Contratti pubblici – Aggiudicazione – Offerta economica – Oneri per la sicurezza previsti dal bando – Discostamento ingiustificato – Anomalia – Sussiste
Deve ritenersi anomala l’offerta presentata in una gara d’appalto ove non sia stata giustificata la discrasia sussistente tra la quantificazione dei costi per la sicurezza dei lavoratori di cui all’offerta e gli importi previsti nel piano di sicurezza e coordinamento a base di gara.
N. 00281/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00486/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni S.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Zullo, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Puglia Bari in Bari, Piazza Massari;
contro
Comune di Carlantino, rappresentato e difeso dall’avv. Donato Grasso, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci, in Bari, via Melo, n. 114;
nei confronti di
Costruzioni Camardo S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione del responsabile del settore tecnico numero generale 49 e numero settoriale 16 del giorno 28 febbraio 2014 di revoca dell’aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta Eredi Pietro Ruggiero S.a.s. e di aggiudicazione provvisoria in favore delle costruzioni Camardo S.r.l. e della relativa comunicazione sul procedimento di verifica dell’offerta anomala in pari data con prot. n. 903, con la quale è stata dichiarata anomala l’offerta della ricorrente;
nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto e del contratto in capo alla ricorrente secondo l’offerta da questa proposta o, laddove ciò non sia possibile, per la condanna del Comune di Carlantino al risarcimento dei danni per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carlantino e di Costruzioni Camardo S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Antonio Zullo, Pierluigi Balducci, per delega dell’avv. Donato Grasso e Giuliano Di Pardo;
Considerato che il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta, così come effettuato nel caso di specie nei confronti dalla società ricorrente, ad un sommario esame proprio della fase cautelare non appare essere viziato da macroscopiche illogicità , arbitrarietà o irragionevolezze;
Considerato che, in particolare, l’offerta presentata dalla ricorrente appare essersi significativamente discostata da quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte del progetto posto a base di gara, in punto di incidenza del costo specifico della manodopera;
Considerato che non risultano essere stati forniti elementi decisivi, specifici ed innovativi – anche in sede di giustificazioni rese per la valutazione di congruità dell’offerta – tali da garantire comunque l’affidabilità complessiva della proposta progettuale della ricorrente;
Cosiderato, in sintesi, che l’istanza cautelare della società ricorrente non appare fondata in punto di fumus boni iuris;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)