1. Procedimento amministrativo – Provvedimento –  Scheda valutativa del militare – Presupposti di sindacabilità 
2. Procedimento amministrativo – Provvedimento –  Scheda valutativa del militare – Giudizio negativo – Onere motivazionale

1. Sebbene i giudizi formulati nei confronti del militare (nella specie un tenente di vascello) con le schede valutative redatte dai suoi superiori siano caratterizzati da un’altissima discrezionalità  tecnica, questa, tuttavia, non sfugge al sindacato giurisdizionale  in presenza di elementi sintomatici di scorretto esercizio del potere.
2. La scheda valutativa del militare che reca, in riferimento ad un periodo limitato, un giudizio in senso peggiorativo delle qualità  del soggetto valutato, in precedenza costantemente ritenute di eccellenza, necessita di un apparato motivazionale idoneo a dimostrarne compiutamente il fondamento.

N. 00684/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Carmen Giacoppo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Reboli e Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione, in Bari, via Quintino Sella, n. 120; 

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
Ministero della Difesa, Capitaneria di Porto di Bari; 

per l’annullamento
della scheda valutativa n. 17 del 15.12.2010, ricompilata giusta determinazione n. M_D GMILO V 13 A0521609 del 1.12.2010 di Persomil, V Reparto, 13° Divisione Documentazione Marina, a firma del Capo del Compartimento Marittimo di Bari, C.A. Giuffrè Salvatore, relativa al periodo dal 31.8.2009 al 30.8.2010, nella parte in cui assegna al Tenente di Vascello della Capitaneria di Porto Giacoppo Carmen la più bassa qualifica finale di “superiore alla media” rispetto alle precedenti schede valutative recanti giudizio di “eccellente”;
e, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 dicembre 2011,
della scheda valutativa n. 18 del 14.09.2011, a firma del Capo del compartimento marittimo di Bari, C.A. Salvatore Giuffrè, relativa al periodo dal 31.08.2010 al 23.08.2011 nella parte in cui assegna al Tenente di Vascello della Capitaneria di Porto Carmen Giacoppo la più bassa qualifica finale di “nella media”;
di ogni altro atto lesivo ancorchè ignoto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Paccione e Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 1 aprile 2011, Giacoppo Carmen instava, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, per l’annullamento della propria scheda valutativa n. 17 del 15.12.2010, nella parte in cui le assegnava, in qualità  di Tenente di Vascello della Capitaneria di Porto, la più bassa qualifica finale di “superiore alla media” rispetto al giudizio delle precedenti schede valutative, recanti la qualifica finale di “eccellente”.
Nel ricorso in parola, la difesa della Giacoppo ne illustrava l’ampio curriculum militare, evidenziandone i tratti di eccellenza, per come risultanti dalle schede valutative e dai rapporti informativi redatti dai suoi superiori nel corso della sua formazione e della sua carriera.
In tesi di parte ricorrente, gli aspetti in fatto rilevanti ai fini della presente impugnativa prendevano le mosse dal 7 settembre 2009, data in cui la Giacoppo assumeva l’incarico di Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli.
In costanza di tale incarico, la ricorrente rilevava taluni comportamenti anomali da parte di un dipendente civile in servizio presso il suo Ufficio, a nome Cosimo Domenico Bagnuolo, inquadrato nei ruoli amministrativi con la qualifica di operatore informatico.
Sporta denuncia – querela a carico del predetto, con Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali del 26.2.2011, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari disponeva misure restrittive della libertà  personale del Bagnuolo a causa di reiterate minacce e molestie (c.d. stalking) rivolte all’indirizzo della Giacoppo, misure concretizzatesi nel divieto di avvicinamento alla ricorrente e nel divieto di comunicazione con la predetta con qualsiasi mezzo.
Con riferimento all’arco temporale in cui si erano svolti detti fatti, il Capo del Compartimento Marittimo di Bari, il C.A. Giuffrè Salvatore, formulava la scheda valutativa n. 17 del 15.12.2010, recante un evidente abbassamento della valutazione in punto di “capacità  relazionali” della ricorrente, in relazione alle quali veniva formulato il seguente giudizio “Non sempre gestisce adeguatamente l’attività  relazionale.”.
La valutazione complessiva finale di detta scheda si attestava, pertanto, sul livello di “superiore alla media”, in discontinuità  rispetto alle precedenti schede valutative recanti, invece, giudizio di “eccellente”.
Il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, disponeva l’annullamento della detta scheda valutativa con nota prot. n. 0521609 del 1 dicembre 2010 per le articolate motivazioni in essa indicate, cui si rinvia.
La nuova scheda valutativa, redatta dal medesimo C.A. Giuffrè, ricompilava il profilo motivazionale di quella già  previamente redatta ed annullata, mantenendo fermo il giudizio finale complessivo di “superiore alla media”.
Insorgeva la ricorrente avverso detto provvedimento con plurimi argomenti di legittimità , incentrati sulla violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità  della Pubblica Amministrazione; violazione ed erronea applicazione della legge 5.11.1962, n. 1695, in relazione al D.P.R. 8.8.2002, n. 213; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, illogicità  manifesta, contraddittorietà  e difetto di motivazione; sviamento di potere e di procedura.
Instava conclusivamente per l’annullamento degli atti gravati, con ogni conseguenza di legge, anche in punto di spese di lite.
Con atto di mero stile pervenuto in Segreteria in data 4 aprile 2011, si costituiva in giudizio l’Avvocatura erariale per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, instando per la reiezione del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti pervenuto in Segreteria in data 22 dicembre 2011, Giacoppo Carmen chiedeva, altresì, l’annullamento della propria successiva scheda valutativa n. 18 del 14.9.2011, a firma del Capo del Compartimento Marittimo di Bari, C.A. Giuffrè Salvatore, nella parte in cui le assegnava la più bassa qualifica finale di “nella media”.
Si evidenziava, in tale ultima scheda valutativa, l’abbassamento del giudizio afferente a plurime voci valutative, sia in relazione alle “Qualità  fisiche, morali e di carattere”, che in relazione alle “Qualità  intellettuali e culturali”, che in relazione alle “Qualità  professionali”.
Avverso la medesima venivano spiegati plurimi motivi di gravame, sostanzialmente analoghi a quelli già  sollevati con il ricorso introduttivo con specifico riguardo alla precedente scheda valutativa per come impugnata.
Con atti depositati in Segreteria in data 16 gennaio 2012, l’Avvocatura erariale presentava note redatte dal più volte citato Capo del Compartimento Marittimo di Bari, C.A. Giuffrè Salvatore, in controdeduzione rispetto ai rilievi della Giacoppo, oltre ad un ampio allegato documentale concernente i fatti di causa.
All’udienza del 9 aprile 2014, sentite le parti, la causa veniva riservata per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti siano entrambi fondati e meritino, pertanto, integrale accoglimento.
Le censure di illegittimità  sollevate dalla ricorrente possono, in proposito, unitariamente trattarsi, afferendo, nel loro complesso, a diversi profili di una unitaria critica avverso le schede valutative gravate.
Ad una analisi di dettaglio del complessivo svolgersi della vicenda in esame, appare evidente l’illegittimità  della condotta amministrativa tenuta, nel caso di specie, dal Capo del Compartimento Marittimo di Bari, il quale non ha gestito adeguatamente l’attività  relazionale con la propria sottoposta, odierna ricorrente.
Le critiche al profilo professionale della Giacoppo, già  contenute nella scheda valutativa n. 17 del 15.12.2010 e successivamente largamente ampliate nella successiva scheda valutativa n. 18 del 14.9.2011, sono state effettuate in modo generico, senza un riferimento istruttorio preciso o una indicazione, anche per mero rinvio, ad altri atti e provvedimenti dai quali fosse possibile desumere gli episodi specifici che avrebbero determinato un così netto deterioramento valutativo.
Le difficoltà  occorse alla Giacoppo sul piano relazionale rispetto ai dipendenti dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli, così come rilevate dal Capo del Compartimento Marittimo di Bari, da un lato non potrebbero essere in alcun modo ravvisate nei fatti di cui alla vicenda del dipendente Bagnuolo, dall’altro appaiono smentite da significative risultanze documentali.
Ove, infatti, si fosse voluto censurare – nel giudizio non positivo di cui alla scheda valutativa n. 17 del 15.12.2010 – i contrasti insorti nell’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli in dipendenza del comportamento del più volte citato Bagnuolo, si sarebbe posta in essere una evidente illegittimità , in quanto a fronte dei fatti della gravità  di cui alla denuncia – querela del 6 dicembre 2010 (in atti, allegato n. 12 al ricorso introduttivo), la Giacoppo, per mero dovere d’ufficio, non avrebbe dovuto adottare altro comportamento che quello in concreto correttamente tenuto.
Da un punto di vista delle risultanze documentali, poi, anche una mera lettura della nota a firma del 1° Maresciallo Donato Natola, Capo Sezione Gestione/Risorse Umane in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli, sottoscritta da tutto il personale militare della Capitaneria di Porto della medesima Città , restituisce evidenza significativa di un rapporto con il personale dipendente improntato alla massima stima, del tutto eccellente e senza ombra.
Resta, pertanto, inspiegabile e, di conseguenza, non giustificata la valutazione “Non sempre gestisce adeguatamente l’attività  relazionale.” di cui alla scheda valutativa n. 17 del 15.12.2010 in quanto riferita alla ricorrente.
In altri termini, da un punto di vista strettamente logico, detto giudizio negativo avrebbe potuto afferire o ai contrasti intercorsi presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli in dipendenza della vicenda del Bagnuolo o ad altri contrasti con il personale.
Poichè, quanto alla prima ipotesi, il comportamento della Giacoppo, nel caso più volte citato, è stato ineccepibile, mentre, quanto alla seconda ipotesi, le evidenze documentali mostrano un rapporto con il personale dipendente assolutamente armonico e meritevole di plauso, la valutazione negativa così come fornita resta destituita di qualunque fondamento fattuale.
Non a caso, peraltro, la prima redazione della scheda valutativa impugnata veniva seccamente annullata dalla Direzione Generale per il Personale Militare, con nota prot. n. 0521609 del 1 dicembre 2010, recante ampia motivazione sulla insussistenza, in essa, del necessario rapporto di “armonia e consequenzialità , in quanto la qualifica finale attribuita non è suffragata dal giudizio espresso dal compilatore.”.
Quanto poi alla scheda valutativa n. 18 del 14.9.2011, l’istruttiva lettura dell’ampio carteggio depositato dall’Avvocatura erariale, concernente i rapporti intercorsi fra il Capo del Compartimento Marittimo di Bari e la ricorrente nel periodo successivo alla prima valutazione non positiva, restituiscono un contesto di assoluto deterioramento del rapporto di intesa e di collaborazione che dovrebbe sussistere fra un superiore gerarchico ed un suo sottoposto, specialmente in un ambito delicato quale quello militare marittimo.
La minuziosità  delle contestazioni, la perentorietà  di taluni richiami, la loro reiterata riproposizione, anche con inviti, di acre sapore didascalico, “a rivedere le proprie conoscenze ed ad approfondire gli argomenti di volta in volta trattati” (sic cfr. nota prot. n° 07.01.41/417-043 del 26.10.2010, in atti) costituiscono evidenze assai chiare di detto deterioramento di rapporti che, con ovvia prevedibilità , è sfociato nei giudizi radicalmente negativi di cui alla scheda valutativa n. 18 del 14.9.2011.
Sul punto, il Consiglio di Stato in sede consultiva si esprime con la massima chiarezza: “¦non si ignora certo che i giudizi formulati con le schede valutative sono caratterizzati da un’altissima discrezionalità  tecnica, giacchè comportano un attento apprezzamento delle attitudini e delle capacità  proprie della vita militare dimostrate in concreto dal valutando. Tuttavia, la discrezionalità  tecnica della Pubblica amministrazione, va ricordato, non sfugge, aprioristicamente, al sindacato giurisdizionale (o giustiziale), in presenza di elementi sintomatici di scorretto esercizio del potere, quali il difetto e la incongruità  della motivazione, l’illogicità  manifesta, l’errore di fatto, la evidente irragionevolezza o contraddittorietà . In altri termini, il sindacato sugli apprezzamenti tecnici della Pubblica Amministrazione si può svolgere in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico da essa seguito nello statuire, ovvero alla verifica diretta dell’attendibilità  delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6607).” (cfr. Cons. Stato, Sezione II, Adunanza di Sezione del 10 luglio 2013, Parere n. 711/2014).
Ed ancora “¦nei casi come quello in esame (Cons. Stato, Sezione Terza 19 ottobre 2010, n. 1285/2010), ove la descritta flessione repentina e verticale riguarda un periodo effettivamente limitato (nel caso di specie il periodo oggetto di valutazione è limitato a poco più di tre mesi), andando ad intaccare voci che riguardano le qualità  professionali costantemente giudicate secondo standard di eccellenza, sarebbe stato necessario che le indicazioni di sintesi, all’uopo redatte, fossero fornite di un apparato motivazionale che ne dimostrasse compiutamente il fondamento, con l’indicazione di quegli elementi che, in concreto, avessero determinato i convincimenti alquanto critici espressi circa il servizio svolto dal ricorrente.
àˆ, infatti, difficilmente comprensibile come un militare, che fino a pochi giorni prima aveva riportato valutazioni apicali, possa in un periodo così breve di tempo riportare delle flessioni così significative, specie con riferimento a talune qualità  professionali, se non a causa di eventi specifici, sui quali possa trovare fondamento una valutazione anche sensibilmente inferiore rispetto alle precedenti. In tal senso, le modifiche apportate al giudizio finale in senso peggiorativo devono fornire un adeguato sostegno chiarificatore.”(cfr. Cons. Stato, Sezione II, Adunanza di Sezione del 10 ottobre 2012, Parere n. 5390/2012).
Applicando il nitido argomentare del Consiglio di Stato al caso di specie, appare evidente come le schede valutative impugnate abbiano sofferto di plurimi deficit di legittimità , sia dal punto di vista del difetto di istruttoria e di motivazione, sia dal punto di vista dell’eccesso di potere per contraddittorietà  con precedenti risultanze amministrative che del netto sviamento di potere in concreto determinatosi.
Conclusivamente, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti devono essere accolti, per l’effetto, dovendosi pronunciare l’annullamento delle due schede valutative impugnate.
Le medesime dovranno essere rinnovate a cura del Direttore di Divisione del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, V reparto, 13^ Divisione documentazione marina, o suo delegato, in quanto Ufficio già  dettagliatamente occupatosi del caso di specie, con rinnovazione da effettuarsi in coerenza con il portato motivazionale del presente provvedimento e senza spese per l’Amministrazione.
Ovvii motivi di opportunità  suggeriscono di escludere espressamente, dal novero dei delegabili, il C.A. Giuffrè Salvatore.
Da ultimo, a fronte della integrale soccombenza dell’Amministrazione resistente, le spese di lite cedono a suo carico, venendo globalmente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, così come proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla le schede valutative relative al Tenente di Vascello Giacoppo Carmen n. 17 del 15.12.2010 e n. 18 del 14.9.2011.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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