1998 – che, al numero 5) dell’articolo 2, prevede quale requisito psicofisico minimo l’ “assenza di disturbi mentali, di personalità  o comportamentali” e precisa che “in particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità  l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci” – essendo mancata la valutazione complessiva della situazione, tanto più che il riesame è avvenuto a distanza di qualche anno dall’adozione del divieto.
Conclusivamente l’atto impugnato va annullato con onere per l’Amministrazione di rideterminarsi al riguardo.
Si ravvisano giusti motivi, comunque, per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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