Energia da fonti rinnovabili – Regione Puglia – Regime transitorio DGR n. 3029/2010 – Applicazione – Fattispecie

In materia di energie rinnovabili, nella Regione Puglia, il regime transitorio di cui all’art.7.2 della D.G.R. n. 3029/2010 opera nel senso di escludere l’applicabilità  del suddetto regolamento (con conseguente applicabilità  del regime previgente contenuto nella DGR 35/2007) per tutti quei procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, il procedimento sia ormai consolidato con l’acquisizione del preventivo della connessione e l’emanazione dei pareri ambientali prescritti dalla legge (nella specie, il TAR ha ritenuto  meritevole di sospensione il diniego di AU avvenuto sulla scorta dell’erronea applicazione della normativa sopravvenuta).

N. 00283/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00551/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2014, proposto da Margherita s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Comune di Serracapriola;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. A-159/0001349 del 25 febbraio 2014 adottata dalla Regione Puglia – Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, avente ad oggetto “Autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto, delle opere connesse nonchè delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 32 MW sito nel Comune di Serracapriola (FG) in località  Colle Martello – Piano dell’Eremita – San Leucio – Alvanella. Comunicazione diniego di Autorizzazione Unica” successivamente comunicata alla ricorrente;
– ove occorra, della nota regionale del 17 dicembre 2013 recante preavviso di diniego;
– ove occorra, della presupposta deliberazione di Giunta regionale n. 3029/2010;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia e Maddalena Torrente;
 

Rilevato che secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 7.2 DGR n. 3029/2010 “I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono conclusi ai sensi della previgente normativa (DGR n. 35 del 23 gennaio 2007) qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 2.2, lettera m), e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.”;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, appare dimostrata la completezza, alla data (1° gennaio 2011) di entrata in vigore della DGR n. 3029/2010, della soluzione di connessione di cui all’art. 2.2, lett. m) della menzionata DGR n. 3029/2010, con riferimento al progetto in esame, risultando detta circostanza dal punto D della nota del 7.12.2007 di Daunia Wind s.r.l. (dante causa della odierna ricorrente Margherita s.r.l.), ove si specificava che, ad integrazione dell’originaria istanza di autorizzazione unica, si producevano in allegato, tra gli altri documenti, la certificazione rilasciata da Terna s.p.a. attestante l’assegnazione del punto di connessione dell’impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità  di collegamento;
Ritenuto, altresì, che alla predetta data (1° gennaio 2011) devono ritenersi intervenuti i “pareri ambientali prescritti”, in considerazione della valutazione espressa dalla Regione Puglia con la determina n. 118/2009; che, infatti, la citata determina affermava l’idoneità  sotto il profilo ambientale dei sette aerogeneratori per cui è causa; che, con riferimento alla menzionata determina n. 118/2009, il Consiglio di Stato con sentenza n. 5198/2012 confermava la valutazione favorevole in ordine alla idoneità  ambientale dei sette aerogeneratori;
Rilevato che detti elementi (data di completamento della soluzione di connessione e di intervento dei prescritti pareri ambientali), in forza dell’art. 7.2 DGR n. 3029/2010, appaiono determinanti ai fini della applicazione alla iniziativa per cui è causa della previgente DGR n. 35/2007 ovvero della regolamentazione sopravvenuta di cui alla DGR n. 3029/2010;
Ritenuto che, come evidenziato da T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Prima Ter, 18 marzo 2013, n. 2748 (decisione intervenuta su una controversia avente ad oggetto la legittimità  della DGR pugliese n. 3029/2010), detta disposizione transitoria appare legittima a fronte di un procedimento amministrativo da considerarsi alla data del 1° gennaio 2011 in uno stadio “embrionale”, procedimento per il quale, in applicazione – non censurabile alla luce delle regole generali che governano l’agire delle Amministrazioni pubbliche – del principio tempus regit actum, deve ritenersi operativa la disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento, vale a dire la deliberazione del 2010); che, viceversa, per un procedimento, alla data di entrata in vigore della DGR n. 3029/2010, in avanzato stadio istruttorio (quale quello per cui è causa) deve ritenersi legittima l’operatività  della disciplina previgente (DGR n. 35/2007);
Ritenuto, pertanto, che la motivazione della gravata nota ex art. 10 bis legge n. 241/1990 del 17.12.2013 (con cui si comunicavano i motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento di autorizzazione unica, motivi successivamente confermati con l’impugnato provvedimento regionale del 25.2.2014 recante diniego di autorizzazione unica) non appare condivisibile nella parte in cui afferma l’applicabilità  della DGR n. 3029/2010 alla istanza de qua, non potendosi la stessa – in forza delle argomentazioni espresse in precedenza – più considerare in una fase “embrionale”;
Rilevato, conseguentemente, che non trova applicazione nel caso di specie la disposizione di cui all’art. 7.3 DGR n. 3029/2010 relativamente agli oneri, gravanti sulla società  istante, di integrazione della domanda originaria soggetta alla disciplina di cui alla stessa DGR;
Considerato, altresì, che, diversamente da quanto affermato a pag. 4 della censurata nota regionale di diniego del 25.2.2014, parte ricorrente appare aver provveduto al deposito della prescritta documentazione bancaria ex art. 4, comma 1 legge Regione Puglia n. 31/2008 (cfr. nota di Margherita s.r.l. del 25.1.2011);
Ritenuto che, in definitiva, gli elementi posti a fondamento delle gravate note regionali del 17.12.2013 e del 25.2.2014 non appaiono idonei a sostenere le ragioni del diniego di autorizzazione unica;
Valutata la sussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora, stante il lungo tempo decorso dall’avvio dell’procedimento per cui è causa (originaria istanza di autorizzazione unica presentata in data 30.3.2007);
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della misura cautelare richiesta e che l’Amministrazione regionale dovrà  procedere all’esame dell’istanza di autorizzazione unica relativamente ai sette aerogeneratori secondo le prescrizioni contenute nella DGR n. 35/2007;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende le impugnate note regionali del 17.12.2013 e del 25.2.2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)