1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Titolo edilizio – Assenso tacito – Formazione – Condizioni
2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Titolo edilizio – Procedimento – Applicabilità  della normativa sopravvenuta – Conseguenze
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Intervento ad opponendum con ricorso incidentale – Inammissibilità  – Ragioni
 

1. Affinchè possa validamente ritenersi configurata una fattispecie di silenzio assenso occorre che l’istanza possegga i requisiti richiesti dalla legge e che, comunque, il privato chiarisca sin da subito quale sia il provvedimento favorevole cui aspira. Non può quindi ritenersi formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.Lgs. 32/98, relativo all’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio di impianti di distribuzione carburanti, allorchè l’istante abbia proposto non una istanza per l’installazione di un impianto di distribuzione carburanti, ma una richiesta di permesso di costruire per una stazione di servizio attrezzata.
2. Il principio tempus regit actum impone che le istanze pendenti siano assoggettate alla normativa sopravvenuta in quanto applicabile. Ciò significa che, in tema di titoli edilizi per la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti, l’Amministrazione applichi al procedimento autorizzatorio la L.R. n. 23/04 come modificata dalla L.R. n. 35/2012 (che impone una più ampia istruttoria e la competenza del SUAP in relazione al provvedimento autorizzativo unico) anche qualora detta modifica sia sopravvenuta nelle more della decisione dell’istanza.
3. àˆ inammissibile l’intervento ad opponendum nella parte in cui amplia il thema decidendum mediante la proposizione di un ricorso incidentale. Infatti, anche dopo l’art. 42 c.p.a. – che, nel disciplinare il ricorso incidentale, menziona anche “i soggetti intervenuti” – deve ritenersi che con tale locuzione si faccia riferimento non già  a qualsiasi interveniente, ma solo ai controinteressati pretermessi (ai quali non sia stato notificato il ricorso e che intervengano spontaneamente in giudizio).

N. 00675/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 478 del 2013, proposto da: 
Giulio Maria De Luca, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso Nicolò De Marco in Bari, via Abate Gimma, n. 189; 

contro
Comune di Molfetta, rappresentato e difeso dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso Sabino Persichella in Bari, via P. Amedeo, n. 197; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Condominio di via Goerlitz nn.16-18, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Colella, Tiziana Carabellese, con domicilio eletto presso Mara Caponio in Bari, corso Mazzini n.136/D; 

per l’annullamento
1) della nota prot. n.1l679 del 18.02.2013 (notificata il 19.2.2013) a firma del Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta avente ad oggetto ”progetto per la realizzazione di un’area a servizi sita in via Berlinguer comprendente impianto di distruzione carburanti, area verde attrezzata ….Provvedimento definitivo di diniego del permesso di costruire”;
2) della nota prot. n.17299 del 12 marzo 2013, notificata in pari data, con la quale il Comune di Molfetta diffida il ricorrente “dall’intraprendere il comunicato inizio dei lavori” in merito al progetto di cui innanzi, a seguito di conseguimento del silenzio-assenso nonchè per l’accertamento dell’intervenuto silenzio-assenso al permesso di costruire sull’istanza del ricorrente;
nonchè per l’annullamento di ogni altro atto, connesso presupposto o consequenziale rispetto a quello impugnato, con particolare riferimento alla nota prot. n.65118 del 13.11.2012 di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Molfetta;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale del Condominio di Via Goerlitz;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Nicolò De Marco, Sabino Persichella e Domenico Colella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con istanza del 13 agosto 2012 n. 4846/2012, il ricorrente presentava richiesta di permesso di costruire, per la realizzazione su suolo di proprietà , sito nel Comune di Molfetta (catastalmente identificato al fg. 18, p.lle 518, 897, 900, 901), di una stazione di servizio con impianto di distribuzione carburanti, area attrezzata, autolavaggio e camper service.
Espone il sig. De Luca che l’area, secondo le disposizioni del P.R.G.C., ricade nell’ambito della più estesa zona C di espansione del PRG, con destinazione a “servizi, attrezzature pubbliche e di interesse pubblico – Verde Pubblico” ed è, inoltre interessata dalla fascia di rispetto stradale.
In riscontro a tale istanza, il Comune notificava in data 13.112012, comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento per difetto di conformità  dell’intervento al P.R.G., trattandosi di zona destinata a verde pubblico.
Il ricorrente presentava il successivo 23 novembre osservazioni volte a contestare i rilievi del Comune.
Non seguendo alcun provvedimento espresso da parte del Comune, l’odierno ricorrente comunicava in data 19.02.2013 l’avvio dei lavori a partire dal 01.04.2013, contestualmente alla ricezione del provvedimento, datato 18.02.2013, con cui il Comune negava il rilascio del permesso dei costruire.
Al provvedimento di diniego vengono opposti, con ricorso ritualmente notificato il 29.03.2013 e depositato il 13.04.2013, i seguenti motivi di censura:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; Violazione dell’art. 3 L. R. 23/2004, come modificata dalla L. R. 35/2012.
Sull’istanza si sarebbe formato il silenzio assenso, ai sensi dell’art. 1 comma 3 L. 32/1998, da intendersi come provvedimento di accoglimento della richiesta di installazione di un impianto di distribuzione carburanti.
La L. R. 35/2012, che ha modificato la precedente L. R. 23/2004, all’art. 3 prevede che lo Sportello Unico delle Attività  Produttive è l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione unica. L’atto gravato sarebbe inficiato da un vizio di incompetenza in quanto adottato dal Dirigente Settore Territorio del Comune di Molfetta.
2. Violazione e falsa applicazione D. Lgs 32/1998 e s.m.i. artt. 1 e 2; Violazione L.R. n. 23/2004. Violazione Reg. Regionale n. 2/2006 art. 7 e 12. Eccesso di potere per insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione.
L’illegittimità  nel merito del gravato provvedimento discenderebbe dalla possibilità  di installare in tutte le zone del PRG, salvo le zone “A” e le zone vincolate, gli impianti di distribuzione del carburante, nei limiti del rispetto delle caratteristiche individuate dal regolamento regionale. Si contesta il riferimento all’art. 19 delle NTA e alla previsione della natura conformativa e dunque prevalente della destinazione a verde pubblico dell’area interessata dall’intervento. A sostegno viene richiamato l’art. 43 delle NTA che prevede la possibilità  di localizzazione degli impianti di distribuzione di carburante sui suoli che rientrino nell’area di rispetto stradale, oltre al Regolamento regionale n. 2/2006 art. 7, che integrerebbe le norme del PRG.
3. Oltre alle norme richiamate, con il terzo motivo di ricorso, si eccepisce la violazione e falsa applicazione della L. 6 agosto 2008 n. 133, come modificata dall’art. 17 L.. 214/2011. Violazione dei principi comunitari in tema di libertà  di stabilimento. Eccesso di potere per insufficiente ed illogica motivazione.
Con atto di intervento ad opponendum notificato il 06 maggio 2013, e ricorso incidentale, il Condominio di via Goerlitz, chiede l’annullamento del permesso di costruire eventualmente formatosi per silenzio assenso in favore del Sig. Giulio De Luca.
Il Condominio si oppone all’accoglimento del ricorso e formula, in via incidentale, le seguenti censure avverso il permesso di costruire (eventualmente) formatosi per silenzio assenso:
a) Violazione dell’art. 20, comma 1 D.P.R. 380/2011. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione.
La documentazione presentata in allegato alla domanda di permesso di costruire non avrebbe rispettato le prescrizioni di cui all’art. 20 D.P.R. 380/2001.
b) Violazione degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 160 del 07.09.2010. Violazione dell’art. 1 del D. Lgs 32/1998. Violazione dell’art. 3 della Legge regionale n. 23/2004.
Le norme applicabili all’intervento richiesto dal ricorrente prevedono lo Sportello Unico per le Attività  Produttive (SUAP) come competente al rilascio del provvedimento autorizzativo. La domanda presentata per il rilascio di permesso di costruire sarebbe errata e priva dei requisiti di legge, da cui discenderebbe l’impossibilità  di formazione del silenzio assenso. Quand’anche si volesse ritenere rilasciato il permesso di costruire, comunque, il provvedimento sarebbe viziato per difetto di competenza, in quanto è incardinata in capo al SUAP l’intera procedura relativa alla realizzazione dell’impianto e al successivo svolgimento della relativa attività .
c) Violazione dell’art. 3 del D.M. 1444/1968. Violazione della deliberazione di C.P. n. 92 del 22.03.2001, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 10.05.2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
L’area interessata dal progetto di realizzazione della stazione di servizio con impianto distribuzione carburante sarebbe collocata tra i suoli destinati a standards, disciplinati dall’art. 3, comma 1 del D.M. 1444/1968, in cui non è consentita la realizzazione di simili impianti.
d) Violazione degli artt. 13, 14, e 19 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Molfetta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione.
Il titolo edilizio in questione sarebbe viziato sotto ulteriori e diversi profili, per violazione degli artt. 13,14 e 19 delle NTA del PRGC di Molfetta.
e) Violazione (e1) dell’art. 9 e degli artt. 2 e 6 delle N.T.A. del “Piano di razionalizzazione carburanti” adottato dal Comune di Molfetta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 15.12.1999. Violazione dell’art. 873 c.c.
L’intervento edilizio oggetto del permesso di costruire non avrebbe rispettato indici e parametri urbanistici previsti dall’art. 9 NTA del “Piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti”, approvato ai sensi del D.Lgs n. 32/1998 e s.m.i., con delibera del consiglio comunale n. 119 del 15.12.1999 e tuttora in vigore.
f) Violazione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada). Violazione degli artt. 28 e 60 del D. Lgs. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della strada). Violazione dell’art. 16 delle N.T.A. del PRG del Comune di Molfetta.
Il permesso di costruire di cui si contesta la formazione violerebbe, altresì, gli artt. 2 e 6 delle N.T.A del citato “Piano di razionalizzazione carburanti”.
g) Violazione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Violazione degli artt. 28 e 60 del D. Lgs. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada). Violazione dell’art. 16 delle NTA del PRG del Comune di Molfetta.
Il progetto dell’impianto avrebbe previsto la realizzazione delle relative costruzioni ad una distanza inferiore a quella stabilita dalle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.
Nel sostenere l’infondatezza del ricorso principale, il Condominio contesta nel merito i motivi di ricorso di parte ricorrente. Ribadisce, inoltre, l’illegittimità  del silenzio assenso riferito alla domanda di permesso di costruire e, ove necessario, quella dei provvedimenti di diniego adottati dal Comune di Molfetta, nella parte in cui non hanno rilevato i vizi censurati con il ricorso incidentale.
Il Comune di Molfetta si è costituito in giudizio per resistere alle avverse richieste.
Con riferimento al primo motivo di ricorso del sig. Giulio de Luca, contesta che si sia formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 32/1998, in quanto non sarebbe stata presentata alcuna domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti di carburanti secondo le modalità  previste da tale norma, ma solo una domanda di permesso di costruire, peraltro, presentata ad organo incompetente (non lo Sportello Unico Attività  Produttive, ma lo Sportello Unico Edilizia e Territorio), come ammesso dallo stesso ricorrente.
Nè silenzio assenso si sarebbe formato ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001, in quanto la domanda relativa al permesso di costruire risulterebbe carente del presupposto imprescindibile rappresentato dall’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburante, come richiesto dall’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 32/1998. A ciò si aggiunge l’ulteriore rilievo secondo cui il progetto sarebbe comunque contrario alle disposizioni urbanistiche vigenti.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso il Comune ribadisce che è lo stesso ricorrente ad ammettere che non poteva formarsi il silenzio assenso sul permesso di costruire essendo necessario il rilascio dell’Autorizzazione Unica, mai richiesta.
Nel merito, il Comune, nel riconoscere che l’art. 2 del D. Lgs 32/1998 non escluda la localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti nelle aree a destinazione urbanistica a verde pubblico, aggiunge che sono comunque prevalenti le previsioni del P.R.G. che possono rappresentare eccezioni alla tendenziale liberalizzazione dell’attività  di distribuzione di carburante. In tal senso il Comune di Molfetta, ha classificato, con il PRGC, la zona interessata dall’intervento, come “zona per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico” disciplinata dall’art. 19 delle NTA. Tra gli usi previsti e consentiti per la zona, non sono comprese le “stazioni di servizio, distributori carburanti e simili (U20), che ai sensi dell’art. 13 NTA, non ricadono nelle “funzioni di servizio di interesse comune”.
La tesi sostenuta dal ricorrente circa il presunto superamento delle previsioni dell’art. 6 del Piano comunale di realizzazione della rete di distribuzione carburanti, approvato con delibera di C.C. n. 119 del 15 dicembre 1999, è contestata dal Comune, in quanto dalla normativa comunitaria deriverebbe il superamento delle norme statali e regionali solo limitatamente alla parte in cui si impongano distanze minime obbligatorie tra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti.
Residuerebbe in ogni caso in capo al Comune la possibilità  di decidere in quali aree non consentire la realizzazione degli impianti di distribuzione, così come stabilito nell’art. 6 del citato Piano, nel quale si escludono le zone destinate a verde pubblico.
Alla Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha rinunciato alla medesima, presentando motivata istanza di prelievo ai fini della fissazione dell’udienza di discussione di merito.
Con la memoria del 04 aprile 2014, la parte ricorrente, nel confermare i già  esposti motivi di censura, ha, altresì, controdedotto in merito all’atto di intervento ad opponendum e ricorso incidentale del condominio, eccependo l’inesistenza dello stesso condominio e l’inammissibilità  del ricorso, non essendo consentito all’interventore, portatore di un interesse di mero fatto, di ampliare il thema decidendum della causa.
Con successive memorie presentate in vista dell’udienza di merito le parti hanno controreplicato e ribadito ciascuna le proprie difese.
Nella pubblica udienza del 6 maggio 2014, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Oggetto di controversia nel presente giudizio è la realizzazione di una stazione di servizio con impianto di distribuzione di carburante, servizi autolavaggio e camper service.
Il ricorrente, che aspira ad avviare l’attività  ad essa connessa, ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Molfetta ha rispettivamente opposto diniego all’istanza volta ad ottenere il permesso di costruire e diffidato dall’avviare i relativi lavori.
I motivi di ricorso si fondano sostanzialmente su due questioni: la prima riguarda l’affermata formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della D. Lgs. n. 32/1998, sull’istanza volta all’installazione di un impianto di distribuzione dei carburanti, per l’inutile decorso del temine di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa; la seconda attiene alla contestazione delle ragioni del diniego definitivo opposto dal Comune, fondate sul contrasto dell’intervento proposto, sia con le NTA del PRGC, che con il Piano di Razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, approvata con Delibera C.C. n. 119 del 15 dicembre 1999.
Il Comune, con riferimento al primo motivo di ricorso, contesta la formazione del silenzio assenso, rilevando che l’istanza del ricorrente non è stata presentata ai sensi del D. Lgs. 32/1998 per l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti di carburanti, ma ai sensi del D.P.R. 380/2001 ai soli fini del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una stazione di servizio con impianto di distribuzione carburanti, area attrezzata, autolavaggio e service camper.
Sulla possibilità  di localizzazione, nell’area di proprietà  del ricorrente, degli impianti in questione, l’amministrazione comunale evidenzia come le previsioni del PRG possano porre delle eccezioni alla tendenziale liberalizzazione dell’attività  di distribuzione carburanti, di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 32/1998. In tal senso l’art. 19 delle NTA, che non consente la realizzazione di tali servizi nelle aree destinate a verde pubblico, sarebbe frutto di una precisa scelta del Comune, che ha previsto la possibilità  di tali tipi di insediamenti produttivi in altre aree.
Con atto di intervento ad opponendum e contestuale ricorso incidentale, il Condominio di Via Goerlitz, si oppone all’accoglimento del ricorso e censura sotto plurimi profili il permesso di costruire (eventualmente) formatosi per silenzio assenso, chiedendone, pertanto, l’annullamento.
Nell’esame delle varie questioni sollevate e delle diverse posizioni vantate dalle parti coinvolte, il Collegio intende procedere con la trattazione secondo un ordine di priorità  logica, al fine di focalizzare l’analisi prima sulle questioni dirimenti l’intera vicenda, per poi su quelle ritenute in ogni caso meritevoli di specifico esame, pur se non determinati ai fini della decisione.
Il primo motivo di ricorso, relativo all’illegittimità  del provvedimento gravato, in quanto rilasciato dopo la formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata dal ricorrente, non risulta infondato.
Va preliminarmente osservato che affinchè possa validamente ritenersi configurata una fattispecie di tacito accoglimento, giuridicamente rilevante e produttiva di effetti ampliativi, occorre che l’istanza possegga i requisiti richiesti dalla legge e che, comunque, il privato chiarisca sin da subito quale sia il provvedimento favorevole cui aspira.
Nel caso in esame, l’istanza depositata dall’istante al Comune era volta al rilascio di un permesso di costruire, mentre in questa sede il ricorrente rivendica la formazione del silenzio assenso, previsto dall’art. 1 comma 3 D. Lgs. 32/98.
La norma da ultimo richiamata è relativa all’autorizzazione volta all’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, diversa, dunque da quella relativa al permesso di costruire.
Lo stesso ricorrente dimostra di essere consapevole della diversità  delle istanze, basate ognuna su di una distinta disciplina, quando all’interno del medesimo primo motivo di ricorso, rileva come fondante l’illegittimità  del gravato provvedimento di diniego adottato dal Comune, l’incompetenza del Dirigente Settore Territorio del comune di Molfetta, rivendicando quella dello Sportello Unico delle Attività  Produttive.
Il Collegio ritiene necessario, per maggiore chiarezza sulla vicenda in esame, chiarire il quadro normativo di riferimento.
Il D. L.gs 32/1998 detta la disciplina di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti. L’installazione e l’esercizio dei relativi impianti sono considerati dalle norme del Decreto attività  liberamente esercitate sulla base dell’autorizzazione rilasciata dai Comuni.
L’art. 1 comma 2, prevede, in particolare, che tra le condizioni a cui è subordinato il rilascio della suddetta autorizzazione vi sia la verifica della conformità  alle disposizioni del piano regolatore. Il successivo comma 3 del medesimo art. 1, disciplina, per le istanze complete della necessaria documentazione e in possesso dei requisiti di legge, la possibilità  di tacito accoglimento.
A questa disciplina si affianca quella prevista in sede regionale, in particolare, la Legge Regionale n. 23/2004, come modificata dalla L. R. 35/2012.
Prima delle modifiche del 2012, l’art. 3 L. R. 23/2004 prevedeva che i Comuni – nell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l’installazione e l’esercizio per i nuovi impianti – rilasciassero il titolo edilizio in maniera contestuale o successiva all’autorizzazione.
La L. R. 4 dicembre 2012, n. 35, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ha stabilito che sia lo Sportello unico attività  produttive (SUAP) competente alla procedura per il rilascio del Provvedimento autorizzativo unico (PAU).
Individuate le norme di riferimento applicabili al caso in esame, va da subito puntualizzato che la modifica della normativa regionale sopra richiamata è successiva alla presentazione dell’istanza presentata dal Sig. De Luca, data 13 agosto 2012, ma antecedente al rilascio del provvedimento definitivo di diniego opposto dal Comune, rilasciato in data 18 febbraio 2013 e oggetto di gravame.
Al momento della presentazione dell’istanza, il ricorrente, si rivolse al Comune chiedendo il rilascio di un permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/20011, per la “realizzazione di area servizi attrezzata, comprendente distributore carburante – servizio di autolavaggio – camper service – parco giochi-“. Il silenzio del Comune, fino alla data di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della medesima e poi quello intercorso ulteriormente fino al rilascio del diniego definitivo, non possono considerarsi idonei a formare un provvedimento di tacito accoglimento. La presenza del distributore di carburanti all’interno dell’oggetto dell’istanza, infatti, la inserisce in un più complesso ambito.
La L. R. 23/2004, anche prima delle modifiche del 2012, prevedeva che il rilascio del titolo edilizio fosse “contestuale o successivo all’autorizzazione”. Nel caso in esame, l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti necessaria ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 23/1998, le cui modalità  di rilascio sono state poi specificate in sede regionale, non risulta presentata, come correttamente eccepito dalla difesa del Comune.
E’ per questo che il titolo edilizio non può ritenersi tacitamente formato, sia applicando al caso in esame la disciplina precedente alle modifiche apportate dalla L. R. 35/2012, che quella successiva, che ha previsto il rilascio di un provvedimento autorizzativo unico (PAU).
La doglianza relativa alla formazione del silenzio assenso deve, pertanto, essere respinta.
Diviene a questo punto decisivo stabilire quale sia la normativa applicabile all’istanza presentata dal sig. De Luca.
Con riferimento alla normativa regionale, giova precisare che questo Collegio, si è già  pronunciato sulla questione della Legge applicabile alle istanze pendenti, nel caso in cui sopraggiunga una modifica normativa, aderendo all’orientamento maggioritario secondo cui in ossequio al principio del tempus regit actum esse siano da assoggettare alla normativa sopravvenuta in quanto applicabile a tutti i procedimenti pendenti (Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez III, n. 173 del 23 gennaio 2014).
Dalla conferma di tale orientamento, dal quale non si trovano ragioni per discostarsi, discendeno due opposte conseguenze: da un lato non può dirsi formato alcun provvedimento di tacito assenso, ma dall’altro la fondatezza delle doglianze con cui si rileva la violazione della Legge Regionale sul rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l’installazione e l’esercizio dell’attività  di distribuzione di carburanti.
Il Comune, infatti, nell’opporre, prima nel preavviso di rigetto e poi nel diniego definitivo, le previsioni del PRGC e delle NTA e quelle del “Piano di razionalizzazione carburanti”, ostative al rilascio del titolo edilizio, non ha fatto riferimento alla disciplina regionale di cui alla L.R. 23/2004, che inserisce, fino al dicembre 2012, il rilascio del medesimo titolo, in più ampio contesto legato in modo inscindibile all’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti.
Se questo elemento rileva con riferimento alla disciplina vigente fin al dicembre 2012, a maggior ragione l’assoggettamento dell’istanza alla disciplina intervenuta con la L. 35/2012, successivamente alla comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire, avrebbe imposto un diverso iter istruttorio dell’istanza, una più ampia motivazione del diniego e l’adozione del relativo provvedimento unico finale da parte del SUAP.
L’accoglimento delle censure, appena esposte, relative ai vizi del provvedimento adottato dal Comune, determina ex se l’accoglimento del ricorso, ritenendosi assorbite le ulteriori censure eccepite.
A questo punto devono essere esaminate le questioni relative all’intervento del Condominio di via Goerlitz e all’ammissibilità  del ricorso incidentale da questo proposto.
Infondate sono le contestazioni del ricorrente principale, circa l’esistenza e la legittimazione all’intervento del medesimo. Si osserva a riguardo, che, non esiste una vera e propria procedura per la costituzione di un Condominio, dovendosi ritenere che esso sorga nel momento in cui avviene la vendita delle varie unità  immobiliari ad opera del Costruttore e la nomina dell’amministratore. Inoltre, il requisito della vicinitas deve ritenersi idoneo a fondare l’intervento ad opponendum, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale (Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4821; Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2000 n. 3904).
Fondate sono, invece, le censure del ricorrente avverso l’impossibilità  del Condominio di via Goerlitz, quale interveniente di allargare il thema decidendum (Tar Friuli Venezia Giulia, sent. n. 86 del 06 febbraio 2013).
Se non può precludersi la proposizione dell’intervento (adesivo od oppositivo) per la cura di un semplice interesse di fatto, ciò che è, invece, senz’altro precluso all’interveniente, quale parte accessoria del giudizio, è l’ampliamento dell’oggetto del giudizio con la proposizione di un ricorso incidentale (Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2007, n. 425).
Invero, anche dopo l’art 42 c.p.a. – che, nel disciplinare il ricorso incidentale, menziona anche “i soggetti intervenuti” – deve ritenersi che, in continuità  con l’antecedente orientamento giurisprudenziale, che con tale locuzione si faccia riferimento non già  a qualsiasi interveniente, ma solo ai controinteressati pretermessi (ai quali non sia stato notificato il ricorso e che intervengano spontaneamente in giudizio).
Sicchè il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
In conclusione, assorbite le ulteriori censure eccepite, il Collegio osserva che il ricorso va accolto nei limiti di quanto precisato in parte motiva, dai quali discendono anche giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota prot. n. 1l679 del 18.02.2013 del Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta avente ad oggetto ”progetto per la realizzazione di un’area a servizi sita in via Berlinguer comprendente impianto di distruzione carburanti, area verde attrezzata (…). Provvedimento definitivo di diniego del permesso di costruire”.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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