1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale -Dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 – Lacunosità  – Soccorso istruttorio – Condizioni
 
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale -Dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 – Da parte del direttore tecnico – Limiti


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale -Dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 – Precedente penale –  Inficiante la moralità  professionale – Verifica – Omissione – Conseguenze

1. Ai sensi dell’art. 46, co.1, D.Lgs. n. 163/2006, nelle gare d’appalto è possibile che la Commissione ricorra al soccorso istruttorio nei confronti di una ditta che abbia presentendo documentazione amministrativa incompleta consentendole di integrarla ove, nei documenti a corredo dell’offerta,  sia già  desumile il principio di prova del possesso del requisito.


2. Ai sensi dell’art. 38, co.1, del D.Lgs. n. 163/2006 il direttore tecnico dell’impresa partecipante alla gara d’appalto non è tenuto a dichiarare il possesso di requisiti che riguardano –  non già  la sua persona bensì  –  la ditta concorrente, quale, ad es., il requisito  di cui alla lettera m) del medesimo comma (sanzioni interdittive nei confronti persone giuridiche, società  e associazioni).


3. Poichè, nell’ambito di una gara d’appalto, la sussistenza di una condanna penale definitiva nei confronti del legale rappresentate della ditta concorrente può dar luogo all’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 38, co.1,   lett. c), ove detto precedente risulti grave e inficiante la moralità  professionale del soggetto, è illegittimo l’operato della Commissione di gara che abbia ammesso la suddetta concorrente, omettendo di valutare, per i  suddetti profili, la condanna penale del  legale rappresentante.

N. 00295/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00640/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

C. s.r.l. in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con A. T. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Dimito, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Chimienti in Bari, via Trento, 14;

contro
Aeroporti di Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso l’avv. Enrico Petrosillo in Bari, via J. Serra, 19; 

nei confronti di
A.T.I. A.A. s.r.l. – U. S. Spa – E. & P. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michaela De Stasio, con domicilio eletto in Bari, via N. Pizzoli, 8; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva disposta da Aeroporti di Puglia s.p.a. del 4.4.2014, prot. n. 5258, aggiudicazione comunicata alla ricorrente in data 9.04.2014 (con avviso di aggiudicazione pubblicato in data 15.04.2014) in favore della costituenda A.A.s.r.l., U. S. s.p.a. ed E.& P.s.r.l., per l’esecuzione dei lavori di ampliamento ed adeguamento delle sale d’imbarco dell’aeroporto dì Brindisi di cui all’appalto CUPB89El1 0051 00001-CIG 52906205BC;
– di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ed, in particolare, oltre alla aggiudicazione definitiva, della aggiudicazione provvisoria e, sempre nei limiti di interesse delle ricorrenti, dei verbali della Commissione dell’1.10.2013, 2.10.2013 e 15.10.2013, in particolare nella parte in cui non hanno escluso il raggruppamento aggiudicatario dalla procedura di gara, nonchè, ove occorra, dell’art. 9 del Disciplinare di gara;
nonchè
per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e per il subentro della costituenda associazione temporanea ricorrente nell’esecuzione dei lavori oggetto della gara.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a. e di A.T.I. A. A. Srl 
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il ricorso incidentale presentato da A. A. srl e depositato il 23 maggio 2014;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Dimito; Adriano Tolomeo e Michaela De Stasio;
 

Ritenuto che le plurime censure formulate con il ricorso incidentale non sono positivamente apprezzabili in quanto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appaiono manifestamente fondate;
Ritenuto, in particolare, che i rilievi ivi formulati ai punti 1.1, 1.2, 1.4, in ordine alla lacunosità  delle dichiarazioni rese in sede di domanda per conto dell’ATI ricorrente sono superabili, essendo possibile dar corso al soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1, D.lgs. 163/2006, in presenza comunque di un principio di prova in relazione alle dichiarazioni presentate, sebbene da completare e/o regolarizzare;
Rilevato, inoltre, quanto al punto 1.3 del ricorso incidentale, che nel caso di specie non può affermarsi sussistente l’obbligo per i direttori tecnici di rendere a pena di esclusione le dichiarazioni di cui all’art. 38, lett. m del D.lgs. n. 163/2006, in quanto concernendo la norma sanzioni e provvedimenti interdittivi applicabili direttamente nei confronti di società , esse sono state correttamente e sufficientemente rese dagli Amministratori unici delle due associate;
Ritenuto, inoltre, che in ragione della natura sostanzialmente mista dell’ATI, la mandataria del raggruppamento verticale non necessariamente deve coincidere con la submandataria del sub raggruppamento orizzontale (cfr. sentenza Tar Lazio, Roma, sez. II quter, n. 338 del 15.1.2013);
Ritenuto invece fondata la censura sollevata dal ricorrente principale in ordine al vizio di mancanza di motivazione del provvedimento di aggiudicazione, atteso che, a fronte delle contestazioni sollevate da altra partecipante alla gara, la stazione appaltante avrebbe dovuto esplicitare, in ragione della peculiarità  della fattispecie concreta, le ragioni per cui i precedenti penali dichiarati dall’amministratore della società  controinteressata e non ancora oggetto di un formale provvedimento giurisdizionale di estinzione, non venivano considerati gravi ed incidenti sulla moralità  professionale;
Ritenuto, infine, che la complessità  della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 gennaio 2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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