1. Pubblico impiego – Concorsi – Bando – Ammissione ed esclusione – Titoli
2. Pubblico impiego – Concorsi – Bando – Ammissione ed esclusione – Titoli – Equipollenza
1. Nell’ambito delle procedure per l’affidamento di incarichi di dirigente medico a tempo determinato, la mancanza del titolo di specializzazione richiesto dal bando ai fini della partecipazione alla procedura non giustifica l’esclusione dalla graduatoria nel caso in cui i corsi relativi al suddetto titolo di specializzazione nell’area sanitaria siano stati da tempo disattivati dallo stesso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
2. Se il bando per l’affidamento di incarichi di dirigente medico prevede, quale requisito di partecipazione alla procedura, il possesso di un titolo di specializzazione ormai soppresso, il medesimo requisito può essere soddisfatto dal possesso di titoli equipollenti, comprovanti la stessa professionalità prima assicurata dal corso soppresso.
N. 00648/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2014, proposto da:
Barbara Di Candia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Lucia Venneri, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Russi in Bari, Corso Vittorio Emanuele, 60;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Starita, 6;
nei confronti di
Luciano Calculli e Umberto Montecorboli, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Venezia, 14;
Laura Vernotico, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Basso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Corso Mazzini, 134/B;
per l’annullamento
previa sospensione:
a) della deliberazione n. 2089 del 6.11.2013 adottata dal Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria Locale BA, pubblicata il 7 novembre 2013 con la quale la Dott.ssa Di Candia Barbara veniva esclusa dalla graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico da assegnare alla U.O. Medicina Iperbarica del P.O. San Paolo;
b) di tutti gli atti presupposti consequenziali e comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e dei contro interessati, Luciano Calculli, Umberto Montecorboli e Laura Vernotico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 la dott.ssa Paola Patatini;
Uditi per le parti i difensori, avv. Maria Lucia Veneri, avv. Marco Palieri e avv. Salvatore Basso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col presente gravame, la dott.ssa Di Candia, già in servizio dal 2004 quale dirigente medico presso l’U.O. di Medicina Iperbarica nel presidio ospedaliero S. Paolo di Bari in virtù di contratti a tempo determinato, ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico da assegnare alla medesima U.O. di Medicina Iperbarica, adottato dalla ASL di Bari, sul presupposto della mancanza del titolo di specializzazione richiesto dal bando ai fini della partecipazione alla procedura.
La ricorrente censura in particolare la violazione di legge e l’eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e difetto di motivazione, in cui sarebbe incorsa l’amministrazione escludendola dalla procedura, avendo la stessa ricorrente lavorato per un decennio presso il medesimo presidio ospedaliero ed essendo già stato riconosciuto in sede giurisdizionale il possesso dei titoli idonei alla prestazione dell’attività lavorativa in quel settore. Chiede pertanto l’annullamento, previa sospensiva, dell’atto impugnato.
Si è costituita la ASL di Bari, sostenendo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del bando di concorso – essendo lì espressamente richiesto ai fini dell’ammissibilità alla procedura, il requisito della specializzazione in medicina del nuoto e delle attività subacquee, titolo non posseduto dalla ricorrente – nonchè l’infondatezza del gravame, in quanto non sarebbe comunque prevista alcuna equipollenza tra il titolo di specializzazione richiesto dal bando e il titolo di diploma di master in medicina subacquea ed iperbarica, posseduto invece dalla Di Candia.
Dopo due rinvii della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, concessi su richiesta ai contro interessati ritualmente costituitisi ai fini del rispetto dei termini a difesa ex art.55, comma 4, c.p.a., all’esito della camera di consiglio del 27.02.2014, il collegio ha emesso l’ordinanza istruttoria n. 286, del 28.02.2014, ritenendo necessario, ai fini del decidere, acquisire dal MIUR una relazione sulla possibile equipollenza tra il diploma di master conseguito dalla ricorrente e la specializzazione richiesta dal bando.
In vista della camera di consiglio fissata per il proseguo, le parti hanno depositato memorie e il Ministero ha provveduto ad ottemperare a quanto richiestogli, con la nota n. 8957 del 3.04.2014.
Alla camera di consiglio del 23.04.2014, dato avviso alle parti ai sensi dell’art.60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va disattesa l’eccezione di irricevibilità e inammissibilità del ricorso, sollevata tanto dall’amministrazione resistente quanto dai contro interessati, in quanto, seppur la Di Candia non ha impugnato nei termini il bando di gara che richiedeva espressamente il possesso della specializzazione presentando invece domanda di partecipazione pur priva di tale titolo, la stessa ben poteva confidare nell’ammissibilità della sua istanza, sul presupposto della pronuncia del giudice amministrativo – Tar Puglia, Bari, II n.630 del 22.02.2010, poi confermata in sede d’appello dal Consiglio di Stato, IV, n. 5546 del 10.08.2010 – che, seppur per una procedura diversa quale quella di stabilizzazione del personale medico dirigenziale della ASL di Bari, ha ritenuto condizione sufficiente per la partecipazione alla procedura l’aver svolto per anni l’attività lavorativa che tale titolo presupponeva con funzione di dirigente medico.
Il ricorso è comunque fondato.
Nella nota del MIUR è infatti chiarito come, se anche non possa essere stabilita in linea di principio alcuna equivalenza tra i master e la scuola di specializzazione, tuttavia nel settore specifico dell’area sanitaria la specializzazione in medicina del nuoto e delle attività subacquee, richiesta dalla ASL di Bari, non figura più tra quelle tassativamente elencate dall’allegato al D.M. 1 agosto 2005, recante il riassetto delle scuole di specializzazione dell’area sanitaria, in quanto i relativi corsi sono stati da tempo disattivati per contrasto con la normativa europea.
Da questo deriva che oggi chi vuole specializzarsi, recte, formarsi professionalmente, in tale specifico campo, non potrà più iscriversi alla scuola di specializzazione in medicina del nuoto e delle attività subacquee, quanto piuttosto ai Master universitari di II livello attivati a tal fine dagli Atenei che, come riconosciuto dal Ministero, offrono la medesima e specifica formazione prima assicurata dai corsi ora soppressi.
Pertanto, senza nulla togliere al valore giuridico delle specializzazioni in medicina del nuoto e delle attività subacquee conseguite prima della disattivazione delle scuole e possedute dagli odierni contro interessati, va riconosciuta anche al master in medicina subacquea ed iperbarica la stessa professionalità che poteva conseguirsi col titolo sopradetto.
A ciò si aggiunge che per anni la ricorrente ha svolto le medesime prestazioni che vengono ora richieste dalla ASL di Bari con il conferimento degli incarichi di cui si discute e che l’amministrazione stessa ha ritenuto di poter far espletare in precedenza alla dott.ssa Di Candia, conferendole più volte lo stesso incarico con contratti a tempo determinato.
Alla luce di quanto sopra considerato, il ricorso merita di essere accolto.
Attesa la novità della questione, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone l’esclusione della ricorrente dalla procedura di conferimento degli incarichi di dirigente medico.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)