1. Giurisdizione  – Rapporto di pubblico impiego privatizzato –  Giudice ordinario


2. Giurisdizione – Rapporto di pubblico impiego privatizzato – Recupero somme erogate indebitamente  – Giudice ordinario


3. Giurisdizione – Rapporto di pubblico impiego privatizzato – Collocamento in quiescenza – Giudice ordinario

1. Ai fini del riparto tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non già  la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione.


2. Sussiste  la giurisdizione del giudice ordinario per il ricorso avverso il provvedimento relativo al recupero di somme erogate indebitamente ad un proprio dipendente in costanza e in esecuzione del rapporto lavorativo.


3.Sussiste  la giurisdizione del giudice ordinario per il ricorso avverso il provvedimento relativo al collocamento in quiescenza, trattandosi di questione riguardante il diritto soggettivo al collocamento a riposo.

N. 00652/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2014, proposto da: 
Margherita Lippo, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Manghisi, con domicilio eletto presso Alfieri L.M. Zullino in Bari, via Nicolai n. 29; 

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– della determinazione R.C.G. n. 1738/2013 del 27.12.2013, notificata in data 14.02.2014, relativa al recupero degli emolumenti stipendiali non dovuti alla sig.ra Margherita Lippo;
– nonchè della determinazione R.C.G. n. 1484/2013 del 25.11.2013, non notificata, riguardante il collocamento in quiescenza dal 01.01.2014 per maturati requisiti ordinamentali dell’odierna ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Lugi Manghisi e avv. Lorenzo Dibello;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

La Sig.ra Lippo Margherita impugna due provvedimenti emanati dal Comune di Monopoli: il primo riguardante il recupero di emolumenti stipendiali riferiti ad anni pregressi erogati alla ricorrente medesima in ragione della mancata decurtazione, in busta paga, dell’assegno ad personam riassorbibile; il secondo concernente la risoluzione del suo rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza.
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente denuncia per entrambi i provvedimenti la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la mancata comunicazione della conclusione del procedimento e il difetto di motivazione, mentre solo in relazione al primo provvedimento l’irragionevolezza e la violazione del principio del legittimo affidamento e solo con riferimento al secondo provvedimento, il difetto di notifica e l’eccesso di potere per contraddittorietà , sviamento e travisamento.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per opporsi all’accoglimento del gravame eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento al primo provvedimento impugnato.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2014, la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e previo avviso alle parti costituite, indicando a queste ultime la questione circa il difetto di giurisdizione. Sul punto, la difesa del ricorrente si è limitata ad insistere sulla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Collegio deve, in via prioritaria, prendere in esame la questione della sussistenza o meno della propria giurisdizione in relazione alle controversie in esame, atteso che, per costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2013, n. 5786; Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5421; Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2009, n. 519; T.A.R. Perugia, Sez. I, 15 marzo 2013, n. 170), l’analisi della questione di giurisdizione ha carattere preminente rispetto ad ogni altra, atteso che il potere del giudice adito di emettere qualsiasi statuizione, tanto in rito quanto nel merito della domanda, postula che su quest’ultima lo stesso sia effettivamente munito della potestas iudicandi, ossia di quell’imprescindibile presupposto processuale in presenza del quale è consentito pronunciarsi sulla medesima (Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5421).
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Come sancito dalla Corte di Cassazione (Cass. Civile, sez. un., 23 settembre 2013, n. 21677) la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, “rileva non già  la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione”.
Nel caso di specie, parte ricorrente contesta la legittimità  di due provvedimenti adottati dal Comune di Monopoli sul rilievo che uno avrebbe illegittimamente previsto la restituzione di somme di denaro indebitamente erogate in busta paga, l’altro un regime penalizzante per quanto riguarda i termini del diritto ad essere collocati a riposo, venendo ingiustificatamente anticipato il pensionamento.
Vengono, quindi, in rilievo posizioni giuridiche soggettive inerenti un rapporto di lavoro contrattualizzato con una pubblica amministrazione, aventi peraltro natura di diritto soggettivo, che, come tali, trovano la loro tutela innanzi al giudice ordinario.
Più nello specifico, per quanto riguarda le controversie relative ai rapporti di lavoro contrattualizzati, è il legislatore ad aver devoluto (prima con il D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi con il D.Lgs n.165 del 2001) tali questioni alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, con esclusione di quelle inerenti le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, gli atti di macro organizzazione, nonchè quelle relative al rapporto di lavoro delle categorie non privatizzate. Ebbene, i provvedimenti impugnati rientrano nell’ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato, non sono connessi a procedure concorsuali, nè costituiscono atti di macro organizzazione.
La controversia, attenendo a due provvedimenti connessi ad un rapporto di pubblico impiego privatizzato, dà  quindi luogo ad un’ordinaria causa di lavoro. Di conseguenza la relativa giurisdizione appartiene al giudice ordinario competente per territorio in funzione di giudice del lavoro.
Più nello specifico, per quanto riguarda il provvedimento relativo al recupero di somme erogate indebitamente, ad un proprio dipendente, in costanza e in esecuzione del rapporto lavorativo, la giurisdizione del giudice ordinario è stata riconosciuta, tra l’altro, dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 5557 del 10 agosto 2010 e con la sentenza n. 6282 del 5 dicembre 2000.
Per quanto riguarda il provvedimento relativo al collocamento in quiescenza la giurisdizione del giudice ordinario è stata, invece, di recente riconosciuta dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4453 il quale ha sottolineato che si tratta di questione riguardante il diritto soggettivo al collocamento a riposo (in senso conforme anche T.A.R. Pescara, sez. I, 24 settembre 2013, n. 461 e T.A.R. Campobasso, sez. I, 30 agosto 2013, n. 518)
Alla luce di tali considerazioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore dell’autorità  giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riproposto, secondo il principio della “perpetuatio iurisdictionis”, nel rispetto del termine di cui all’art. 11, comma 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Le spese di lite restano compensate, attesa la natura della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito;
b) indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riproposto ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 104/2010;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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