1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Progettisti – Dichiarazione in tema di contributi previdenziali e assistenziali – Artt. 38, co.1, lett. i), e 90, co. 7, D.Lgs. n. 163/2006 – Necessità  – Conseguenze


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Progettisti – Dichiarazione in tema di contributi previdenziali e assistenziali – Attestazione di  Inarcassa – Natura  


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Progettisti – Dichiarazione in tema di contributi previdenziali e assistenziali – Artt. 38, co.1, lett. i), e 90, co. 7, D.Lgs. n. 163/2006 – Necessità  – Ragioni 

1. Ai sensi degli articoli 38, co.1, lett. i) e 90, co.7, del D.Lgs. n. 163/2006,  dev’essere esclusa  dalla gara d’appalto integrato la concorrente il cui progettista sia incorso in irregolarità  contributive gravi e definitivamente accertate, non rilevando, ai fini dell’ammissione alla procedura,  l’eventuale sanatoria delle stesse effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.


2. Nell’ambito di una gara d’appalto l’attestazione di irregolarità  contributiva nei confronti di un progettista rilasciata  da INARCASSA  è equiparabile al DURC rilasciato per le imprese, dunque il contenuto di siffatta attestazione non può essere sindacato dalla stazione appaltante.  


3. La violazione degli obblighi contributivi da parte del libero professionista, pur ledendo un interesse personale di natura pensionistica,  dunque  essendo diversa dalla medesima violazione commessa dal datore di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti, è comunque sanzionata dall’art.38, co.1, lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006 giacchè resta un comportamento violativo degli obblighi previdenziali.

N. 00288/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00615/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2014, proposto da Cover s.r.l., in proprio e quale mandataria del RTI con Punto Impianti s.r.l., Elettromeccanica C.M.C. s.r.l., Pro.Ma. Project Management s.r.l., ing. Marco Mignogna, ing. Mario Di Pierro e ing. Lucio Surgo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Di Pardo, Giuseppe Mescia, Francesco Russo, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

contro
Università  degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” e C.M.P. s.c.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso l’avv. Piero Lorusso in Bari, via Principe Amedeo, 234;
ing. G.;
ing. Francesco Cirrottolla;
ing. Francesco Dinoia;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Direttore Generale dell’Università  degli Studi di Foggia Rep. DD n. 238-2014, prot. n. 8584-IX/1 del 28.3.2014, trasmesso in data 4.4.2014 recante l’aggiudicazione definitiva al Consorzio NCPL “Ciro Menotti”, dell’appalto integrato relativo alla progettazione definitiva esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso della piscina ex G.I.L. di Via A. da Zara in Foggia e di tutti gli atti approvati ed ivi richiamati quale parte integrante, di quelli presupposti o consequenziali;
– del relativo provvedimento di trasmissione a firma del RUP prot. n. 9263-IX-2 in data 4.4.2014;
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso nei limiti ivi fissati;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e /o consequenziale, anche se non conosciuto ivi compreso ove occorra in parte qua e per quanto di interesse, a titolo meramente riepilogativo e non esaustivo;
e per l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia del contratto di affidamento dell’appalto integrato, ove medio tempore stipulato;
per l’accertamento del diritto al subentro nel contratto di affidamento dell’appalto de quo, ove medio tempore stipulato;
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Foggia, del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” e di C.M.P. s.c.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia, Giuliano Di Pardo, Giovanni Cassano e Nicolò Mastropasqua;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, appare meritevole di positivo apprezzamento la censura sub B (pagg. 13 e ss.) dell’atto introduttivo;
Rilevato, infatti, che ai sensi dell’art. 11.1, lett. i) del disciplinare di gara (cfr. pag. 18) il progettista incaricato deve rendere, tra le altre, la dichiarazione di non incorrere nella causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) dlgs n. 163/2006 (non aver “¦ commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, ¦”);
Rilevato che l’ing. G.(progettista incaricato dal Consorzio controinteressato Ciro Menotti) appare versare in una situazione di irregolarità  contributiva (grave e definitivamente accertata quale risultante dalla certificazione INARCASSA del 23.1.2014); che in particolare tale ultima certificazione precisa l’insussistenza di contenziosi amministrativi e giurisdizionali aperti nei confronti dell’ing. G.;
Ritenuto che ciò denota la definitività  delle violazioni contestate ormai risalenti (elemento rilevante ai fini di cui all’art. 38, commi 1, lett. i) e 2 dlgs n. 163/2006 ed all’art. 11.1, lett. i) del disciplinare di gara); che le irregolarità  contributive dell’ing. G. relativamente agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 di cui alla citata nota INARCASSA del 23.1.2014 sono da qualificare come “gravi” alla luce dei criteri dettati dall’art. 8, comma 3 D.M. 24.10.2007 (i.e.superamento delle soglie ivi previste) e quindi ostative rispetto alla partecipazione alla gara de qua;
Considerato che le suddette situazioni di irregolarità  contributiva, diversamente da quanto ritenuto dalla stazione appaltante nel gravato decreto di aggiudicazione definitiva del 28.3.2014 (cfr. pag. 3), comportano l’esclusione dalla gara del concorrente non adempiente anche in presenza di sanatoria / regolarizzazione postuma (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682 e Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8: “L’assenza del requisito della regolarità  contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma, quand’anche ricondotta retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento.”); che, pertanto, la sanatoria operata dal G. in data 6.12.2013 non può assumere alcuna rilevanza;
Rilevato, altresì, che la dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. i) dlgs n. 163/2006 resa sul punto dall’ing. G. in data 29.7.2013 appare non veritiera, posto che dal certificato di INARCASSA del 31.10.2013 lo stesso G. risulta a quella data (31.10.2013) non in regola con gli adempimenti contributivi;
Rilevato, infine, che in forza dell’art. 90, comma 7, ultimo inciso dlgs n. 163/2006 deve essere dimostrata la regolarità  contributiva del soggetto libero professionista affidatario dell’incarico di progettazione (quale l’ing. G. nel caso di specie); che la certificazione (in atti) di “regolarità  contributiva” è stata resa da INARCASSA ai sensi dell’art. 90 dlgs n. 163/2006 (disposizione espressamente richiamata nei vari documenti INARCASSA prodotti) ed è quindi equiparabile ad un DURC ex D.M. 24.10.2007 (rilevante ai fini di cui agli artt. 38 e 90, comma 7 dlgs n. 163/2006), essendo INARCASSA l’ente di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti incaricato della gestione di una forma di assicurazione obbligatoria;
Ritenuto, inoltre, di non condividere sul punto l’affermazione dell’Università  degli Studi di Foggia (contenuta a pag. 5 della nota del 22.5.2014) secondo cui l’ing. G., nel porre in essere i menzionati inadempimenti contributivi, avrebbe agito in qualità  di libero professionista e non già  di datore di lavoro, così ledendo un interesse personale di natura squisitamente pensionistica, senza violare la ratio della disposizione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) dlgs n. 163/2006;
Rilevato, a tal proposito, che la normativa in commento è finalizzata a spingere le imprese ad essere in regola con le fondamentali normative poste a tutela anche dell’erario (oltre che della sicurezza sul lavoro e dei lavoratori) e quindi a premiare comportamenti corretti ed a sanzionare atteggiamenti di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 25 marzo 2013, n. 673 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 marzo 2010, n. 311); che, pertanto, anche gli inadempimenti in materia previdenziale posti in essere dal G. assumono rilevanza ai fini della esclusione dalla gara;
Rilevato, altresì, che l’accertamento contenuto nel DURC (nel caso di specie le certificazioni negative INARCASSA) è vincolante per la stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8: “In tema di gare ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lg. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70/2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “‰violazione grave‰” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità  contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità  contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la p.a. è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. La previsione introdotta dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, secondo cui la mancanza del d.u.r.c. comporta una presunzione legale “iuris et de iure” di gravità  delle violazioni previdenziali, si limita a recepire e consolidare un orientamento interpretativo già  formatosi in precedenza, con la conseguenza che tale previsione può avere una applicazione retroattiva.”);
Ritenuto, in conclusione, che la non veritiera dichiarazione del G. avrebbe dovuto comportare l’esclusione del Consorzio controinteressato; che, pertanto, il gravato decreto di aggiudicazione del 28.3.2014 costituisce non corretta interpretazione ed applicazione delle norme di cui agli artt. 38 e 90 dlgs n. 163/2006 e 11.1, lett. i) del disciplinare di gara;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende il decreto del Direttore Generale dell’Università  degli Studi di Foggia Rep. DD n. 238-2014, prot. n. 8584-IX/1 del 28.3.2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 gennaio 2015.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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