Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Decreto Presidenziale – Funzione – Anticipazione tutela cautelare – Esclusione 

La funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti  della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, in caso di estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio, il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata.

N. 00307/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00161/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2014, proposto da: 
Francesco Tagarelli, rappresentato e difeso dagli avv. Libera Valla, Carmelo Stefanelli, con domicilio eletto presso Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, 36; 
contro
Comune di Noicattaro, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Ricciardi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; Azienda Sanitaria Locale Bari; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. 78/2013 Registro Generale (n. 7/2013 IV settore Urbanistica) del Comune di Noicattaro IV Settore Urbanistica- Edilizia Privata dell’11/11/2013, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere edili abusive con ripristino del preesistente stato dei luoghi, nonchè per l’eliminazioni delle superfetazioni riscontrate nella nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Bari, entro 90 giorni dalla data di notifica;
nonchè della nota di avviso di avvio del procedimento del 30/5/2014 notificata all’istante in pari data avente ad oggetto:”Avvio del procedimento – L. 241/90 – Demolizione e ripristino stato dei luoghi”.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Rilevato che con atto notificato a mezzo PEC in data 5/6/2014 e depositata il 6/6/2014 è stata proposta istanza incidentale di sospensiva (originariamente non proposta) con contestuale richiesta di sospensione provvisoria, inaudita altera parte, dell’ordinanza impugnata con il ricorso principale ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;
Rilevato che essendo prevista per il giorno 9.6.2014 l’avvio dei lavori di demolizione, sussiste detto pericolo;
 
P.Q.M.
Accoglie temporaneamente sino alla c.c. del 2.7.2014 l’istanza cautelare, invitando l’Amministrazione comunale a non procedere, sino a tale data, con i lavori di demolizione.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2.7. 2014
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 6 giugno 2014.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Sergio Conti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 06/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)