1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Doveroso – Comunicazione avvio del procedimento – Non necessaria
2. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Vincolo paesaggistico – Procedimento autorizzativo – Termine ex art. 146, c. 7, D.Lgs. n. 42/2004 – Decorso – Non viziante – Mero presupposto per intervento sostitutivo regionale
3. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Vincolo paesaggistico – Procedimento autorizzativo – Disciplina statale di tutela ambientale – Prevale su quella delle Regioni e delle Province autonome
4. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Vincolo paesaggistico – Procedimento autorizzativo – Disciplina Piano paesaggistico – Prevale su quella di altri strumenti di regolazione del territorio
5. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Vincolo paesaggistico – Procedimento autorizzativo – Art. 142 D.Lgs. n. 42/2004 – Modificazione aree sottoposte a vincolo paesaggistico – Necessaria autorizzazione della Soprintendenza
6. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Vincolo paesaggistico – Procedimento autorizzativo – Inderogabilità art. 142 D.lgs. n. 42/2004 – Beni sottoposti a vincolo dalla normativa statale – Assoggettati a tutela anche nei Piani regionali – Indefettibilità autorizzazione
7. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Vincolo paesaggistico – Procedimento autorizzativo – Area in “territori costruiti” – l’art. 5.02 comma 1 N.T.A. del PUTT/P 2000 – Circostanza irrilevante ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico
8. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Vincolo paesaggistico – Procedimento autorizzativo – Disposizioni precedenti l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2004 – Esonero aree da vincolo paesaggistico – Non rileva se non previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio
9. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Vincolo paesaggistico – Procedimento autorizzativo – Valutazioni Soprintendenza – Espressione di discrezionalità tecnica – presupposti di sindacabilità
1. àˆ principio costantemente affermato quello secondo cui l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, ex art. 7 della L. n. 241/1990, recede in cospetto alla doverosità del provvedimento finale (oggetto d’impugnativa).
2. L’inutile decorso del termine (di 45 giorni) previsto dall’art. 146, c. 7, del D.Lgs. n. 42/2004 per la trasmissione, da parte del Comune alla Soprintendenza, della documentazione presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non costituisce vizio di legittimità degli atti del relativo procedimento, bensì mero presupposto, per l’interessato, per eventualmente chiedere, in via sostitutiva, alla Regione il rilascio del suddetto titolo abilitativo.
3. La disciplina di tutela dell’ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, prevale su quella dettata dalle Regioni e dalle Province autonome, nelle materia di loro competenza e riguardante l’utilizzazione dell’ambiente.
4. Le disposizioni del Piano paesaggistico prevalgono su quelle di altri strumenti di regolazione del territorio, avendo il medesimo Piano funzione conservativa degli ambiti ritenuti meritevoli di tutela.
5. Ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, sono assoggettati a vincolo paesaggistico i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, per la cui modificabilità è pertanto necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza.
6. Dalla inderogabilità dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, deriva che i beni sottoposti a vincolo dalla normativa statale sono obbligatoriamente soggetti a tutela anche nei Piani regionali, i quali perciò, pur potendo individuarne le forme, non possono giungere a sopprimere la necessaria autorizzazione amministrativa, che di detta tutela costituisce momento ineludibile.
7. La circostanza per cui un’area di intervento ricada nella perimetrazione dei “territori costruiti”, di cui all’art. 5.02 comma 1 delle N.T.A. del PUTT/P (approvato con delibera di G.R. 15.12.2000 n. 1748), e sia inclusa in una zona urbanizzata, non vale di per sè ad escludere la sottoposizione a vincolo paesaggistico, considerata la pregnante esigenza di salvaguardare il pregio ambientale che ancora residua.
8. L’esonero di determinate aree dal vincolo paesaggistico previsto nelle disposizioni normative precedenti l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, non rileva ove esso non trovi fondamento anche nelle norme di quest’ultimo, destinate a prevalere sulle prime.
9. Le valutazioni espresse dalla Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi in aree vincolate, sono espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile in sede di legittimità , se non per i profili di eccesso di potere ovvero per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e difetto di motivazione.
N. 00665/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2013, proposto da:
Giovanni Bini e Grazio Bini, rappresentati e difesi dagli avv. Natale Clemente ed Antonella Iacobellis, con domicilio eletto presso i medesimi difensori, in Bari, via Dante Alighieri, 193;
contro
la Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Ba, Fg e Bat, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Dante N. 51;
per l’annullamento
– della nota Comunale prot. n. 23499 dell’8 maggio 2013, di comunicazione del parere contrario reso ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari Barletta Andria Trani e Foggia.
– della nota prot. 4075 del 19 marzo 2013, contenente il parere contrario espresso dalla Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari Barletta Andria Trani e Foggia, in riferimento al progetto di una costruzione residenziale in via Procaccia a Monopoli presentata dei ricorrenti.
– di ogni atto connesso presupposto e consequenziale ancorchè non conosciuto in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Foggia e Barletta, Andria e Trani e del Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e del Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Antonella Iacobellis, Pierluigi Nocera e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso notificato il 18 maggio 2013 e depositato il successivo 10 giugno 2013, i sigg.ri Giovanni e Grazio Bini impugnano le note indicate in epigrafe. In particolare, essi si oppongono al parere vincolante contrario all’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un fabbricato residenziale di nuova costruzione, in Via Procaccia al foglio 19, p.lla 249, di cui alla nota prot. 4075 del 19.03.2013, rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici competente, su istanza dei medesimi e trasmesso dal Comune di Monopoli.
Riferiscono i ricorrenti che il suddetto parere sia stato trasmesso dal Comune di Monopoli in data 11 dicembre 2012, mediante l’invio di apposita nota e dei documenti allegati, ivi compreso il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio.
Con nota del 22 gennaio 2013, essi ricevevano preavviso di rigetto, a cui davano riscontro con l’invio di osservazioni, e successivamente la nota dell’8 maggio 2013, anch’essa impugnata, con cui il Comune comunicava il parere contrario della competente Soprintendenza.
Avverso i gravati provvedimenti lamentano i ricorrenti:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione:
1. il Comune di Monopoli avrebbe violato il comma 7 dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004, sia con riferimento al termine di 45 giorni, decorrenti dalla ricezione dell’istanza, previsti per la trasmissione alla Soprintendenza della documentazione presentata dall’interessato, accompagnata da una relazione tecnica illustrativa; sia con riguardo alla omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;
2. l’area oggetto di intervento non sarebbe sottoposta a vincolo paesaggistico, e, dunque, all’obbligo di rilascio di preventiva autorizzazione paesaggistica, sia, in quanto rientrante nei “territori costruiti”, secondo l’art. 5.02 comma 1 delle NTA del PUTT/P, sia, in ragione delle previsioni del D.M. 3.04.1992, che nel sostituire il decreto ministeriale dell’01.08.1985 (cd. “galassino”), recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia costiera e delle Lame, compresa nei Comuni di Polignano a Mare e Monopoli, ai sensi della Legge n. 1497/1939, avrebbe escluso dal vincolo paesaggistico l’area nella quale ricade l’intervento edilizio richiesto.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del P.U.U.T./P approvato con deliberazione di G.R. n. 1748 del 15.12.2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza:
3. l’area oggetto di intervento rientrerebbe nell’ambito territoriale esteso classificato “Ambito E” del P.U.U.T./P, privo di valore paesaggistico, ai sensi dell’art. 2.01 del titolo II del P.U.U.T./p, punto 1.5.
La relazione allegata alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, nel descrivere le caratteristiche della zona, evidenzierebbe l’assenza di significative emergenze architettoniche.
La Soprintendenza, nel dichiarare l’area degna di pregio, avrebbe violato le previsioni del P.U.U.T./P, negando l’autorizzazione al richiesto intervento proprio sulla base dell’inopinato richiamo del P.U.U.T/P. Secondo i ricorrenti, l’evidente contrasto tra la valutazione dell’area contenuta nel P.U.U.T./P e quella propria del parere del Soprintendente avrebbe richiesto una articolata esposizione dell’iter motivazionale in base al quale l’area sarebbe stata ritenuta meritevole di tutela paesaggistica in spregio delle previsioni del P.U.U.T./P;
4. il provvedimento finale contenente il parere contrario della Soprintendenza non avrebbe tenuto conto delle osservazioni inviate dai ricorrenti in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto, omettendone ogni espresso riferimento, in violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 10 bis della L.241/1990.;
5. il parere gravato si porrebbe in contrasto con quello positivo espresso dalla medesima Soprintendenza in sede di approvazione del PUG, formatosi a seguito del silenzio assenso per mancata partecipazione alla relativa conferenza di servizi.
III. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs 42/2004 e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza:
6. il parere contrario della Soprintendenza non conterrebbe alcun riferimento alle ragioni per cui si sarebbe discostato da quello positivo rilasciato dalla Commissione Locale del Paesaggio, in violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta -Trani- Andria e Foggia e il Comune di Monopoli chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, il Comune di Monopoli, con atto depositato il 01 luglio 2013, si oppone ai motivi di ricorso riferiti, in particolare, alla lamentata mancata comunicazione di avvio del procedimento, alla presunta violazione del termine di cui all’art. 146 comma del D.Lgs. 42/2004 e alla disciplina applicabile all’area di intervento in quanto appartenente ai “cd. territori costruiti”.
Con riferimento a quest’ultimo profilo, il Comune osserva che in ogni caso l’area sarebbe soggetta alle prescrizioni del D.Lgs. 42/04, essendo compresa nella fascia costiera vincolata ai sensi del punto 1 del D.M. 21.09.1984, confermato dalla L. 431/1985. L’area rientrerebbe tra i “territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”, assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/04. A ulteriore dimostrazione della sussistenza del vincolo, il Comune rileva che l’autorizzazione paesaggistica è stata richiesta dai medesimi ricorrenti, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 secondo comma, con nota 31 maggio 2012, versata in atti.
Con memoria del 1 luglio 2013, i ricorrenti insistono nel fornire elementi a supporto della presunta assenza di vincolo paesaggistico nell’area interessata dall’intervento, sulla base delle previsioni di cui al D.M. 3 aprile 1992 che, sostituendo il D.M. del 01 agosto 1985 avrebbe ridotto l’area soggetta a vincolo paesaggistico, escludendo anche quella interessata dall’intervento. In subordine, essi sostengono l’assenza di elementi paesaggistici da tutelare nell’area dell’intervento in quanto essa costituirebbe una “residuale area edificatoria in continuità con l’edificio esistente”.
La Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici si oppone, con articolata relazione, ad ogni motivo di ricorso:
1. con riferimento al primo sostiene il rispetto dei termini di legge per il rilascio del parere di competenza, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004;
2. con riferimento all’inserimento dell’area nei cd. “territori costruiti” ad opera delle NTA del P.U.U.T./P, ciò non comporterebbe l˜esclusione dell’applicazione delle norme di cui al Titolo V delle medesime NTA, tra le quali l’art. 5.01 che prevede l’autorizzazione paesaggistica per le opere che modificano lo stato fisico o l’aspetto esteriore degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico in tema di protezione delle bellezze naturali.
Con riferimento al D.M. del 03 aprile 1992, esso non conterrebbe alcun riferimento espresso alla sostituzione del “cd galassino” – D.M. 01 agosto 1985-, che resterebbe tuttora a fondamento della sottoposizione a vincolo paesaggistico;
3. i ricorrenti erroneamente insisterebbero sulla relazione esistente tra le previsioni del P.U.T.T./p e il rilascio della relazione paesaggistica, in quanto il parere sarebbe rilasciato per la presenza di vincolo paesaggistico previsto dall’art. 146 del D.Lgs 42/2004.
Con riferimento al merito del parere, la Soprintendenza, nel richiamare le motivazioni rese a sostegno del diniego, ribadisce il riconoscimento nell’intervento di un’alterazione legata alla visibilità dell’edificio non verso il tessuto interno, a cui avrebbe fatto riferimento anche il parere della Commissione Locale per il Paesaggio (che evidenzia un “contesto urbano recente”), ma in relazione “alle caratteristiche di evidente valore paesaggistico da riconoscersi nella formazione geomorfologica dell’insenatura rocciosa della costa, antistante l’intervento”. Tale rilievo sarebbe idoneo anche a confutare il sesto motivo di ricorso;
4. non si sarebbe realizzata alcuna violazione del principio del contraddittorio, trattandosi piuttosto di inidoneità delle osservazioni addotte dai ricorrenti a superare le ragioni del diniego; si sarebbero anzi svolti degli incontri successivi alla comunicazione del Comune dell’08 maggio 2013 nell’intento di individuare una diversa e condivisa soluzione progettuale;
5. con riferimento al richiamo alle norme del PUG, si chiarisce che il parere contrario è riferito non all’intervento edificatorio in sè, ma alle caratteristiche volumetriche e formali del progetto rispetto al contesto paesaggistico individuato. Sarebbe la volumetria il principale elemento di valutazione che, nell’intervento proposto dai ricorrenti, costituirebbe elemento di alterazione del paesaggio.
A tali rilievi i sigg.ri Bini controdeducono con memoria depositata il 13 marzo del 2014, mentre il Comune con memoria del 26 marzo 2014 conferma e ribadisce le conclusioni formulate nel controricorso.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2014, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I sigg. Giovanni e Grazio Bini hanno presentato ricorso avverso il parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Foggia, Barletta – Andria -Trani, riferito ad un progetto da loro presentato per la realizzazione di una costruzione residenziale.
A sostegno del gravame deducono una serie di motivi fondati essenzialmente sull’assunto che l’area di intervento non sarebbe sottoposto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, oltre che sulla presunta violazione delle norme procedimentali.
1) E’ infondata la prima censura.con la quale si afferma che il Comune di Monopoli avrebbe violato il comma 7 dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004, sia con riferimento al termine di 45 giorni, decorrenti dalla ricezione dell’istanza, previsti per la trasmissione alla Soprintendenza della documentazione presentata dall’interessato, accompagnata da una relazione tecnica illustrativa; sia con riguardo alla omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente
Occorre rilevare, innanzitutto, il principio secondo cui la doverosità del provvedimento, come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, rende recessivo l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990 (Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. 2485 del 05 marzo 2014; T.A.R. Campania, VI sez., n. 3706/2012; Consiglio Stato sez. V, 19 settembre 2008, n. 4530). Dirimente in senso ostativo alle pretese della ricorrente, peraltro, appaiono le previsioni di cui all’art. 21 octies della legge 241/1990, secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Nel caso in esame, emerge, in verità , che la partecipazione dei ricorrenti al procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione sia stata comunque assicurata, sia con la richiesta di documentazione integrativa da parte del Comune prima della trasmissione dell’istanza alla Soprintendenza, sia con la comunicazione da parte di quest’ultima del preavviso di parere contrario con nota del 22.01.2013.
Sui termini del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 D.Lgs., va poi osservato che il relativo decorso sia stato condizionato dalla progressiva integrazione documentale operata dalle parti. Inoltre, è la norma stessa a prevedere la conseguenza al mancato rispetto di tutti i termini di legge senza che l’amministrazione si sia pronunciata, che consiste nella possibilità per l’interessato di richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla Regione. Non rileva, pertanto, -se non nei termini appena precisati- l’eventuale ritardo serbato dall’amministrazione nella trasmissione dell’istanza di autorizzazione al soprintendente, rispetto al termine di 40 giorni, previsto dal comma 7 dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
2) Le censure volte a contestare l’obbligo di rilascio della preventiva autorizzazione paesaggistica, fondate sulla presunta assenza di vincolo paesaggistico per l’area oggetto di intervento, sono anch’esse destituite di fondamento.
Va preliminarmente osservato che il procedimento volto all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.Lgs 42/2004 è stato attivato ad istanza dei medesimi sigg.ri Bini, come risulta dalla documentazione versata in atti e ribadito dalla difesa del Comune. Tralasciando ogni considerazione sull’iniziativa prima avviata e poi contestata dagli odierni ricorrenti, si ritiene di partire dall’individuazione del quadro normativo di riferimento.
Fondamentale è il Codice del paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004. Secondo la giurisprudenza, compresa anche quella costituzionale, la disciplina unitaria di tutela del bene ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni e dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l’utilizzazione dell’ambiente e, quindi, altri interessi (Corte Cost., 18 aprile 2008, n. 108; Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2011, n. 371; IV, 5 luglio 2010, n. 4244; VI, 10 settembre 2009, n. 5459)”. “In tale contesto è indubbio che le disposizioni del Codice del paesaggio, approvato con il D.Lgs. n. 42 del 2004, prevedano l’assoluta prevalenza del Piano paesaggistico sugli altri strumenti di regolazione del territorio, avendo il medesimo Piano la funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela, che non può essere subordinata a scelte di tipo urbanistico, anche di tipo premiale, per loro natura orientate allo sviluppo edilizio e infrastrutturale” (Tar Campania Napoli n. 5641/2013 del 10 ottobre 2013).
Corollario delle esposte considerazioni è che l’area oggetto di intervento è in ogni caso soggetta alle prescrizioni del D.Lgs. 42/2004 e, in particolare, a quella di cui all’art. 142 che, tra le aree tutelate per legge, e, dunque, assoggettate a vincolo paesaggistico, inserisce “i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”, così come rilevato anche dalla difesa del Comune. Com’è stato chiarito dalla giurisprudenza il vincolo “ope legis” impone per la modificabilità dell’area, il necessario espletamento della preventiva procedura di autorizzazione da parte dell’Autorità competente.
L’art. 142 del D.Lgs 42/2004 è disposizione inderogabile adottata dallo Stato nell’ambito della legislazione di competenza esclusiva, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione. Ne deriva, come chiarito dalla giurisprudenza, che i beni sottoposti a vincolo dalla normativa statale, siano obbligatoriamente soggetti a tutela anche nei piani regionali, i quali possono individuarne in concreto le forme, secondo i contenuti dell’art. 143, “senza però giungere ad escludere la necessità dell’autorizzazione che di tale tutela è il momento ineludibile” (Cons. Stato, sez. VI, n. 2381, del 27 aprile 2006).
Con l’esistenza del vincolo paesaggistico non contrasta nemmeno la previsione di cui all’art. 5.02 comma 1 delle NTA del PUTT/P, approvato con deliberazione di giunta regionale 15 dicembre 2000 n. 1748. La circostanza che l’area di intervento ricada nella perimetrazione dei “territori costruiti” e sia inclusa in una zona urbanizzata non è, infatti, incompatibile con l’esistenza del vincolo. Una zona assoggettata a vincolo paesaggistico non è tutelata per il solo fatto che il vincolo stesso è stato in passato violato e la zona deturpata. Prevalente appare, piuttosto, l’esigenza di maggior rigore, onde prevenire ulteriori danni al paesaggio e salvaguardare il pregio ambientale che ancora residua (Tar Puglia, Lecce, Sez I, sent. n. 490 del 24 gennaio 2006; Consiglio di Stato, VI Sezione, 4 Febbraio 2002 n° 657). Inoltre, da una lettura delle norme emerge che l’art. 5.02 delle NTA PUTT specifica che “l’autorizzazione paesaggistica non va richiesta: 1.01 per i beni, inclusi nelle categorie di cui al titolo II del D.vo n.490/1999 e sottoposti a tutela dal Piano, ricadenti nei “territori costruiti” di cui all’art.1.03; l’autorizzazione paesaggistica va comunque richiesta per i beni direttamente vincolati con le procedure della legge 1497/1939″.
Il richiamo ai vincoli posti dalla legge statale va integrato con le successive previsioni introdotte dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al citato D.Lgs 42/2004.
Il Codice ha inteso comprendere l’intero patrimonio paesaggistico nazionale derivante dalle precedenti normative prima vigenti e ancora di attualità nelle specificità di ciascuna, compresa la Legge 1497/1939, a cui sono seguiti provvedimenti statali, il D.M. 21.9.1984 e la L. n. 431/1985, che hanno incrementato in misura significativa la percentuale di territorio soggetta a tutela.
Tutto ciò comporta anche l’irrilevanza del rapporto tra il D.M. del 03 aprile 1992 e il D.M. 01 agosto 1985, cd. Galassino, in quanto il fondamento della sottoposizione a vincolo paesaggistico dell’area trova fondamento in ogni caso nelle previsioni del Codice.
Si ritengono, pertanto, così superate le censure relative all’esistenza del vincolo.
3) Infondate sono anche le doglianze relative ai motivi di ricorso (sopra elencate ai numeri 4, 5 e 6) riferiti al parere della Soprintendenza contrario alla realizzazione di un fabbricato residenziale di nuova costruzione.
Giova, innanzitutto, rilevare, come sottolineato dalla giurisprudenza più recente, che le valutazioni espresse dalla Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi in aree vincolate sono espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile in sede di legittimità se non per i profili di eccesso di potere ovvero per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e difetto di motivazione (Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2011 n. 5227; Tar Campania, Salerno, sent. n. 706 dell’11 aprile 2014).
Nel caso in esame, non è dato rilevare alcun deficit motivazionale, avendo la Soprintendenza indicato le ragioni ostative al provvedimento favorevole, sia nel preavviso di parere contrario del 22.01.2013, che nel parere definitivo del 19 marzo 2013.
Trattandosi di territorio costiero, per questo sottoposto a vincolo ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/2004, il parere tiene conto degli effetti dell’intervento richiesto dai ricorrenti dalla prospettiva affacciata sul mare, evidenziando le criticità del progetto, al cui superamento riconduce la possibilità di una diversa valutazione. Il parere, pertanto, non esclude in radice la possibilità di un intervento edificatorio e tiene conto delle osservazioni presentate. Contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, oltre al richiamo espresso delle osservazioni in premessa, il parere contiene il riferimento “all’edificato consolidato” posto a supporto delle scelte progettuali dei ricorrenti, chiarendo che esso sia da riferire “all’area retrostante e non alla fascia costiera direttamente interessata dall’intervento e ritenuta meritevole di tutela”.
Precisazioni queste utili anche con riferimento al parere della Commissione locale per il Paesaggio che è espresso con riferimento “al contesto paesaggistico preesistente di tipo urbano” e non alla “fascia costiera”. Le motivazioni addotte tengono conto degli specifici valori dei luoghi e dell’istruttoria espletata, circoscrivendo le criticità dell’intervento edificatorio progettato dai ricorrenti, con riferimento principalmente alla volumetria del medesimo.
Per tutti i profili sopra esaminati, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)