1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale -Dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 – Affitto di azienda – Soggetti obbligati
 
2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Bilanciamento interessi – Opera urgente – Interesse pubblico alla realizzazione – Prevale

1. Nell’ipotesi di affitto d’azienda sussiste l’obbligo dichiarativo ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 anche da parte degli amministratori dell’impresa della quale la concorrente ha ottenuto la disponibilità , atteso che non può avere rilievo la natura reale o personale del diritto trasferito, nè la sua tendenziale perpetuità  o temporaneità , bensì la circostanza oggettiva che un’impresa si giovi dell’organizzazione aziendale di altra impresa.
 
2. Nel bilanciamento degli opposti interessi, proprio della fase cautelare, la natura urgente dei lavori pubblici da eseguire rende prevalente l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera rispetto a quello privato che potrà  comunque trovare tutela, all’esito della fase di merito del giudizio, attraverso il subentro nella commessa ovvero il risarcimento per equivalente.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 25 giugno 2014, n. 2793 – 2014, decreto cautelare 4 giugno 2014, n.2330 – 2014, ric. n. 4587 – 2014.  

N. 00296/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00593/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2014, proposto da:

C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con Gianni Rotice s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto in Bari, via Prospero Petroni, 15;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso l’Avv. Distaso in Bari, c.so V. Emanuele, 60; 

nei confronti di
Ottoerre Group s.r.l. in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con F.lli di Carlo s.r.l. e Rotice s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Angelo Luigi Capone, con domicilio eletto presso l’Avv. Pasquale La Pesa in Bari, Via Putignani, 56; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
rito appalti (ex art. 120 ss c.p.a.): affidamento lavori di messa in sicurezza della località  Marina di Lesina – risarcimento danni;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Ottoerre Group s.r.l. in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con F.lli di Carlo srl e Rotice s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 e uditi per le parti i difensori avv.ti Ignazio Lagrotta; Raffaele Irmici e Angelo Antonio Capone;
 

Considerato che ai fini della risoluzione della presente controversia appare dirimente, in punto di fumus, la censura mossa dalla ricorrente con il primo motivo del ricorso;
Considerato, infatti, in adesione a condivisa giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli, sezione I, 3 giugno 2013 n. 2868; T.A.R. Veneto, sez. I, 11 settembre 2013 n. 1090, Cons. Stato sez. III, 18 luglio 2011 n. 4354) che anche per l’ipotesi di affitto d’azienda sussiste l’obbligo dichiarativo ex art. 38 D.lgs. 163/2006 da parte degli amministratori dell’impresa della quale la concorrente ha ottenuto la disponibilità , atteso che non può avere rilievo la natura reale o personale del diritto trasferito, nè la sua tendenziale perpetuità  o temporaneità , bensì la circostanza oggettiva che un’impresa si giovi dell’organizzazione aziendale di altra impresa;
Considerato, tuttavia, che la dichiarata natura urgente dei lavori, volti alla mitigazione della pericolosità  geomorfologica a Lesina Marina, di alta priorità  ambientale e di rilevanza strategica regionale (Delibera CIPE n. 87/2012), induce a ritenere prevalente, nel bilanciamento degli opposti interessi, l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera;
Rilevato, inoltre, quanto al periculum, che ove le censure sollevate dalla ricorrente dovessero trovare positivo apprezzamento nella successiva fase di merito, sarà  comunque possibile, in ragione della durata prevista per l’esecuzione dei lavori (19 mesi dall’aggiudicazione), l’eventuale sostituzione nel contratto ove nelle more stipulato, oltre al risarcimento per equivalente per la parte residua;
Ritenuto che la complessità  della vicenda giustifica la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)