Edilizia e urbanistica – Pianificazione – Disciplina del Pug – Incompletezza – Conseguenze

Ove il suolo del ricorrente sia stato disciplinato dal PUG nella parte strutturale ma non in quella programmatica, verificandosi dunque un vuoto pianificatorio, dev’essere accolta l’istanza cautelare propulsiva affinchè il Comune abbia a completare  la pianificazione della zona.

N. 00303/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01220/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2013, proposto da:
Vito Tisto S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, n.25;
contro
Comune di Adelfia; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, via Nazario Sauro n.33; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione di C.C. n. 8/2013 di definitiva approvazione del PUG di Adelfia;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta e Anna Bucci;
 
Rilevato che, all’esito della disposta istruttoria, è emerso in modo chiaro, per stessa ammissione dell’amministrazione comunale, che le particelle per cui è causa (nn. 3085; 3083; 3074 fg. 16/C), di proprietà  della società  ricorrente, sono state disciplinate nella parte strutturale del PUG, ma non in quella programmatica;
ritenuto, pertanto, che sussiste il denunciato vuoto pianificatorio;
ritenuto che la posizione della ricorrente possa trovare adeguata tutela mediante un ordine cautelare propulsivo;
ritenuto che pare opportuno rinviare la determinazione delle spese all’esito dell’attività  imposta in questa sede, al fine di valutare il comportamento processuale del Comune;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), ordina al Comune di Adelfia di disciplinare le particelle nn. 3085; 3083; 3074 fg. 16/C nell’ambito del PUG programmatico.
Rinvia la causa all’udienza camerale del 10.12.2014 per verificare il corretto adempimento delle statuizioni cautelari .
Spese al prosieguo.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)