Accesso gli  atti amministrativi  – Natura giuridica atto richiesto-Verbale indentificazione – Non coperto da segreto istruttorio -Esigenze di trasparenza – Prevalenza – Obbligo ostensione – Sussiste

In assenza di concreti elementi idonei a dimostrare l’esistenza di indagini, e soprattutto il loro oggetto e grado, è illegittimo il diniego opposto alla richiesta di ostensione del verbale di identificazione effettuata dalla Polizia di Stato (nella specie, durante un alterco  tra il ricorrente e un’altra persona),  adducendo la supposta violazione della privacy, poichè recessiva rispetto all’esigenza di trasparenza dell’azione amministrativa.

N. 00677/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2014, proposto da: 
F. M., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Romano, con domicilio eletto presso Favio Verile in Bari, via Pappacena n.24; 

contro
Ministero dell’Interno, Commissione per l’accesso di cui all’art. 25, 4° comma L. 241/1990, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n.97, è domiciliato ex lege; 

per l’annullamento
della decisione sul diniego di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) resa con provvedimento della Commissione del 19.12.2013;
del sottostante provvedimento di diniego esplicito della Dirigente Polfer Puglia, Basilicata e Molise nr 588-Cat.Q.2.2. del 19.11.2013.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Commissione per l’accesso di cui all’art. 25, 4° Comma L. 241/1990;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Francesco Risoli e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente che, nel settembre del 2013, in Brindisi, nel piazzale della stazione ferroviaria, gli veniva impedito, da un dipendente della società  di autonoleggio “Maggiore”, di parcheggiare la propria autovettura in uno stallo che il dipendente sosteneva essere riservato agli automezzi della società .
Alla contestazione del ricorrente, seguiva un acceso diverbio che determinava l’intervento dell’autorità  di polizia ferroviaria che procedeva a verbalizzare le generalità  di entrambi i soggetti coinvolti.
L’odierno ricorrente procedeva poi a chiedere l’ostensione delle generalità  in questione (mediante esibizione del relativo verbale di identificazione), ma l’autorità  di polizia rifiutava esplicitamente l’ostensione con provv. nr 588-Cat.Q.2.2. del 19.11.2012, motivato in ragione della pendenza di accertamenti di polizia giudiziaria sui fatti in questione, nonchè del combinato disposto dell’art. 24, co 6 lett. c, L.n. 241/90.
Esperito ricorso avverso detto diniego dinanzi alla Commissione per l’accesso, questa respingeva la doglianza, in considerazione della sussistenza del segreto istruttorio di cui all’art. 329 cpp, relativo ai fatti in oggetto, sussistendo indagini in corso.
Contro tale provvedimento ricorre il sig. M., denunciando, in estrema e doverosa sintesi, la violazione della normativa sul diritto di accesso ed in particolare delle disposizioni di cui alla L. n. 241/90 che impongono il c.d. obbligo di trasparenza.
All’udienza del 6.5.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio ben conosce e condivide il granitico orientamento giurisprudenziale che impone la non ostensibilità  degli atti coperti da segreto istruttorio.
L’art. 329 cpp, infatti, segreta gli atti di indagine, che siano posti in essere dal pubblico ministero ovvero dalla polizia giudiziaria ( v. in tal senso CdS n. 6117/2008).
Tuttavia, la lettura delle memorie depositate dall’amministrazione evocata in giudizio (in particolare quelle della Polfer procedente) è illuminante in ordine alle valutazioni che il Collegio è tenuto a compiere sul punto.
Emerge dalle difese dell’amministrazione (v. relazione del 20.2.2014) che il Dirigente procedente ritiene che la polizia non sia tenuta a fornire le generalità  (accertate nell’esercizio di funzioni di p.s. e non solo di p.g.) dei cittadini coinvolti in situazioni di diverbio o litigio, pena la violazione della privacy degli stessi.
Il complessivo tenore della nota in questione (alla cui lettura si rinvia per ben comprendere l’iter argomentativo dell’amministrazione) lascia, pertanto, chiaramente individuare le ragioni della denegata ostensione, del tutto differenti da quelle inerenti il segreto istruttorio.
D’altro canto, dalla nota in questione non emerge nè se gli atti di p.g. siano stati compiutamente compendiati in una informativa di reato, nè quale sia il livello di completezza delle indagini finora svolte.
Sicchè, in assenza di concreti elementi da cui desumere l’attuale esistenza di indagini e soprattutto il loro oggetto ed il loro grado, non può che ritenersi che le ragioni indicate siano recessive rispetto all’esigenza di trasparenza.
Ciò è tanto più vero laddove si pensi che l’atto di cui si chiede l’ostensione (verbale di identificazione) non pregiudica in modo alcuno le indagini da svolgersi o la loro segretezza, in quanto si riferisce ad un avvenimento che risulta del tutto noto (e per ciò non segreto) sia al richiedente sia al controinteressato.
Risulta di tutta evidenza che ogni ulteriore documento inerente agli atti di indagine esula dal novero degli atti ostensibili, a tutela del perdurante dovere di segretezza che la Sezione intende ribadire.
A fini ulteriormente conformativi dell’operato dell’amministrazione va ulteriormente chiarito che eventuali informazioni diverse ed ulteriori rispetto alle generalità  del soggetto de quo potranno essere “omissate” dalla Polfer.
Le spese, in ragione della assoluta particolarità  della vicenda esaminata possono essere integralmente compensate, ad eccezione del contributo unificato, da rifondersi in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Polfer compartimento per la Puglia, Basilicata e Molise l’esibizione del documento indicato in motivazione con i limiti ivi precisati.
Spese integralmente compensate, ad eccezione del contributo unificato, da rifondersi in favore del ricorrente Francesco Manzo da parte dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio e 3 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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